Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26167

Pubblico impiego - Trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro - Liquidazione della pensione di anzianità ex art. 1, commi 185 e 187, L. n. 662/1996 - Cumulabilità del reddito percepito a titolo di pensione con il reddito da lavoro

Considerato in fatto

1. M.B., con ricorso al Tribunale di Milano, esponeva che, dipendente dell'Inps, aveva ottenuto la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro con contestuale liquidazione della pensione di anzianità in base al disposto dell'art. 1, commi 185 e 187, L. n. 662/1996 e che aveva diritto al nuovo regime di cumulabilità del reddito percepito a titolo di pensione con il reddito da lavoro introdotto dall'art. 44, comma 2, L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 1/1/2003 e sino alla cessazione del servizio, oltre alla rimessione in termini per il pagamento della somma prevista dall'art. 44 citato . Il Tribunale di Monza ha accolto la domanda , sentenza confermata dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza qui impugnata.

Secondo la Corte d'appello era infondata l'eccezione di avvenuta rinuncia al cumulo della pensione con il reddito da lavoro . Ha rilevato, poi, che l'art. 44 citato aveva esteso il regime previsto dall'art. 72 L. n. 388/2000 di totale cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e di anzianità ( liquidata con anzianità contributiva pari a 40 anni) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente ,ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore avesse compiuto 58 anni di età, nonché, previo pagamento di un certo importo, nei confronti di coloro cui già pensionati alla data del 1/12/2002 ,trovavano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo.

Secondo l'Inps la norma di cui all'art. 1 L n 662/1996, che aveva introdotto una parziale cumulabilità , era speciale in quanto non richiedeva la cessazione dell'attività lavorativa, consentendo di mantenere senza interruzioni il rapporto di lavoro trasformandolo in part-time, le mansioni, l'inquadramento, con la conseguenza che non poteva subire deroghe, nè essere abrogata da una norma generale successiva.

La Corte d'appello ha, invece, osservato che la suddetta norma era stata modificata con la legge finanziaria del 2001, n. 388/2000, che all'art. 72 aveva previsto dall'1/1/2001 l'intera cumulabilità in relazione a pensioni liquidate con anzianità contributiva di 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Secondo la Corte la successiva legge n. 289/2002, non era che l'evoluzione della precedente finanziaria del 2001, con cui era stato esteso il regime di totale cumulabilità alle pensioni di anzianità contributiva di almeno 37 anni e 58 anni di età, a tutti i pensionati di anzianità nei cui confronti alla data del 1/1/2002 trovavano " applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo ". La Corte d'appello ha osservato che diversamente opinando non si comprenderebbe l'ultimo inciso della norma.

2. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con due motivi. Resiste la B. con controricorso e memoria ex art. 378 cpc.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso .

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1, commi 185, 187, 189 L. n. 662/1996, dell'art. 72 L. n. 388/2000, dell'art. 44 L. n. 289/2002 , degli artt. 1, 3 DM n. 331/1997, degli artt. 1362 e seg. c.c. in relazione agli artt.1 e 3 DM n. 331/1997.

Osserva che non è consentito al pubblico dipendente che si sia avvalso della speciale normativa di cui alla L. 662/1996 il cumulo integrale di reddito e pensione.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 15 delle disposizioni della legge in generale, violazione degli artt. 22, lett. F) e ad 26 Regolamento del Fondo interno dipendenti INPS. Ribadisce la natura eccezionale della L.n. 662/1996.

I motivi ,congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono fondati.

Con sentenza n. 25800/2011 questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

"La L. n. 662/1996 , art. 1, comma 185, è norma eccezionale poiché consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a tempo non più pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianità in costanza del rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per cui il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina - contenente l'esplicita previsione che la somma dell'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di condizioni, presti la sua attività a tempo pieno - non è derogabile dalla successiva normativa generale di cui alla L. n. 289/2002 , art. 44, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico".

L'orientamento interpretativo espresso con la richiamata pronuncia è stato confermato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (Cass. n. 4835/2013, ord. n. 11332/2014) ed ad esso ritiene il Collegio di uniformarsi non essendo state svolte argomentazioni idonee ad un ripensamento dell'orientamento consolidatosi.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa peraltro può essere decisa nel merito, non essendo necessari accertamenti in fatto, con il rigetto dell'originaria domanda della B..

Considerato che la giurisprudenza di legittimità in argomento si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, ricorrono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda della B..

Compensa le spese dell'intero processo.