Prassi - COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO - Delibera 20 luglio 2017, n. 17/235

Valutazione di idoneità degli Accordi sottoscritti in data 29 giugno 2016 e 17 maggio 2017 dall'Associazione ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani

 

Premesso

1. che, in data 7 ottobre 2016, l'Associazione ANGOPI trasmetteva alla commissione il «Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani», sottoscritto, in data 29 giugno 2016 da ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, chiedendone la valutazione di idoneità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

 2. che, al fine di acquisire i necessari elementi informativi, in merito all'attività concretamente svolta dagli operatori della categoria, nonché in relazione al funzionamento ed all'organizzazione del servizio, il commissario delegato per il settore convocava in audizione le Autorità competenti in materia di servizi tecnico-nautici e, in particolare, i rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 3. che, in data 19 aprile 2017, si svolgeva, presso la sede della commissione, l'audizione con il Comandante del 2° Reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Responsabile della Divisione 2° della direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 4. che, in occasione dell'audizione, i rappresentanti delle Autorità convocate - ciascuna in relazione allo specifico ambito di propria competenza - riferivano in merito all'attività svolta dagli operatori del servizio di ormeggio e battellaggio nelle aree portuali, agli aspetti tecnici delle relative attività, ai profili connessi alla sicurezza ed alla normativa legale e regolamentare applicabile ai servizi tecnico-nautici;

 5. che, successivamente, il commissario delegato, rilevata la necessità di chiarire il contenuto di alcune disposizioni dell'Accordo, fissava un'audizione con le parti; 

6. che, in data 11 maggio 2017, si svolgeva, presso la sede della commissione, l'audizione con i rappresentanti delle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL UILTRASPORTI ed il rappresentante dell'associazione ANGOPI, nel corso della quale il commissario delegato, pur esprimendo apprezzamento in merito all'assetto complessivo dell'Accordo, rilevava un difetto di coordinamento nelle disposizioni relative all'intervallo soggettivo ed oggettivo, evidenziava l'esigenza di chiarire le incongruenze riscontrate e di rivedere la formulazione letterale delle norme riferite alla disciplina dell'istituto della rarefazione, al fine di renderla conforme alla reale volontà delle parti;

 7. che, nel corso dell'audizione dell'11 maggio 2017, le parti, accogliendo i rilievi sollevati dal commissario, si riservavano di approfondire l'esame dei punti trattati e di trasmettere eventuali proposte modificative dell'Accordo da sottoporre alla valutazione della commissione;

 8. che, in data 19 maggio 2017, le parti trasmettevano l'Accordo, sottoscritto in data 17 maggio 2017, avente ad oggetto le modificazioni apportate al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 giugno 2016;

 9. che, nella seduta del 5 luglio 2017, la commissione ha deliberato di invitare le associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, ad esprimere, in merito agli Accordi sopra menzionati, il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

10. che le associazioni degli utenti coinvolte non hanno fornito alcuna risposta all'invito formulato dalla commissione;

 

Considerato

1. che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che «ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione ...»;

 2. che l'art. 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in  essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'»ambiente» ed al «patrimonio storico-artistico»;

 3. che l'art. 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della  libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 

4. che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) e) dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella «fattispecie chiusa»;

 5. che è altrettanto pacifico che, ai fini dell'applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non rileva la natura giuridica dell'azienda erogatrice del servizio, bensì l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 dell'art. 1; 

6. che l'art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, nel disporre il riordino della legislazione in materia portuale, qualifica espressamente «i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio» come «di interesse generale», in quanto destinati a «garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo»; 

7. che, in relazione al rimorchio portuale, la commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualità nel settore, nell'affrontare la questione della natura giuridica del relativo servizio, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; 

8. che tale orientamento interpretativo è stato successivamente confermato dalla Corte di cassazione che, richiamandosi alla valutazione operata direttamente dal legislatore nella normativa di settore (art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994), ha deciso della applicabilità della legge n. 146 del 1990 anche al servizio di rimorchio nautico, precisando, altresì, che il carattere commerciale o lo scopo mercantile di un'operazione di rimorchio non è dirimente, considerato che la finalizzazione al profitto dell'attività non ne modifica la natura di servizio pubblico essenziale; 

9. che, contrariamente a quanto avvenuto per il servizio del rimorchio portuale, con specifico riferimento alle attività di ormeggio e battellaggio, la casistica non ha mai offerto alla commissione spunti di approfondimento, essendo la conflittualità nel settore pressochè nulla;

10. che, dopo la richiesta di valutazione dell'Accordo ANGOPI, gli accertamenti istruttori e le audizioni interlocutorie con le Autorità competenti e gli operatori del settore hanno consentito alla commissione di accertare la riconducibilità dei servizi di ormeggio e battellaggio all'area dei servizi pubblici essenziali, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146, trattandosi - al pari del servizio di rimorchio portuale - di attività ancillari alla navigazione, e ricorrendo, pertanto, le medesime esigenze di sicurezza delle persone, della navigazione, delle infrastrutture portuali nonché di salvaguardia della libertà di circolazione e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 

10. che, infatti, la destinazione del servizio all'utente nave, in occasione del suo arrivo o della sua partenza dal porto, è finalizzata ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni di sicurezza, e, quindi, la sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ed garantire, altresì, la sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente;

 11. che gli Accordi relativi ai servizi di ormeggio e battellaggio, sottoscritti dalle parti in data 29 giugno 2016 e 17 maggio 2017, nell'intento di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, contengono una regolamentazione puntuale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili e delle altre misure (durata, intervallo soggettivo e oggettivo) dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

12. che, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili, le parti, in considerazione dell'omogeneità della normativa di riferimento, hanno mutuato la disciplina contenuta nella Regolamentazione provvisoria avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale addetto al servizio di rimorchio portuale, adottata dalla commissione con delibera n. 13/38 del 4 febbraio 2013; 

13. che tale disciplina definisce la nozione di «messa in sicurezza» con riferimento alle singole realtà portuali ed alle relative specificità: caratteristiche morfologiche e strutturali del porto, conformazioni dei bacini portuali e dei fondali, tipologia di traffico o carico, condizioni meteo-marine e ogni altro evento imprevedibile che determini una situazione di rischio per la sicurezza delle persone, della navigazione, per quella portuale e per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 

14. che, in ragione delle specificità delle singole aree portuali, avuto riguardo al diretto o potenziale coinvolgimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali quelli alla vita, alla salute ed all'integrità fisica, alla libertà ed alla sicurezza, all'ambiente, la normativa vigente nel settore dei servizi tecnico-nautici (codice della navigazione e legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni,) attribuisce i compiti in materia di sicurezza alle singole autorità locali, senza definirne aprioristicamente i criteri, dovendosi diversificare i piani di security, in relazione a specificità che devono essere gestite localmente; 

15. che, in relazione alle competenze in materia di sicurezza, gli articoli 17 e 18 del codice della navigazione individuano nell'autorità marittima l'organo dell'amministrazione avente tutte le competenze generali e residuali nella materia della navigazione, compreso il potere di «regolare e vigilare secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi» (articoli 62 e 63 del codice della navigazione), nonché di intervenire in casi di emergenza, con conseguente utilizzo dei prestatori di servizi, quali ausiliari dell'Autorità marittima e un generale potere di provvedere per tutto quanto concerne «la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze» (art. 81 del codice della navigazione) compreso l'impiego di navi per il soccorso (art. 70 del codice della navigazione); 

16. che, per i medesimi profili, l'art. 14, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni, attribuisce all'Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e, con specifico riferimento ai servizi tecnico-nautici, riconosce alla medesima Autorità il potere di imporre il servizio agli utenti portuali per esigenze della navigazione e del porto, rendendone obbligatorio l'impiego; con la conseguenza che i prestatori dei servizi medesimi assumono le caratteristiche di ausiliari dell'autorità pubblica e di polizia del porto, con l'assunzione, da parte degli stessi, di vincoli e obblighi nell'interesse generale;

