Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 04 agosto 2017

Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'art. 28 della legge n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massimi di intensità di aiuto, alle condizioni per l'accesso al beneficio, alle priorità nella concessione dei contributi e agli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.

2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) «film» ovvero «opera cinematografica», l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, secondo i parametri e i requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;

d) «film di nazionalità italiana»: il film che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017;

e) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;

f) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attività nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;

h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980;

i) «proiezione cinematografica»: l'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda;

i-bis) "sala cinematografica attiva": la sala cinematografica che realizza un numero di spettacoli cinematografici superiore a 350 spettacoli cinematografici all'anno per ciascun schermo cinematografico, ridotti a 140 per monosale ovunque ubicate; (1)

i-ter) "sala cinematografica chiusa o dismessa": la sala cinematografica nella quale, nei ventiquattro mesi antecedenti l'inizio dei lavori, non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica. (1)

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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

 

Art. 3

Riparto delle risorse

 

1. Le risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, destinate agli interventi di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 28 della medesima legge, sono pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, fatta salva la destinazione della quota di cui al comma 2-bis, sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite:

a) 40% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) 25% dell'ammontare complessivo annuo per la realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino, finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) 5% dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari, da destinare unicamente alle micro imprese e alle sale storiche. (1)

2-bis. Per gli anni dal 2018 al 2021, una quota pari al 10% dell'ammontare totale delle risorse annue disponibili è destinata alla realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto. L'accesso alle sale di cui al primo periodo è a titolo gratuito ed è riservato ai pazienti e ai loro accompagnatori, nonché al personale medico-sanitario. (2)

3. Le risorse eventualmente non assegnate nell'anno in relazione a una o più delle finalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere destinate, ove necessario, all'accoglimento di istanze di contributo eventualmente eccedenti la disponibilità di risorse previste per una o più delle altre finalità di cui al medesimo comma 2, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 6. (3)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

 

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

 

1. I contributi di cui al presente decreto sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata e le altre amministrazioni pubbliche nonché, per la sola finalità di cui all'art. 3, comma 2-bis, enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici. (1)

2. Il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente:

a) rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo;

b) consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità, anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza;

c) svolga l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale; (2)

d) programmi per il periodo complessivo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. (2)

3. A pena di decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il beneficiario comunica alla DG Cinema, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale degli schemi di aiuto disciplinati nel presente decreto.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

 

Art. 5

Presentazione delle richieste di contributo

 

1. Le richieste di contributo sono presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG Cinema e audiovisivo. (1)

2. Alla richiesta di contributo sono allegati:

a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l'indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non può avvenire oltre i dodici mesi successivi e la cui conclusione non può comunque essere superiore ai 24 mesi dall'inizio dei lavori; per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della legge, il preventivo dei lavori deve essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto agli albi professionali; (2)

b) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio;

c) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica di cui al comma 1. (3)

3. Il contributo è erogato dalla DG cinema per il 30 per cento del suo ammontare all'atto di assegnazione del contributo medesimo; il saldo del contributo è erogato, previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DG Cinema, entro 90 giorni dal termine dei lavori. Alla richiesta devono essere allegati: (4)

a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo;

b) l'attestazione del costo complessivo dei lavori, con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti accreditati; (5)

c) l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2)i), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

(3) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2)ii), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

(4) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 3)i), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

(5) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 3)ii), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

 

Art. 6 (1)

Assegnazione del contributo

 

1. I contributi sono assegnati, nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis, sulla base delle priorità indicate nel comma 2. In caso di incapienza delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, ai sensi del comma 3.

2. I contributi sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorità, fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate per ciascuna delle finalità di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis:

a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;

b) sale storiche che, al momento della presentazione dell'istanza, siano oggetto di investimenti già avviati nei tre mesi precedenti, rispetto ai quali siano debitamente documentati pagamenti effettuati in misura superiore al dieci per cento dell'investimento programmato;

c) sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, adeguatamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;

d) sale cinematografiche non rientranti nelle lettere a), b), e c).

3. Nel caso di incapienza di risorse, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, secondo i seguenti parametri:

a) il rapporto fra sale cinematografiche attive in una provincia e popolazione residente nelle medesima provincia;

b) per le aree metropolitane, il rapporto fra sale cinematografiche attive nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e popolazione residente nella medesima circoscrizione;

c) la distanza della sala richiedente dalla sala cinematografica attiva più vicina ovvero il tempo medio di percorrenza dal luogo di ubicazione della sala cinematografica richiedente alla più vicina sala cinematografica attiva.

4. I contributi sono assegnati sulla base del costo ammissibile indicato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

5. Il contributo assegnato, che non può essere superiore a euro 1.500.000,00, è pari al:

a) 40 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo;

b) 30 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo;

c) 60 per cento del costo ammissibile per le sale di cui all'art. 3, comma 2-bis.

6. Le aliquote di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate di:

a) 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;

b) 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da piccole imprese.

7. I contributi assegnati per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d'imposta disciplinati dal decreto attuativo previsto all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, fatta eccezione per i contributi previsti all'art. 3, comma 2, lettera d), assegnati alle microimprese per sale ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.

8. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite massimo dell'ottanta per cento dei costi ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.

9. Ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria una sola volta e in una sola annualità dei contributi di cui al presente decreto.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

 

Art. 7

Monitoraggio e sanzioni

 

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

5. Per i soggetti cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a € 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

 

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica la modulistica prevista.

2. Con riferimento agli investimenti di cui al presente decreto che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, le istanze di contributo possono essere presentate alla DG Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

Tabella 1 (1)

COSTI AMMISSIBILI

(secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica)

 

- progettazione, oneri amministrativi e concessori, direzione lavori, sicurezza e collaudo - tali costi sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dei costi totali dell'intervento, e comunque non superiore a 20.000 euro

- solo con riferimento alle linee di intervento di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, acquisto dei locali entro il 15% del costo totale di acquisto dei locali stessi, come certificabile nell'atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva

- lavori edili e impianti elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche

- impianti di proiezione digitale e relativi accessori

- impianti audio

- impianti di climatizzazione

- impianti e attrezzature di biglietteria automatica

- impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale

- impianti di innovazione digitale

- arredi e poltrone

- lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli

- lavori e impianti prescritti da norme di legge statali e regionali o da provvedimenti degli Enti locali, strettamente connessi alla fruizione cinematografica

- lavori e impianti finalizzati ad una maggiore polifunzionalità della sala.

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(1) Tabella sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 21 ottobre 2020, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2017, n. 239.