Legislazione - DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 conv. con modif. in legge 15 dicembre 2016, n. 229
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (1)
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(1) Titolo sostituito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
Titolo I
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
Capo I
Principi organizzativi
Art. 1
Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. (1) (3)
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. (1)
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. (1)
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. (6)
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. (4) (6)
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l’anno 2019. (5)
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. (7)
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. (8)
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all’assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. (9)
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2023. (10)
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2024. (11)
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (2)
6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (1)
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.
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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Comma modificato dall’art. 18, comma 5-quater, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificato dall’art. 37, comma 1, lettera 0a), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 20 novembre 2018.
(3) Comma modificato dall’art. 18-undecies, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(4) Comma inserito dall’art. 01, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018; successivamente modificato dall’art. 1, comma 988, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 988, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(6) Ai sensi dell’art. 1, comma 990, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), il termine della gestione straordinaria di cui al presente comma è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 990, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dall’art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, da convertire entro il 13 ottobre 2020, il termine della gestione straordinaria di cui al presente comma è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ai sensi dell’art. 1, comma 990, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dall’art. 1, comma 450, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), il termine della gestione straordinaria di cui al presente comma è prorogato fino al 31 dicembre 2022; ai sensi dell’art. 1, comma 990, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dall'art. 1, comma 739, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), il termine della gestione straordinaria di cui al presente comma è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 25 ottobre 2019.
(8) Comma inserito dall’art. 57, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 449, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022.
(10) Comma inserito dall'art. 1, comma 738, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), a decorrere dal 1° gennaio 2023.
(11) Comma inserito dall'art. 1, comma 412, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Art. 2
Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; (1)
h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato. (6)
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della micro-zonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la micro-zonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di micro-zonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 del presente decreto e nelle ordinanze adottate ai sensi del del presente articolo comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1), da parte del Centro per la micro-zonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera. (4)
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. (7)
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. (5)
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. (2)
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui è accertata la disponibilità alla vendita. (3)
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato. (8)
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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016; successivamente modificato dall’art. 37, comma 1, lettera a), numero 1-ter), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 20 novembre 2018.
(3) Comma inserito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificato dall’art. 2-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017; successivamente sostituito dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019; successivamente modificato dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
(6) Lettera modificata dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017; successivamente abrogata dall’art. 37, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 29 settembre 2018.
(7) Comma modificato dall’art. 37, comma 1, lettera a), numero 1-bis), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 20 novembre 2018.
(8) Lettera inserita dall’art. 37, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 29 settembre 2018.
Art. 3
Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione.
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate interessati. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. (1)
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (2)
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. (3)
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (3)
1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. (7)
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. (4)
4-bis. Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E" limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma. (6)
5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto. (5)
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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016; successivamente modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a), e dall’art. 21, comma 1, lett. 0a). D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 739, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018; successivamente modificato dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
(2) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017.
(3) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. b-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(4) Comma modificato dall’art. 18-septies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente sostituito dall’art. 2-bis, comma 2, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(5) Comma sostituito dall’art. 2-bis, comma 2, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(6) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 19 aprile 2019.
(7) Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 2, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
Art. 4
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. (1)
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo. (1) (4)
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati. (1)
6. Per le finalità di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (2)
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'’. (3)
7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3. (5)
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonchè la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso. (5)
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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1-bis, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1-bis, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(4) Comma modificato dall’art. 7, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 25 ottobre 2019; successivamente modificato dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
(5) Comma inserito dall'art. 3-ter, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
Capo I-bis (1)
Strutture provvisorie di prima emergenza
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(1) Capo inserito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
Art. 4-bis (1)
Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori
1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quali provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.
4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container di cui al comma 1, nonché correlati servizi e beni strumentali.
5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura.
6. Quando non è possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.
7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.
10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonché di quelli già conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.
11. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.
13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.
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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
Art. 4-ter (1)
Aree attrezzate per finalità turistiche
1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1.
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(1) Articolo inserito dall’art. 02, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
Art. 4-quater (1)
Strutture abitative temporanee ed amovibili
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
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(1) Articolo inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b-bis), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
Capo I
Ricostruzione dei beni danneggiati
Art. 5
Ricostruzione privata
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; (2)
f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; (1)
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente; (4)
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3. (3)
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.
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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Lettera modificata dall’art. 2-bis, comma 3, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(3) Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 3, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(4) Lettera modificata dall’art. 37, comma 1, lettera b), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 29 settembre 2018.
