Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 09 maggio 2017, n. 83

Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà mediante il ricorso alla procedura arbitrale, le modalità e i termini per la presentazione delle relative istanze di erogazione delle prestazioni e i criteri di quantificazione delle prestazioni.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto e conformemente, per le definizioni di cui alle lettere da a) a f), all'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si intendono per:

a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855 della legge di stabilità per il 2016;

e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);

f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;

g) «procedura arbitrale»: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

h) «Camera arbitrale»: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i) «Collegio arbitrale»: i collegi arbitrali individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

l) codice ISIN: codice internazionale che identifica gli strumenti finanziari («International Securities Identification Number»), attribuito in Italia dalla Banca d'Italia.

 

Art. 3

Accesso al Fondo di solidarietà tramite procedura arbitrale

 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, gli investitori che intendono accedere, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, alle risorse del Fondo di solidarietà possono ricorrere al collegio arbitrale, secondo le modalità indicate nel presente decreto.

2. L'accesso, tramite la procedura arbitrale, al Fondo di solidarietà e le relative prestazioni costituiscono modalità di ristoro del pregiudizio subito dall'investitore in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.

3. Il Fondo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone agli investitori, nelle forme dell'offerta al pubblico, la facoltà di determinazione della prestazione di cui al comma 2 mediante arbitrato. Assicura, a tal fine, adeguate forme di pubblicità dell'offerta.

4. Il ricorso è redatto avvalendosi esclusivamente di apposito modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale della Camera arbitrale ed è presentato in via telematica mediante posta elettronica certificata ovvero, a scelta del ricorrente, su supporto cartaceo al Collegio arbitrale individuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il ricorso deve contenere:

a) il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca in liquidazione tramite la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati di proprietà, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto della proprietà, dell'eventuale corrispettivo pagato, degli eventuali oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e del codice ISIN;

d) l'importo del ristoro domandato.

5. L'investitore nel ricorso fornisce le informazioni necessarie ed espone le circostanze rilevanti a fondamento della pretesa, nonché allega ad esso i seguenti documenti, secondo le modalità specificate nell'apposito modulo di cui al comma 4:

a) il contratto quadro relativo ai servizi d'investimento nella prestazione dei quali sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore gli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di negoziazione;

c) l'attestazione degli ordini eseguiti;

d) gli altri atti e documenti rilevanti per la domanda, tra i quali, ove posseduti:

- il documento sui rischi generali dell'investimento;

- la scheda prodotto o altra documentazione informativa relativa ai predetti strumenti finanziari;

- i rendiconti periodici.

6. Quando l'investitore non dispone, neanche in copia, di uno o più degli atti e documenti di cui al comma 5, ne fa espressa menzione nel ricorso, specificando se essi non sono stati sottoscritti dall'investitore medesimo o se non ne ha ricevuto copia dalla Banca in liquidazione, ovvero se ne ha perduto la disponibilità. In tali casi gli atti sono trasmessi dalla Banca che ne è in possesso.

7. La presentazione del ricorso al Collegio arbitrale vale quale accettazione irrevocabile dell'offerta di determinazione arbitrale della prestazione, formulata ai sensi del comma 3.

8. Il procedimento arbitrale è gratuito per le parti.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

 

Art. 4

Modalità di accesso al fondo tramite procedura arbitrale

 

1. Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere presentato, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data dell'offerta di cui all'articolo 3, comma 3. Ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, resta salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile. La proposizione di tale azione è causa di improcedibilità del ricorso di cui al comma 1. La medesima azione, proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo nei confronti del Fondo.

3. La presentazione del ricorso avviene secondo le modalità indicate nel modulo di cui al comma 4 dell'articolo 3, e per posta elettronica certificata se il ricorrente si avvale dell'assistenza di soggetto abilitato ovvero di associazione di tutela dei consumatori o dei risparmiatori.

