Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 13 settembre 2016, n. 393

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016

 

Art. 1

Disposizioni finalizzate all'ottimizzazione delle attività delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria ai fini della gestione dell'emergenza

 

1. I presidenti delle Regioni interessate dall'evento in rassegna, in deroga alle disposizioni organizzative vigenti, possono individuare all'interno dell'ente, strutture e soggetti cui attribuire, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilità speciali.

2. Le Regioni sono autorizzate a versare sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze.

 

Art. 2

Ulteriori interventi urgenti volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica

 

1. Ad integrazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 392/2016, al fine dello svolgimento delle attività scolastiche, si può procedere in deroga ai limiti numerici per la composizione delle classi, fissati dalle norme del Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

 

Art. 3

Misure urgenti per l'operatività delle banche e degli intermediari finanziari

 

1. La Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicura il necessario coordinamento tra i Prefetti di cui all'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza e le banche e gli intermediari finanziari per l'attuazione dei provvedimenti adottati o da adottare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, anche per un periodo superiore ai 15 giorni.

 

Art. 4

Ulteriori interventi urgenti per assicurare la capacità operativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

1. Ai fini di assicurare la mobilità delle squadre direttamente impiegate per gli interventi in materia di beni culturali conseguenti agli eventi sismici in premessa, il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo può provvedere anche in deroga all'art. 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

Art. 5

Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili

 

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria Struttura operativa di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 388/2016, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 della medesima ordinanza.

2. Per le finalità previste al comma 1 l'arch. Antonia Pasqua Recchia è nominata Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato all'individuazione, progettazione e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. (1)

3. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 opera in raccordo con il Soggetto Attuatore individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.

-------

(1) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, Ordinanza PCM 22 gennaio 2017, n. 436.

Art. 6

Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali

 

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.

2. Per le finalità previste al comma 1, l'ing. Claudio De Angelis è nominato Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del predetto Corpo, sui territori delle quattro regioni interessate. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. (1)

3. Oltre alle attività di cui al comma 1 il Soggetto Attuatore di cui al presente articolo partecipa alla progettazione e alla programmazione degli interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, e assicura a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento del Soggetto Attuatore di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza.

-------

(1) Comma modificato dall’art. 3, comma 2, Ordinanza PCM 22 gennaio 2017, n. 436.

Art. 7

Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico

 

1. Al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanità animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l'espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative:

a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4;

b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4;

c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2;

d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, art. 3 ed allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13).

2. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modificazioni dal decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute 29 dicembre 2009, dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010, dal decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013.

3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agro-alimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici. (1)

-------

(1) Comma modificato dall’art. 4, comma 1, Ordinanza PCM 10 ottobre 2016, n. 399.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

 

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 settembre 2016, n. 217.