Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18921

Prestazioni assistenziali - Assegno ordinario di invalidità - Condizioni sanitarie - Accertamento tecnico preventivo - Riconoscimento

 

Rilevato

 

che, con sentenza resa il 28.9.2016, il Tribunale di Barcellona P. G. rigettava l’opposizione proposta da N.I. all’esito del dissenso manifestato nei termini di legge avverso l’accertamento tecnico preventivo relativo alle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità ai sensi dell’art. 445 bis cpc;

che propone ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., lo I., affidato ad unico motivo variamente articolato, cui resiste con controricorso l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

 

Considerato

 

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che il ricorrente lamenta errata applicazione dell’art. 38 co. 1 legge 15 luglio 2011, n. 111, commi 4, 5 e 6, in relazione all’art. 360 cpc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento al rigetto della domanda, per avere ritenuto che le critiche mosse alle risultanze della CTU non giustificassero l’ammissione di nuova indagine peritale;

3. che va premesso che la sentenza emessa nel giudizio in cui si contestano le conclusioni del CTU non è impugnabile in via di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma è ricorribile per cassazione con l'ordinario strumento processuale di cui all'art. 360 c.p.c., il cui comma 1 espressamente assoggetta a ricorso per cassazione non solo le sentenze d'appello, ma anche quelle pronunciate in unico grado, come quella in esame, atteso che l'art. 445 c.p.c., u.c. dichiara inappellabili le sentenze emesse nel giudizio di cui al comma precedente. Dunque, quello proposto dallo I. va correttamente qualificato come ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c. per il principio della strumentalità delle forme e della conservazione degli atti giudiziari, essendo il motivo compatibile con la proposizione di tale ultimo rimedio impugnatorio, di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza (cfr. Cass. 15.6.2015 n. 12332);

4. che il collegio ritiene il ricorso inammissibile;

5. che, invero, è di tutta evidenza che, anche con una intitolazione del motivo non conforme al testo di cui all’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, la parte denunzia un caratteristico vizio motivazionale, che in quanto tale, non è più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione);

che l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto secondario non implica - e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente - che possa denunciarsi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

che nel caso in esame non si ricade, all’evidenza, nell’ipotesi descritta, non ravvisandosi la contraddittorietà denunziata, in quanto conformemente alla rilevazione del carattere persuasivo ed esaustivo dell’accertamento effettuato dall’ausiliare, il Tribunale ha reso una pronunzia di rigetto dell’opposizione;

6. che, quanto alle censure in diritto, deve rilevarsene ugualmente l’inammissibilità, posto che, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso, non si riporta né si trascrive alcun passaggio della CTU che sarebbe contrario ai comuni canoni della scienza medica. Con il ricorso in esame non vengono, invero, dedotti vizi logico - formali che si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, né - ancor meno - se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa senza evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi (secondo nozioni scientificamente valide ed opportunamente richiamate in termini di dovuta specificità) e quali le affermazioni scientificamente errate, dovendo ribadirsi che la parte ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione tecnica e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio;

7. che le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza, che ne ha confermato le conclusioni, ritenendo non necessaria nuova indagine tecnica, devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso, (v., tra le altre, Cass. n. 16368 del 2014, n. 13845 del 2007);

8. che ogni altro rilievo attinente alla contestazione della misura eccessiva delle spese liquidate non si traduce in un motivo specifico di impugnazione, così come anche alla contestazione della condanna per lite temeraria, in base alla quale era disattesa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 152 disp. att. cpc, non corrisponde alcuna censura idoneamente proposta in rubrica, affermando per di più il ricorrente che il capo sulle spese era oggetto di gravame presso la Corte di appello di Messina, in coerenza con la mancanza di specifiche contestazioni nella presente sede;

9. che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

10. che nella è dovuto per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la accertata presenza di dichiarazione idonea a consentirne l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp att cpc;

6. che, pure essendo stato ricorso notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), non sussistono tuttavia i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; stante l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Ciotto del 7/3/2017;

 

P.Q.M.

 

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pan a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.