Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2016, n. 12337

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Utilizzo indebito delle credenziali del direttore di filiale - Contestazione - Prova

 

La Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 83 del 2013, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale della stessa sede, rigettava l'impugnativa proposta da F.M. avverso il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatole dalla datrice di lavoro B.A.M.C.C.C., a seguito di due contestazioni disciplinari comunicate con lettere del 27 luglio 2011, consegnate a mani il 15 agosto, con le quali le si addebitava di aver utilizzato le credenziali del precedente direttore di filiale (A.) in diverse giornate dal 14 febbraio del 20 maggio 2011 per accedere al terminale a lei in uso, e di aver interrogato la base dati a pagamento P.C. per informazioni su soggetti o imprese, specificamente indicati, non collegate ad esigenze di servizio.

La Corte non condivideva gli assunti del Tribunale secondo i quali la prima contestazione di addebito sarebbe stata intempestiva e la seconda generica, non risultando le date delle interrogazioni al terminale. Sul primo aspetto, valorizzava le dichiarazioni rese dalla responsabile dell'ufficio del personale alla P.S. di Torino (doc. 16), nonché la relazione ispettiva sui controlli sul sistema informatico, dai quali risultava che essi erano stati compiuti ad ampio raggio e si erano conclusi nel mese di maggio, sicché la contestazione del luglio non appariva tardiva, essendo plausibile che fosse occorso un certo lasso di tempo per avere contezza dell'intera situazione. La condotta appariva di significativa gravità, considerato che la stessa lavoratrice aveva riferito che il nuovo direttore aveva fin dall'inizio di febbraio tassativamente vietato ai dipendenti di accedere ad Internet se non previo rilascio di apposita password personale di accesso, e dunque ella aveva violato l'ordine del superiore gerarchico; inoltre, l'utilizzo si era protratto per più di tre mesi, sicché ella inevitabilmente aveva dovuto rinnovare la password, che aveva tale durata, comportandosi come se ne fosse titolare.

In merito all'altro addebito, la Corte riteneva che le due contestazioni, recapitate insieme, andassero lette congiuntamente e quindi che fossero entrambe riferite al medesimo periodo. La M. del resto non aveva fornito alcuna giustificazione degli accessi, essendosi limitata ad affermare di aver bisogno di un più ampio termine per effettuare opportune ricerche, anche considerato il tenore generico della lettera.

Per la cassazione della sentenza F.M. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la B.A.M.C.C.C., che ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. I primi due motivi di ricorso attingono la motivazione della Corte territoriale laddove ha ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti.

1.1. A sostegno del primo, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Cost., 115, 116, 246 c.p.c., 2697 c.c., 137 e 511 c.p.c., 130 ss. c.p., in relazione all'utilizzo come fonte di prova esclusiva, ai fini del giudizio di tempestività della contestazione relativa all'utilizzo delle credenziali di accesso del direttore A., della querela presentata dalla parte.

1.2. Come secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 c.c., 115, 116, 214, 215 c.p.c. in relazione all’utilizzo come fonte di prova esclusiva ai fini del giudizio di tempestività della contestazione relativa all’utilizzo indebito dei sistema P.C. di documenti di provenienza della banca, in particolare del doc. 6 consistente nella relazione effettuata dal servizio controlli in ordine all’utilizzo della procedura, in assenza del benché minimo riscontro probatorio.

1.3. I due motivi non sono fondati.

La ricostruzione della tempestività degli addebiti è stata operata dalla Corte sulla base delle risultanze fattuali emergenti dagli atti di causa (il contenuto della querela, la relazione ispettiva), che riferivano una situazione fattuale verosimile e non contrastata da altre risultanze.

Il motivo richiede quindi che questa Corte una nuova rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede, specie considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introdotta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l'omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

2. Come terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 ed assume che se anche fosse vero che i controlli sul sistema informatico si sono conclusi nel maggio (in relazione al primo addebito) o a giugno 2011 (per il secondo), comunque la contestazione consegnata il 23 agosto 2011 farebbe tardiva.

2.1. Anche tale motivo è infondato.

La Corte territoriale ha argomentato che il tempo trascorso tra l'ultimazione del controllo tecnico, effettuata nel maggio, e la decisione di contestare gli addebiti alla M., adottata nel luglio, non poteva ritenersi eccessivo o ingiustificato, considerato che si era trattato di un controllo ad ampio raggio sugli accessi ad internet e non mirato sulla sola M., né si poteva ritenere tardiva la consegna manuale della lettera il successivo 3 agosto, considerato il periodo feriale. Si è quindi attenuta al principio secondo il quale il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve intendersi in senso relativo ed è , dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (ex multis, Cass. n. 13955 del 19/06/2014, n. 1248 del 25/01/2016, n. 281 del 12/01/2016).

3. Come quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 e lamenta che la specificità del secondo addebito sia stata desunta da circostanze esterne alla lettera di contestazione, nella stessa non richiamate.