 

Art. 5

Acquisizione di informazioni ed esercizio della difesa

 

1. Il Fondo, ricevuta comunicazione da parte del collegio arbitrale della presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, chiede senza ritardo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche interessate le informazioni necessarie e i documenti rilevanti per l'esercizio della difesa, inclusi gli atti relativi concernenti l'adeguatezza dei profili assegnati alla clientela e ai ricorrenti in particolare, rispetto ai rischi inerenti i titoli interessati. Le Nuove Banche hanno facoltà di produrre autonomamente informazioni e documenti rilevanti per l'esercizio della difesa.

2. In capo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche grava un dovere di leale collaborazione verso il Fondo. La trasmissione delle informazioni e dei documenti deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ogni ingiustificata omissione di informazioni o documenti può essere valutata nei confronti del Fondo, nell'ambito del procedimento arbitrale, come argomento di prova dell'esistenza di una violazione.

3. Il Fondo può depositare memoria, unitamente ai documenti acquisiti ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del ricorso di cui al comma 4.

4. La Banca in liquidazione riceve dal Collegio arbitrale tempestiva comunicazione del ricorso proposto dall'investitore e può presentare atto di intervento entro 20 giorni e depositare memorie e documenti ritenuti rilevanti per la definizione della controversia.

In tal caso, l'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati contenuto nel lodo è efficace anche contro la Banca in liquidazione intervenuta.

 

Art. 6

Trattazione e definizione del procedimento arbitrale

 

1. Nel corso del procedimento arbitrale è assicurato il contraddittorio. Se il Collegio non delibera sul merito della controversia allo stato degli atti, adotta con ordinanza misure per la trattazione e l'eventuale istruzione dell'affare secondo le modalità che ritiene più opportune ai fini del più sollecito svolgimento della procedura.

2. Non sono ammesse prove diverse da quelle scritte. Le parti possono produrre, sotto la loro responsabilità, dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, e ricevute da notaio o rilasciate dall'eventuale avvocato difensore che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 del codice di procedura civile, ne attesta l'autenticità. In quest'ultimo caso, il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata nel procedimento arbitrale e delle conseguenze di false dichiarazioni.

Per l'atto di ricezione di tali dichiarazioni da parte di un notaio, da rilasciarsi in originale non soggetto a registrazione né a bollo, non sono esigibili onorari diversi da quelli previsti per l'iscrizione a repertorio di atti di valore indeterminabile. Il collegio arbitrale valuta la necessità di procedere ad audizioni, solo ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

3. Il Collegio, quando accerta l'avvenuta violazione degli obblighi di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pronuncia lodo non soggetto a deposito a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, con il quale determina la prestazione liquidandone l'ammontare. In caso di determinazione favorevole, il Fondo dà immediata esecuzione al lodo. Il lodo dev'essere pronunciato anche quando le parti convengono espressamente sul contenuto della prestazione dovuta.

4. Il lodo è pronunciato secondo diritto entro centoventi giorni dalla assegnazione al Collegio arbitrale del ricorso. Tale termine può essere prorogato dal Collegio, per motivate esigenze, fino ad un massimo di novanta giorni.

5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da quello adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 859 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.

 

Art. 7

Criteri di quantificazione delle prestazioni

 

1. L'accertamento, all'esito del procedimento arbitrale, della ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, comporta il riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento, ai sensi del comma 2.

2. Fermo quanto previsto nel comma precedente, la liquidazione della prestazione avviene a norma dell'articolo 2056, primo comma del codice civile, determinando l'importo al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto della proprietà degli strumenti finanziari subordinati nonché della differenza, se positiva, tra il rendimento di tali strumenti finanziari percepito dall'investitore e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure in luogo di quest'ultimo il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

 

Art. 8

Esclusività della procedura

 

1. Nell'ambito della procedura arbitrale non possono essere fatti valere, nei confronti del Fondo, titoli diversi da quelli accertati all'esito della medesima procedura.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 giugno 2017, n. 135.