Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2018, n. 7838

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Plurimi comportamenti contrari alle politiche aziendali - Condotta non conforme alle regole aziendali - Valutazione nel contesto di un comportamento complessivamente prudenziale e rispettoso di ogni altra disposizione datoriale

 

Fatti di causa

 

1. D.F. veniva, in data 17.1.2011, dalla A. spa (di seguito A.) per avere tenuto, in occasione della conclusione ed esecuzione di rapporti commerciali con la società NTS, per la somministrazione di 13 lavoratori, plurimi comportamenti contrari alle politiche aziendali: 1) non aver considerato il carattere "insolito" della richiesta di somministrazione, pervenuta telefonicamente, da parte di una società, mai contattata da A.; 2) non aver utilizzato il sistema Lince nel modo corretto, così sottovalutando il rischio contrattuale derivante dalla stipula del contratto di somministrazione e dei contratti individuali di lavoro; 3) non aver rispettato le indicazioni contenute in un messaggio del Direttore Generale del 2008, relative ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale del tutto analogo a quello poi verificatosi con NTS.

2. L'impugnativa del licenziamento veniva accolta dal Tribunale di Roma (sentenza nr. 7138 del 2014), con applicazione della tutela reale; veniva rigettata, invece, la domanda di risarcimento per danni ulteriori.

3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'8.10.2015-13.11.2015 (nr. 6999 del 2015), rigettava il gravame proposto dalla parte datoriale, osservando, per ciò che ancora qui rileva, quanto segue:

- non risultava che il lavoratore si fosse comportato in modo imprudente, sottovalutando il rischio dell'operazione contrattuale; ciò in quanto l'unico strumento messo a disposizione dall'azienda era costituito dalla banca dati Lince che, nel caso di specie, consentiva di ritenere assolutamente solida e sicura la compagine sociale della NTS, trattandosi di società con 60 dipendenti, avente diverse sedi in Italia, con fatturato nell'ultimo triennio tra i 16 ed i 20 milioni di euro annui e con giudizio " ottimo" quanto ad affidabilità finanziaria (la società NTS risultava costituita, peraltro, nel 1997, ben 13 anni prima della asserita truffa ai danni della A.);

- non era oggetto, in modo specifico, della contestazione la circostanza che il sistema Lince consigliava un fido massimo di euro 20.000,00 mentre il contratto concluso con NTS aveva esposto la parte datoriale ad un rischio economico di euro 200.000,00;

- era prevista, inoltre, la possibilità di derogare all'obbligo di selezionare il personale da assumere, mediante colloquio e previa acquisizione di certificati professionali e penali, quando, come nella specie, il cliente forniva direttamente i nominativi dei lavoratori da assumere;

- l'e-mail del 2008 richiamava unicamente l'attenzione dei dipendenti in merito ad alcune società risultate inadempienti ma non forniva precise indicazioni operative in ordine ai controlli, alle verifiche ed alle condotte prudenziali a cui attenersi per attenuare il rischio di concludere contratti con clienti non solvibili;

- le modalità con cui il dipendente aveva concluso il contratto rappresentavano il modus operandi ordinario, in quanto, per il 50% dei contratti conclusi, ALI era stata contattata direttamente dalle ditte clienti;

- era vera, infine, la circostanza per cui un contratto di lavoro era stato firmato a distanza, e dunque con modalità irrituali, ma, in assenza degli altri fatti contestati, come già osservato dal giudice di primo grado, tale unica condotta non giustificava il licenziamento; la condotta era comprensibile in ragione del fatto che il dipendente si era recato presso i locali della società NTS, T8.4.2010, per conoscerne non solo il responsabile ma, altresì, i 12 lavoratori che si accingeva ad assumere; in tale occasione, aveva avuto modo di constatare, di persona, che la sede della società era efficiente e che non vi erano elementi tali da poter suscitare allarme.

4. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, ALI spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

5. F.D. ha resistito con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

6. Con il primo motivo - parte ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 225 del CCNL commercio.

Si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto la gravità dell'inadempimento, ai fini della sussistenza della giusta causa o, in subordine, del giustificato motivo soggettivo, in relazione alla condotta di assunzione di una lavoratrice, senza un colloquio preventivo, con contratto firmato a distanza; ciò con riferimento al particolare vincolo fiduciario che connota la prestazione lavorativa di chi, per la peculiare posizione professionale, è delegato ad assumere dipendenti per conto del suo datore di lavoro.

7. Il motivo, in relazione alla violazione dell'art. 2119 cod.civ., non è fondato poiché non coglie completamente gli snodi fondamentali che sorreggono il decisum.

La Corte distrettuale, infatti, ha osservato come la condotta, sia pure non conforme, per tale profilo, alle regole aziendali, dovesse tuttavia valutarsi nel contesto di un comportamento complessivamente prudenziale e improntato al rispetto di ogni altra disposizione datoriale che aveva determinato, nel lavoratore, la ragionevole aspettativa di un regolare rapporto contrattuale.

I giudici di merito, dunque, hanno fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive della condotta e di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 c.c. - richiamato dalla L. n. 604 del 1966, art. 1 - alla fattispecie concreta (cfr., ex multis, Cass. nr. 17337 del 2016; nr. 8456 del 2011); in particolare, osservando che l'assunzione a distanza di una lavoratrice, in astratto non consentita, lo diveniva in concreto, in presenza di altre e differenti misure adottate dal lavoratore ed ugualmente idonee a garantire un'assunzione sicura.

8. Il motivo, invece, relativamente alla violazione della clausole del contratto collettivo di categoria, è inammissibile per difetto di specificità.

Quando sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata (cfr. Cass. nr. 25728 del 2013; nr. 2560 del 2007; nr. 24461 del 2005) nonché dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass. SU nr. 20075 del 2010) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile (Cass. SU nr. 25038 del 2013).

Nella fattispecie di causa la clausola del contratto collettivo di cui si denunzia la violazione (art. 225) è riportata solo per sintesi del contenuto ("abuso di fiducia") sicché non è consentito alla Corte alcun esame del suo effettivo ed integrale tenore testuale.

9. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

La decisione è censurata nella parte in cui afferma che non era stato oggetto della contestazione l'omessa osservanza del fido consigliato (euro 20.000) e che, pertanto, non poteva trovare ingresso nel giudizio l'addebito, al lavoratore, di aver sottoscritto un contratto di somministrazione con una esposizione, per la parte datoriale, di euro 200.000,00.

La sentenza impugnata, secondo la parte ricorrente, non avrebbe tenuto in considerazione l'ampio riferimento contenuto nella lettera di contestazione "agli strumenti di analisi del rischio normalmente utilizzati in azienda prima della stipula dei contratti di somministrazione" comprensivo anche del profilo disatteso.

Inoltre la sentenza avrebbe omesso di considerare che l'e-mail del 2008 forniva una serie di indicazioni ai dipendenti utili a prevenire le truffe o a riconoscerle tempestivamente.

10. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - l'omessa valutazione dei fatti nel loro complesso.

La società A. critica l'impianto motivazionale della sentenza che avrebbe valutato separatamente i diversi profili di responsabilità e non globalmente, al fine di verificare la rilevanza complessiva della condotta attribuita al lavoratore.

11. Con il quarto motivo, parte ricorrente censura - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - la motivazione della pronuncia della Corte di Appello per aver fondato la decisione quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi indotti dal lavoratore, ignorando del tutto le dichiarazioni del teste indicato da parte datoriale.

12. I tre motivi che denunciano vizi di motivazione possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi dal medesimo profilo di inammissibilità.

Ai sensi dell'articolo 348 ter cod. proc. civ., commi 4 e 5, allorquando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del primo comma dell'articolo 360.

Il vizio di motivazione non è, dunque, deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. "doppia conforme", come nella fattispecie di causa.

La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall'11 settembre 2012 (articolo 54 co.2 DL nr. 83 del 2012); nel presente giudizio il ricorso in appello è stato depositato in data 28.8.2014.

14. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso è da rigettarsi.

15. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie del 15 % e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13.