Prassi - INPS - Messaggio 29 novembre 2016, n. 4824

Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili - Precisazione

 

Nel messaggio in oggetto si precisa che la nuova disciplina consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Al riguardo si fa presente che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame.

Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio.