Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 ottobre 2017, n. 23925

Tributi locali - ICI - Accertamento - Omesso versamento - Immobili - Locazione

 

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, l'ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso di accertamento ICI emesso per omesso versamento dell'imposta per il periodo 2008-2011, relativamente ad un immobile concesso in locazione ad uso caserma dei Carabinieri, lamentando la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, sul medesimo profilo di censura, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d'appello avevano ritenuto sussistere i requisiti per l'esenzione di cui alla norma indicata in rubrica, difettando il requisito soggettivo di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504/92, in quanto l'immobile non era di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, ma era di proprietà della società contribuente, né l'esenzione sussisterebbe ai sensi della lettera i) del medesimo art. 7, in quanto, la società contribuente non rientrerebbe nella categoria degli enti non commerciali (p. 6 ricorso).

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo l'insegnamento d questa Corte "In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse." (Cass. n. 12495/14, 7385/12, 28160/08, v. anche, Cass. n. 8870/2016, secondo Cass. n. 14912/16, lo svolgimento delle attività protette di cui alla lettera i) dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 cit. deve avvenire con modalità non commerciali).

Nel caso di specie, la società contribuente non rientra nel novero degli enti pubblici di cui alla lettera a) della norma agevolativa di cui alla rubrica, difettando, pertanto, per tale ipotesi d'esenzione il requisito soggettivo, mentre, in riferimento, all'ipotesi d'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/92, la stessa società contribuente dichiara che l'immobile è concesso in locazione (v. p. 4 del controricorso), quindi, la stessa ritrae dall'immobile oggetto d"imposizione, un lucro espressione di capacità contributiva che esula dalla ratio agevolativa della norma fiscale, che è di stretta interpretazione.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.