Art. 6
Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche; (4)
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienicosanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche; (22)
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. (10)
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; (1) (8) (14) (23)
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; (1) (8) (15) (23)
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); (8) (16)
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); (1) (8) (23)
e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali. (1)
2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti 'agibile con provvedimenti', 'parzialmente agibile' e 'inagibile’ delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti 'B', 'C' ed 'E' delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011. (12)
2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata. (17)
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), è subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. (2)
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto. (2)
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale. (18)
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5. (3)
8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo. (11)
9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. (2)
10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. (6)
10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità. (7) (19)
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. (7) (13)
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto. (7) (19)
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia. (20)
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30. (9)
13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. (5)
13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. (21)
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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016; successivamente modificata dall’art. 18-undecies, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificata dall’art. 03, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(2) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(3) Comma sostituito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016; successivamente modificato dall’art. 37, comma 1, lettera b-bis), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 20 novembre 2018
(4) Lettera modificata dall’art. 3, comma 1, lett. 0a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(5) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017.
(6) Comma sostituito dall’art. 18-quinquies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente abrogato dall’art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 19 aprile 2019.
(7) Comma inserito dall’art. 18-quinquies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(8) Lettera modificata dall’art. 2-bis, comma 28, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(9) Comma modificato dall’art. 1, comma 740, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018; successivamente sostituito dall’art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 19 aprile 2019.
(10) Lettera modificata dall’art. 03, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(11) Comma inseito dall’art. 04, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(12) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b-ter), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
(13) Comma abrogato dall’art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 19 aprile 2019.
(14) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. 0a), n. 1), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
(15) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. 0a), n. 2), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
(16) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. 0a), n. 3), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
(17) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. 0b), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
(18) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 25 ottobre 2019; successivamente modificato dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
(19) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 25 ottobre 2019.
(20) Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019; successivamente modificato dall'art. 3-quater, comma 1, lett. c), D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
(21) Comma inserito dall’art. 17-quater, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 2 marzo 2021.
(22) Lettera modificata dall'art. 3-quater, comma 1, lett. a), D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
(23) Lettera modificata dall'art. 3-quater, comma 1, lett. b), D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
Art. 7
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; (1)
c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.
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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
Art. 8
Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. (1)
1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo. (6)
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5. (2)
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. (4)
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. (3) (5)
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (7)
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(1) Comma sostituito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(3) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017; successivamente modificato dall’art. 2-bis, comma 4, lett. b) e c), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017; successivamente modificato dall’art. 05, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018; successivamente modificato dall’art. 9, comma 2-bis, lett. a) e b), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. in L. 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dal 22 settembre 2018; successivamente modificato dall’art. 2-ter, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019; successivamente modificato dall’art. 11-bis, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
(4) Comma sostituito dall’art. 2-bis, comma 4, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(5) Ai sensi dell’art. 8, comma 1, Ordinanza PCM 24 aprile 2018, n. 55, il termine di cui al presente comma è differito alla data del 31 luglio 2018.
(6) Comma inserito dall’art. 05, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(7) Lettera modificata dall’art. 06, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
Art. 8-bis (1)
Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative
1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione temporanea, anche se parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.
Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (2)
2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica. (3)
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci. Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica. (4)
4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.
5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.
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(1) Articolo inserito dall’art. 2-bis, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017; successivamente sostituito dall’art. 07, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(2) Comma modificato dall’art. 9-ter, comma 1, lett. a), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. in L. 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dal 22 settembre 2018.
(3) Comma modificato dall’art. 9-ter, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. in L. 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dal 22 settembre 2018.
(4) Comma modificato dall’art. 9-ter, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. in L. 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dal 22 settembre 2018.
Art. 9
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. (1)
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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016; successivamente modificato dall’art. 18-undecies, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
Art. 10
Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. (1) (2)
2. L'utilizzabilità degli edifici alla data degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo. (1)
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (3)
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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016; successivamente modificato dall’art. 18-undecies, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificato dall'art. 3-sexies, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
(2) Comma modificato dall’art. 08, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(3) Comma inserito dall’art. 08, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
Art. 11
Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali
1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: (2)
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:
a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;
b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza.
Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale. (3)
3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.
4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.
7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni. (1)
8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico. (1) (4)
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonchè di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio. (5)
11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.
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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Alinea modificata dall’art. 1, comma 1-quater, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificato dall’art. 09, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(4) Comma modificato dall’art. 2-bis, comma 7, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(5) Comma modificato dall'art. 3-septies, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
Art. 12
Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; (1)
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1; (1)
c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. (2)
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio pre-esistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni. (4)
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. (3)
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 741, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 741, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018; successivamente sostituito dall’art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 19 aprile 2019.
(4) Comma modificato dall’art. 010, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018; successivamente modificato dall’art. 10, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17 luglio 2020; successivamente modificato dall'art. 3-octies, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, conv. con modif. in L. 10 marzo 2023, n. 21, a decorrere dal 12 marzo 2023.
Art. 12-bis (1)
Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata
1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, nonché nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo.
1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123.
Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
a) con riferimento all'elenco A:
1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
b) con riferimento all'elenco B:
1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo.
Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.