 17. che, coerentemente con la disciplina legislativa sopra richiamata ed analogamente a quanto previsto nella regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per il servizio di rimorchio portuale, con riferimento alla materia delle prestazioni indispensabili, l'Accordo prevede due livelli di garanzia: 

a) norme generali di tutela, attraverso una elencazione, non tassativa, delle operazioni che i prestatori dei servizi tecnico-nautici devono assicurare, in caso di sciopero, sulla base di generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza; 

b) un livello di dettaglio, eventuale e non suscettibile di una specifica determinazione aprioristica, rimesso alla valutazione discrezionale dei Comandanti delle singole capitanerie di porto - in ragione dell'esclusività della competenza e della responsabilità decisionale attribuita all'Autorità marittima, in materia di sicurezza - in relazione alle esigenze di sicurezza dettate da condizioni di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche realtà locali;

 18. che tale articolato sistema di garanzia appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione dell'operatività portuale, connessa all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con le effettive esigenze di sicurezza, specifiche per ciascuna realtà portuale;

 19. che l'Accordo prevede, altresì, tra le prestazioni indispensabili, con specifico riferimento alla salvaguardia dei diritti dei passeggeri delle navi di linea, il rispetto di tre fasce di garanzia del servizio, nell'arco delle 24 ore;

 Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il «Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani», sottoscritto, in data 29 giugno 2016 da ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, con le modificazioni introdotte dalle medesime parti con l'Accordo sottoscritto in data 17 maggio 2017;

 

Dispone

la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, ed all'Associazione ANGOPI, nonché al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2°, ad Assoporti, e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

 Dispone, altresì la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della commissione. 

 

Allegato

Protocollo d’intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

 

L'Associazione nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, di seguito ANGOPI, e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, in attuazione della legge n. 146/90, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, concordano la seguente disciplina per l’esercizio del diritto di sciopero attuativa della legge stessa.

 

Art. 1 Efficacia

 

Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa della materia.

L’accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio eventuali future modifiche dello stato attuale potranno richiedere un suo aggiornamento.

 

Art. 2 Campo di applicazione e definizione di sciopero

 

1. Il presente accordo si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei lavoratori che prestano il servizio di ormeggio e battellaggio, di cui all’articolo 14 della legge 84/94 e al vigente CCNL, per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

2. Lo sciopero consiste:

- nell’astensione dalla prestazione per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti i lavoratori che aderiscono alla protesta;

ovvero

- nell’astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie e supplementari.

 

Art. 3 Procedure di raffreddamento c conciliazione

 

1. Obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione

Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire, preventivamente, le procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza nazionale ovvero locale o aziendale della vertenza.

2. Divieto di azioni unilaterali

In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e i Gruppi sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.

3. Sanzionabilità dei comportamenti

Le parti si impegnano a collaborare, in buona fede, ai fini dell'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. L'omessa convocazione da parte del Gruppo o dell'ANGOPI o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento non collaborativo assunto dalle parti durante l'esperimento delle procedure, possono essere oggetto di valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

4. Efficacia nel tempo

Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che locale/aziendale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall’avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti.

5. Vertenze a carattere locale o aziendale

Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve aprire formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione avanzando richiesta di incontro al Gruppo e all’ANGOPI, specificando, per iscritto, l’oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell’eventuale proclamazione dello sciopero.

Entro 5 giorni dalla richiesta, il Gruppo o l’ANGOPI, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia, procedono alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l’effettiva partecipazione all’incontro.

In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo nel termine di 5 giorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite e lo sciopero è proclamabile.

La procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo incontro di cui al comma 2.

Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia.

In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l’espressa dichiarazione, di revoca dello stato di agitazione.

