Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 novembre 2017, n. 26157

Natura subordinata del rapporto di lavoro - Differenze retributive - Applicabilità del contratto collettivo del terziario - Contestazione del datore di lavoro di aver aderito ad associazioni di categoria o di aver tacitamente applicato le disposizioni collettive - Rileva

 

Fatti di causa

 

1. A.M. convenne in giudizio V.D.S., esercente di un negozio di elettrodomestici, per sentir accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso nel periodo dal dicembre 1971 al maggio 2003 e conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non erogate. Il Tribunale di Latina accoglieva in parte la domanda e riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro condannava il D.S. a corrispondere alla M. la somma di € 134.716,55 per differenze retributive e quella di € 16.188,46 per trattamento di fine rapporto oltre agli accessori dovuti per legge.

2. La Corte di appello di Roma decidendo sul gravame proposto dal D.S., con sentenza non definitiva, ha confermato la statuizione di primo grado nella parte in cui era stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro e con la sentenza definitiva, poi, in esito ad una consulenza contabile ed in parziale accoglimento dell’appello, dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione tardivamente formulata, lo ha condannato a corrispondere alla lavoratrice per differenze retributive la minor somma di € 121.609,06 in luogo di quella già riconosciuta dal Tribunale confermati gli importi riconosciuti dal giudice di primo grado a titolo di T.F.R..

3. Per la cassazione della sentenza definitiva ricorre V.D.S. che articola sei motivi cui resiste con controricorso A.M..

 

Ragioni della decisione

 

4.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata "l'omissione totale di motivazione circa la prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della domanda giudiziaria in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. ed all'art. 111 sesto comma Cost.". Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe dato conto delle ragioni poste a sostegno della scelta dell'inquadramento riconosciuto ed in particolare delle prove in base alle quali avrebbe ritenuto confermato che la lavoratrice "si occupava della contabilità e dei fornitori".

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. e sostiene che la Corte di merito, contravvenendo alla disposizione richiamata, avrebbe accolto la domanda sebbene la parte che ne era onerata non avesse fornito alcuna prova in tal senso.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza che in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il contratto collettivo del terziario invocato dalla lavoratrice sebbene la datrice di lavoro, fin dal primo atto difensivo, avesse contestato di aver aderito ad associazioni di categoria o di aver tacitamente applicato le disposizioni collettive.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'omessa o comunque insufficiente motivazione sulle ragioni che avevano determinato l'attribuzione di una categoria non prevista dal contratto collettivo. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe affatto chiarito le ragioni in base alle quali aveva aderito al conteggio elaborato dal consulente relativo all'inquadramento nel III livello del contratto collettivo.

4.5. Con il quinto motivo di ricorso poi è denunciata in relazione al medesimo capo della pronuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 e 1362 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ..

4.6. con il sesto motivo, infine, si censura la sentenza per avere - stante il carattere promiscuo delle mansioni svolte - omesso di valorizzare nell'attribuzione dell'inquadramento le mansioni prevalenti incorrendo nella violazione dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ..

5. Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto, restando assorbito l'esame degli altri motivi di ricorso. Premesso che l'odierno ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso ha riprodotto il contenuto del ricorso di appello nella parte in cui era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado per aver trascurato l'eccezione di inapplicabilità della contrattazione collettiva e degli evidenti riflessi sugli istituti retributivi applicabili, deve rilevarsi che la Corte territoriale non dimostra di aver affatto preso in esame la censura di cui non fa menzione in nessuna parte della motivazione. In esito all'esame degli atti consentito dalla natura dell'eccezione formulata, infatti, emerge che effettivamente nell'appello era stata puntualmente reiterata l'eccezione già tempestivamente formulata in primo grado e trascurata dal Tribunale. Tale indagine era indispensabile per poter computare nella retribuzione da prendere a fondamento della domanda di riconoscimento delle differenze retributive maturate e non erogate oggetto del giudizio.

Solo se applicabile, o in concreto applicata la normativa collettiva, i compensi riconosciuti potevano includere le voci tipicamente contrattuali quali gli scatti di anzianità, i compensi aggiuntivi e la quattordicesima mensilità.

6. Conclusivamente deve essere accolto il terzo motivo di ricorso restando assorbito l'esame delle altre censura che sono implicitamente connesse a tale preventivo accertamento. La sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà all'esame della censura contenuta nell'appello.

7. Alla Corte del rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.