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(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
Art. 13 (1)
Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici
1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018 e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3. (4)
5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro. (2)
6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente. (3)
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(1) Articolo sostituito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016; successivamente modificato dall’art. 18-novies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente sostituito dall’art. 2-bis, comma 8, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 754, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 754, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(4) Comma modificato dall’art. 17-quater, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 2 marzo 2021.
Art. 14
Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: (1)
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto; (2) (13)
a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2020, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; (10)
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; (2) (12)
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili; (14)
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; (7)
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture; (15)
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2; (2)
e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 28, comma 2; (2) (9)
f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree. (2) (4)
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. (3)
3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità. (19)
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (8)
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti periodi, a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all’articolo 15, commi 1 e 2, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo. (16)
3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2020. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo. (11) (20)
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà. (11)
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari. (11)
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. (11)
3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4. (17)
4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni e le Province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. (5) (18)
4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto. (6)
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. (5)
6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.
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(1) Alinea modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(4) Lettera modificata dall’art. 1, comma 2, lett. 0a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(5) Comma modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017; successivamente modificato dall’art. 2-bis, comma 9, lett. h), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a-bis), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificato dall’art. 2-bis, comma 9, lett. g), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(7) Lettera inserita dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017.
(8) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificato dall’art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
(9) Lettera abrogata dall’art. 7, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017.
(10) Lettera inserita dall’art. 18-octies, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017; successivamente modificata dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
(11) Comma inserito dall’art. 18-octies, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(12) Lettera modificata dall’art. 21, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017; successivamente sostituita dall’art. 2-bis, comma 9, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017; successivamente sostituita dall’art. 1, comma 751, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(13) Lettera modificata dall’art. 2-bis, comma 9, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017; successivamente modificata dall’art. 1, comma 751, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(14) Lettera modificata dall’art. 2-bis, comma 9, lett. c), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(15) Lettera sostituita dall’art. 2-bis, comma 9, lett. d), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(16) Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 9, lett. e), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017; successivamente modificato dall’art. 23, comma 1, lett. d-bis), nn. 1) e 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019; successivamente modificato dall’art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
(17) Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 9, lett. f), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(18) Comma modificato dall’art. 37, comma 1, lettera b-ter), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 20 novembre 2018
(19) Comma inserito dall’art. 2, comma 2, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 25 ottobre 2019.
(20) Comma modificato dall’art. 2, comma 2-bis, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
Art. 14-bis (1)
Interventi sui presidi ospedalieri
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016 necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da adottare con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresì gli oneri per le citate verifiche tecniche. (2)
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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Comma modificato dall’art. 18-sexies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
Art. 15 (1)
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (2)
e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (6)
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis. (3)
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (7)
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo. (4)
3-bis. Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (5)
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(1) Articolo sostituito dall’art. 2-bis, comma 11, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. in L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.
(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 755, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018; successivamente sostituita dall’art. 011, comma 1, lett. a), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(3) Comma inserito dall’art. 011, comma 1, lett. b), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(4) Comma modificato dall’art. 011, comma 1, lett. c), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018.
(5) Comma inserito dall’art. 011, comma 1, lett. d), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con modif. in L. 24 luglio 2018, n. 89, a decorrere dal 25 luglio 2018; successivamente modificato dall’art. 37, comma 1, lettera c-bis), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 20 novembre 2018; successivamente modificato dall’art. 11, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17 luglio 2020.
(6) Lettera inserita dall’art. 37, comma 1, lettera c), D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. con modif. in L. 16 novembre 2018, n. 130, a decorrere dal 29 settembre 2018.
(7) Comma modificato dall’art. 3-quater, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con modif. in L. 12 dicembre 2019, n. 156, a decorrere dal 24 dicembre 2019.
Art. 15-bis (1)
Interventi immediati sul patrimonio culturale
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi Comuni.
3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto. (2)
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, si applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di otto anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da non più di venti unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento; (5)
b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui; il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero; (4)
b-bis) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni. (3)
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 2-sexies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dall’11 aprile 2017.
(3) Lettera inserita dall’art. 18, comma 3, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. in L. 7 aprile 2017, n. 45, a decorrere dal 10 febbraio 2017.
(4) Lettera modificata dall’art. 1, comma 312, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(5) Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dal 31 dicembre 2021; successivamente modificata dall'art. 7, comma 1, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. con modif. in L. 23 febbraio 2024, n. 18, a decorrere dal 29 febbraio 2024.
Art. 15-ter (1)
Misure urgenti per le infrastrutture viarie
1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.
2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "provinciali" sono inserite le seguenti: "e comunali".
2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (2)
2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (3)
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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 15 dicembre 2016, n. 229), a decorrere dal 18 dicembre 2016.
(2) Comma inserito dall'art. 31-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modif. in L. 21 aprile 2023, n. 41, a decorrere dal 22 aprile 2023.
(3) Comma inserito dall'art. 36, comma 2, D.L. 2 marzo 2024, n. 19