In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.

6. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL

Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all’ANGOPI, che provvederti alla convocazione, nei termini previsti nel comma 5.

Con particolare riguardo ai rinnovi contrattuali, la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative - sci mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali riguardanti il medesimo rinnovo.

La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l’effettiva partecipazione all’incontro.

 

Art. 4 Preavviso

 

1. Ai fini della comunicazione all’utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso minimo di  10 giorni.

2. E’ fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

 

Art. 5 Requisiti dell'atto di proclamazione c comunicazioni all'utenza

 

1. Ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve contenere:

A. l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;

B. l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;

C. l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione

D. l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;

2. La proclamazione di sciopero deve essere comunicata per. iscritto, nel rispetto del preavviso minimo di cui al precedente, comma 1, dell’art. 4:

A) se l’astensione ha rilievo locale o aziendale, al/ai Gruppo/i interessato/i, al Prefetto, all’Autorità marittima, all’Autorità portuale (se presente), alla Commissione di Garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

B) se l’astensione ha rilievo nazionale, all’ANGOPl, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Commissione di garanzia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed all’Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’ANGOPI avrà cura di informare tempestivamente tutti i Gruppi associati interessati dall’astensione collettiva.

3. I riceventi l’atto di proclamazione provvederanno a dare informazione all'utenza dell'avvenuta proclamazione di sciopero, nei modi e con le forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

 

Art. 6 Durata dello sciopero

 

1. Al fine di garantire l’adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, la prima azione di sciopero non può avere una durata superiore alle 12 (dodici) ore.

2. Le astensioni collettive successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 (ventiquattro) ore.

3. le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

4. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell’arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo).

 

Art. 7 Intervallo tra azioni di sciopero

 

1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno 1 (uno) giorno.

2. Tra due azioni di sciopero proclamate anche da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere mi intervallo di almeno 10 giorni.

3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario c supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 30 giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni.

4. Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento dell’azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale, non si applica la regola della rarefazione. Le Organizzazioni Sindacali, stipulanti il presente accordo ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

 

Art. 8 Revoca e sospensione dello sciopero

 

1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro.

2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.

3. Al riguardo, i Gruppi procedono tempestivamente alle comunicazioni all’utenza, previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 146/1990.

 

Art. 9 Franchigie ed esclusioni

 

E’ esclusa l’effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico nazionale e internazionale:

- dal 21 dicembre al 7 gennaio;

- dal 24 aprile al 2 maggio

- dal 5 agosto al 25 agosto;

- le 3 giornate che precedono e seguono la Pasqua;

- le 3 giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio;

- la giornata precedente e quella seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

Nei periodi di franchigia l’azienda si asterrà dall’intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

 

Art. 10 Astensioni collettive dal lavoro straordinario e supplementare

 

1. L’astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e s.m.i. nonché quelle contenute nel presente accordo.

2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario o supplementare viene considerato come unica azione.

3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni esclusi i periodi di franchigia nel corso dei quali lo sciopero dello straordinario sarà sospeso.

4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo.

5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito all’art. 3.

6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.

 

Art. 11 Avvenimenti eccezionali

 

1. Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.

 

Art. 12 Individuazione delle prestazioni indispensabili

 

1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall’Autorità marittima, con riferimento all’ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, articolo 14 della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla Autorità medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l’ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell’autorità pubblica.

Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l’ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall’Autorità marittima.

2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:

a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;

b) movimentazioni di navi da/per l’ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;

c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole nelle seguenti fasce orario:

- 6:00-8:30

- 12:30-14:30

- 19:00-21:00

3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - non ricompresa nell’elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 - valutata indifferibile dall’Autorità marittima competente e disposta da quest'ultima, con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell’Autorità marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l’approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere.

4. Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall’Autorità marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/90, si invia il presente accordo alla Commissione di Garanzia polla necessaria valutazione di idoneità.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 luglio 2017, n.177.