Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 23 marzo 2017

Integrazione del Piano assicurativo agricolo 2017 - Ampliamento delle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo è data dalla combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, lettera a) del Piano assicurativo agricolo 2017, e la riduzione del prezzo di mercato;

b) «riduzione di resa»: è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, nei termini previsti dal piano assicurativo individuale ai sensi del decreto ministeriale 162/2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore;

c) «riduzione di prezzo»: è la differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;

d) «resa effettiva»: si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;

e) «polizze indicizzate o index based»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;

f) «indice meteorologico»: si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma della temperatura media giornaliera e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;

g) «indice biologico»: si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;

h) «andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso, che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

 

Capo I

Polizze ricavo

 

Art. 2

Istituzione regime di aiuto

 

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, è istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.

2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio 2017 per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di € 10.000.000 delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 3

Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

 

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano assicurativo agricolo 2017 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

Art. 4

Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

 

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali, delle produzioni di frumento di cui all'art. 2, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I prezzi di cui al comma 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.

3. I valori assicurabili delle produzioni di cui all'art. 3 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

 

Art. 5

Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi

 

1. Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1, punto 1.1 al Piano assicurativo agricolo 2017.

2. La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg per ettaro di prodotto) tra resa assicurata e resa effettiva, come definita all'art. 1, comma 1, lettera b) e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita all'art. 1, comma 1, lettera c).

3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).

 

Art. 6

Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

 

1. Per le polizze sperimentali di cui al presente capo è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolato secondo le modalità stabilite dal decreto 30 dicembre 2016 - Piano assicurativo agricolo 2017, allegato 3 rubricato «Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - Colture» con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), del medesimo decreto, e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

3. Il contributo erogato ai singoli beneficiari ai sensi del presente decreto concorre alla determinazione del massimale pari a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del regolamento di cui all'art. 2, comma 2.

 

Capo II

Polizze index based

 

Art. 7

Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

 

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni di cereali, foraggere e oleaginose di cui all'allegato 1, punto 1.1 del Piano assicurativo agricolo 2017, a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del suddetto piano assicurativo (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), a cui possono essere aggiunti gli andamenti climatici avversi, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto.

2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali index based di cui al comma 1, è posta a carico dello stanziamento di bilancio 2017 per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di € 1.000.000 delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 8

Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali index based

 

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali index based, delle produzioni vegetali di cui all'art. 7, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I prezzi di cui al comma 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.

3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al comma 1 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

 

Art. 9

Requisiti delle polizze sperimentali index based

 

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali index based devono prevedere:

- una soglia di danno per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per comune;

- un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno:

a) a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 del piano assicurativo 2017 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'art. 3, comma 4 e 5 del medesimo piano assicurativo;

b) a causa di un andamento climatico avverso, di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

i) indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

ii) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;

- la conformità alle altre disposizioni contenute nel piano assicurativo agricolo nazionale 2017 e nelle altre norme vigenti in materia.

2. Considerato il carattere sperimentale ed innovativo di questa tipologia di copertura, i testi di polizza e le informazioni di cui al precedente comma 1 proposte dalle compagnie di assicurazione sono sottoposti, prima della sottoscrizione dei contratti agevolati, all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne valuta l'ammissibilità alla contribuzione pubblica ai sensi della vigente normativa.

 

Art. 10

Sostegno e massimali delle polizze sperimentali index based

 

1. Sulle polizze sperimentali di cui al presente capo è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite dal decreto 30 dicembre 2016 - Piano assicurativo agricolo 2017, allegato 3, rubricato «Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - Colture» con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), del medesimo decreto, e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 11

Controlli

 

1. L'Organismo pagatore AGEA è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 162/2015 e dal Piano assicurativo agricolo 2017.

2. Nell'ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti all'art. 6 e i controlli finalizzati ad evitare sovracompensazioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell'ambito del PSRN 2014/2020.

 

Art. 12

Rinvio al Piano assicurativo agricolo 2017

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto 30 dicembre 2016 - Piano assicurativo agricolo 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 maggio 2017, n. 105.