Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 giugno 2016, n. 12358

Previdenza - Assegno di invalidità civile - Domanda - Riconoscimento - Requisiti - Sussistenza

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 11.5.2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza del 28.4.2014, la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da V.S. - che aveva proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, azionato in via giudiziale il 13.2.2006 - riconoscendone il diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal marzo 2008, in conformità alle conclusioni peritali. A seguito di gravame proposto dall’assistito, espletata nuova ctu medico legale, il giudice del gravame perveniva alla indicata pronunzia, disponendo la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della detta decisione ricorre il V., affidando l’impugnazione a due motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso. Il MEF si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, senza svolgere attività difensiva.

Con il primo motivo, si censura la sentenza della Corte di Messina per violazione di norme di diritto, sul rilievo che, pure avendo la Corte del merito pienamente riconosciuto le ragioni dell'assistito in ordine alla sussistenza dei requisiti utili al riconoscimento del beneficio invocato e quindi condannato l’istituto al pagamento della prestazione come per legge marzo 2008, ha errato nel dichiarare la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, senza dare alcuna contezza di quest’ultima decisione, pure essendo stata la decorrenza del beneficio fissata da data anteriore al giudizio di gravame. Non sussistendo né una soccombenza reciproca, né altri giusti motivi, né tantomeno gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, dovevano ritenersi violati gli artt. 91 e 92 cpc, con la conseguenza che il capo della decisione impugnato era da ritenere erroneo.

Con il secondo motivo, si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancanza di ogni ricostruzione del ragionamento seguito per giungere alla statuizione finale in materia di spese, assumendosi che il richiamo a giusti motivi non sia consentito.

Le censure sono da ritenere infondate.

Il comma 2 dell’art. 92 c.p.c. prevedeva: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Tale disposizione è stata sostituita dalla legge 28.12.2005 n. 263 (art. 2, co. 1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, co. 4, I. 263/2005, come modificato dall'art. 39 quater, d. I. 30.12.2005 n. 273, conv. in I. 23.2.2006 n. 51), con la previsione "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione".

La previsione anzidetta è stata, a sua volta, successivamente, sostituita dall’art. 45, co. 11, della legge 18.6.2009 n. 69, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (ex art. 58 c. 1, I. 69/2009), con quella "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato il 13.12.2006, ossia prima dell’entrata in vigore della I. 69/2009, sicché deve ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina di cui alla I. 263/2005 cit..

Va premesso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 6259 del 18/03/2014). Nella specie correttamente si è dato risalto all’esito complessivo della lite, e la decisione impugnata non viola il precetto di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, in vigore dal 1 marzo 2006, che, modificando l’art. 92, comma 2, ha stabilito che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre giuste ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Ciò comporta invero che la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di tali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente in motivazione.

Il giudice di appello ha compensato le spese del doppio grado, in considerazione della stabilita decorrenza del beneficio, che fu parzialmente favorevole all'odierno ricorrente, con motivazione idonea ad estrinsecare le ragioni sottostanti la statuizione.

Il provvedimento contiene la esplicitazione delle giuste ragioni che, in assenza della reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese e tale provvedimento è conforme al principio secondo cui "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009, 7307/2011).

Quanto al secondo motivo deve aggiungersi che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone ai giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Perché la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione". Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo "talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum".

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della (mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)" (par. 14.6).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la compensazione è stata disposta sulla base del riferimento al criterio suindicato, della posteriore decorrenza del beneficio rispetto all’epoca della domanda amministrativa (peraltro neanche indicata dal Volo nel presente ricorso). La motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

Si propone pertanto, ai sensi dell’art. 375, n. 5, c.p.c, il rigetto del ricorso, da trattarsi in sede camerale".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla richiamata giurisprudenza di legittimità, e che le stesse conducano al rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del V. - non essendovi luogo all’esonero dal pagamento delle stesse ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. - e si liquidano come da dispositivo in favore dell’INPS, nulla dovendo disporsi nei confronti del MEF che non è stato presente in udienza .

Poiché il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%. Nulla nei confronti del M.E.F.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.