Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 25 maggio 2016

Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

 

Art. 1

 

1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.

2. L'importo totale di cui al comma 1, è riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico-consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.

3. L'importo totale di cui al comma 1, comprensivo di tutti i diritti spettanti, può essere riscosso con modalità informatiche all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Art. 2

 

1. Il Ministero dell'interno effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identità emesse e i relativi versamenti.

2. I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente alla cassa dei comuni:

a) sono riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di .................... corrispettivo per il rilascio di n. .............. carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno;

b) i predetti importi sono riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto; con il medesimo decreto, sulla base del numero di carte d'identità, comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni, si provvede alla riassegnazione delle somme spettanti al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

3. I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d'identità elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del comune stesso.

4. I corrispettivi, comprensivi di IVA, unitamente ai diritti fissi e di segreteria, per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, che sono stati riscossi dai comuni con modalità informatiche, sono resi disponibili, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contestualmente:

a) all'entrata del bilancio dello Stato, per la parte relativa ai corrispettivi, comprensivi di IVA, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità e per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto; la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dal comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, avviene - come precisato all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto - sulla base del numero di carte d'identità, comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni;

b) ai comuni che hanno rilasciato le carte d'identità elettroniche, per la parte relativa ai diritti fissi e di segreteria, sui conti correnti indicati dagli stessi all'atto dell'adesione alla piattaforma per i pagamenti elettronici.

5. I corrispettivi comprensivi di IVA e i diritti fissi, derivanti dal rilascio delle carte d'identità elettroniche, riscossi dagli Uffici diplomatico - consolari direttamente o secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, affluiscono sui Conti correnti valuta tesoro, per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - capitolo 3746 per il corrispettivo comprensivo di IVA e al Capo XII - capitolo 2121, articolo 03, per i diritti fissi, secondo procedure e nei termini da stabilirsi, congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con successive istruzioni operative, che forniranno anche indicazioni circa le modalità di espletamento di eventuali ulteriori adempimenti richiesti ai predetti Uffici.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 giugno 2016, n. 139.