3.1. Anche in relazione a tale aspetto vi è stata una puntuale ricognizione della situazione fattuale da parte della Corte di merito, che ha rilevato che le due contestazioni erano state consegnate contestualmente e che in entrambe si faceva riferimento alla medesima verifica effettuata dal Servizio Controlli Interni, che aveva consentito di rilevare l'utilizzo delle credenziali di accesso dell'A., il che induceva a ritenere che anche gli accessi oggetto della seconda contestazione fossero stati fatti nel medesimo periodo in cui erano state utilizzate dette credenziali. Inoltre, ha riportato il contenuto della contestazione in cui erano specificamente indicati i soggetti in relazione ai quali erano stati eseguiti gli accessi a pagamento ai l'applicativo P.C. ed il tipo di ricerca effettuata, il che (come si aggiunge a pg. 15) consentiva alla M. di circostanziare l'addebito a fini difensivi.

Il richiamo al doc. 7 che conteneva il dettaglio degli accessi ad internet effettuati dalla M. dal proprio computer è stato poi fatto dalla Corte non ai fini integrativi del contenuto della contestazione, ma solo per dimostrare che lo sviluppo fattuale confermava quello che risultava dalla lettura congiunta delle contestazioni.

Anche sotto tale profilo, la Corte si è attenuta quindi ai principi ribaditi da questa Corte secondo i quali la specificità della contestazione non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, al fine di consentire al lavoratore incolpato un'idonea e piena difesa (Cass. n. 10662 del 15/05/2014, Cass. n. 15006 del 14/06/2013).

4. Come quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della L.n. 300 del 1970, 5 della L.n. 604 del 1966, 24 della Costituzione, 2697, 2735 c.c. in relazione alla prova degli addebiti contestati e lamenta che la prova dell'utilizzo dell' applicativo P.C. e del fatto che riguardasse soggetti per i quali non erano state aperte pratiche neppure in fase istruttoria fosse stato desunto dalla sua mancanza di contestazione.

4.1. Anche tale motivo richiede un riesame (inammissibile in questa sede) della ricostruzione della situazione fattuale operata dalia Corte di merito, che ha valorizzato il fatto che le emergenze risultanti dal sistema informatico avevano rivelato le numerose interrogazioni onerose del sistema effettuate dalla postazione della lavoratrice, mentre, a fronte dell'assunto della società secondo il quale tali interrogazioni non erano collegate ad esigenze di servizio relative a pratiche affidate alla lavoratrice, questa non aveva fornito alcuna giustificazione, né aveva contestato l'affermazione negativa con la più semplice prova positiva che avrebbe potuto desumere dalla consultazione della propria documentazione.

5. Come sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c. in relazione al principio della proporzionalità fra la sanzione e le condotte contestate e omesso esame di documenti oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 numero cinque c.p.c. Lamenta che non sia stato valutato dalla Corte che la navigazione in Internet non era stata effettuata per ragioni personali, ma per far fronte ai compiti d’ufficio, e senza valutare la comunicazione inoltrata dalla ricorrente il 16/2/2011 alla funzione risorse umane (documento 13 del fascicolo di primo grado) con la quale, in ottemperanza a quanto richiesto dal nuovo direttore di filiale, ella aveva richiesto l’attribuzione delle proprie credenziali di accesso alla rete senza ottenere alcun riscontro da parte della banca. Lamenta inoltre che la Corte non abbia considerato l'assenza di precedenti disciplinari a suo carico e la situazione nella quale si era venuta a trovare, vittima di un progetto di denigrazione sistematica e demansionamento, riconosciuti con sentenze passate in giudicato.

5.1. Neppure tale motivo è fondato.

Occorre qui ribadire che la giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. L' accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, è quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori dell' ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).

Nel caso, non può ritenersi che la Corte abbia fatto malgoverno degli standards valutativi esistenti nella realtà sociale o affermatisi con riferimento a situazioni analoghe. In virtù di costante giurisprudenza di questa S.C., infatti, per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (cfr., per tutte, Cass. n. 25608/2014 e 7394/2000).

A tale insegnamento si è attenuta la Corte territoriale. Il giudizio di proporzionalità tra l'addebito e la sanzione è stato infatti compiuto sulla base della valutazione di tutte le risultanze fattuali rilevanti, come riferito nello storico di lite, né il fatto che ella avesse chiesto la nuova password e non le fosse stata data risposta (la cui omessa valutazione si addebita alla Corte territoriale) assume valore decisivo nel giustificare la protrazione della condotta interdetta. L'utilizzazione della password e gli accessi alla banca dati non attinenti l'attività demandata sono stati quindi considerati non in sé, ma nell'ambito della delicatezza della funzione attribuita alla dipendente e della possibilità di accesso ai dati personali sensibili di terzi, che avrebbe imposto un rigoroso rispetto delle regole e delle disposizioni impartite e la cui violazione era pertanto idonea a determinare il venire meno dell'elemento fiduciario.

Né l'evidenza di tale conclusione può essere smentita da elementi quali l'assenza di precedenti contestazioni disciplinari o la collocazione nell'ambito di un periodo lavorativo delicato e conflittuale, considerato che la recidiva non è stata ritenuta significativa al fine della valutazione della condotta e che questa è stata reiterata nel tempo e si è comunque protratta per un periodo di tempo di oltre tre mesi.

6. In definitiva, il ricorso dev'essere respinto, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente dichiarata inammissibile o improcedibile.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.