Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26143

Tributi locali - ICI - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione

 

Rilevato che

 

1. la società M. s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale nel 2003 e relativa all'omesso pagamento dell'ICI in relazione agli anni d'imposta 1993, 1994 e 1995, eccependo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento relativi alle predette annualità;

2. la CTR, accogliendo l'appello proposto dal Comune di Napoli, disattendeva la richiesta della contribuente, affermando che gli avvisi di accertamento, prodromici all'emissione della cartella, sarebbero stati ritualmente notificati;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente articolando un unico motivo di impugnazione, la contribuente resiste con controricorso.

 

Considerato che

 

1. con l'unico motivo di ricorso, la contribuente si duole - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ. - delle conclusioni cui è giunta la CTR in ordine alla prova dell’avvenuta notifica dei tre avvisi di accertamento che avevano dato luogo alla successiva cartella di pagamento; in particolare, si sostiene che gli avvisi erano stati notificati alla sede di Via (...), dalla quale la società si era trasferita in epoca precedente la notifica di suddetti atti, sicché le notifiche dovevano ritenersi nulle; la contribuente dava anche atto che, in relazione a due avvisi di accertamento (1994 e 1995), la società aveva presentato domanda di dilazione, sulla base della quale si sarebbe ritenuta provata l'effettiva conoscenza degli avvisi di accertamento; per tale ragione, nel formulare le conclusioni, la contribuente chiede l'accoglimento del ricorso limitatamente all'anno d'imposta 1993, in relazione al quale sussisterebbe la nullità della notifica e, mancando la richiesta di dilazione, non si poteva ritenere ugualmente provata la conoscenza dell'avviso;

2. il Comune di Napoli ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sottolineando come non sarebbe consentita la unitaria deduzione del vizio di violazione di legge e di omessa o contraddittoria motivazione, trattandosi di doglianze incompatibili tra di loro ove formulate congiuntamente e senza una esatta distinzione tra le ragioni poste a sostegno di ciascun motivo;

2.1. l'eccezione di inammissibilità è infondata, dovendosi applicare il principio secondo cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez. U, n. 9100 del 2015, Rv. 635452);

2.2. va accolto, invece, l'ulteriore eccezione sollevata dal controricorrente, il quale ha dedotto il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso; la sentenza della CTR ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di prova della rituale notifica degli avvisi di liquidazione, rilevando che il Comune aveva prodotto le relate di notifica, senza rilevare alcunché in ordine al presunto invio ad un indirizzo diverso da quello presso il quale la società aveva la sede legale al momento della notifica;

2.3. a fronte della suddetta motivazione, la ricorrente aveva l'onere di assolvere al requisito dell'autosufficienza riproducendo le relate al fine di dimostrare a quale indirizzo fossero state eseguite le notifiche, o quanto meno indicando in maniera specifica l'ubicazione del documento nel fascicolo processuale;

2.4. in tema di autosufficienza va data continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni Unite (Sez. Un. 23019/07), afferma che "il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per essere assolto, postula che nel ricorso sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove é rintracciabile nel processo. Peraltro, deve rilevarsi che l'inammissibilità prevista dalla richiamata norma non può ritenersi superabile con la produzione del documento unitamente alla memoria depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio, in quanto la causa di inammissibilità riconducibile al n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso" (Cass. 19766/08; conf.: ord.Sez. VI, 22607/14; Cass. 20679/14);

2.5. nel caso di specie, in alcuna parte del ricorso viene riprodotto il contenuto delle relate, tanto meno si dà una esatta indicazione dell'ubicazione processuale dello stesso, sicché ne consegue il rigetto del ricorso per difetto di autosufficienza; né vale il rilievo secondo cui la CTR avrebbe errato nell'interpretate l'oggetto del contendere, focalizzando la motivazione in relazione all'esistenza della notifica degli avvisi, anziché alla presenza di due sole istanze di rateizzazione, con conseguente mancanza di prova della conoscenza dell'avviso relativo alla prima annualità in contestazione; il ricorso in cassazione, infatti, andava modulato in relazione alle ragioni della decisione recepite dalla CTR, pur se ritenute errate ed inconferenti rispetto all'oggetto del contendere;

2.6. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.