Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2016, n. 14413

Cartella esattoriale - Intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/1973 - Notifica

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’lNPS (che si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione) nonché di P.M., Regione Emilia-Romagna, Azienda AUSL di Forlì (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 191/20/2015, depositata in data 20/01/2015, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di intimazioni di pagamento, ex art. 50 DPR 602/1973, relative ad alcune cartelle di pagamento rimaste non pagate, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente (accertando che effettivamente alcune delle cartelle di pagamento erano state notificate al Curatore del Fallimento e non al contribuente in proprio). In particolare, i giudici d’appello hanno affermato che l’appellante Equitalia si era "limitata a confermare di avere ben notificato tutte le cartelle, ma senza evidenziare specifici errori di valutatone delle prove agli atti da parte dei primi Giudici, con riferimento alla notifica delle cartelle prodromiche alle tre intimazioni di pagamento per le quali essi hanno accolto il ricorso" dovendosi poi ritenere frutto di "un refuso" la richiesta di riforma della pronuncia di condanna alle spese in primo grado, atteso che i Giudici della C.T.P avevano compensato le spese processuali del grado.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, deducendo che i giudici della C.T.R., pur avendo affermato di avere valutato il meriti dell’appello, hanno di fatto qualificato come inammissibile il gravame di essa Equitalia, per difetto di specificità dei motivi, tanto da non avere esaminato sostanzialmente il merito della controversia (avendo essa appellante eccepito che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, tutte le notifiche delle cartelle di pagamento erano state rivolte al contribuente che le aveva ricevute e non opposte, non al Fallimento).

2. La censura è fondata.

Preliminarmente, deve ritenersi che i giudici della C.T.R. abbiano qualificato come inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto da Equitalia, tanto da non averlo poi esaminato effettivamente nel merito, limitandosi quindi ad una statuizione in rito. Ora, questa Corte ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l'atto di appello, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi "assolutamente" incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco" (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, "non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass. 1224/2007).

Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014), nel processo tributario, anche "la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fitta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza."

Nella specie, dalla stessa esposizione nel presente ricorso per cassazione, si evince che l’appellante, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava l’erronea valutazione degli elementi offerti (in ordine alla notifica al contribuente di tutte le cartelle di pagamento) da parte dei giudici della C.T.P..

Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e contenesse quella necessaria "parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico" (Cass.S.U. 23299/2011).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Emilia- Romagna, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.