Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 10 ottobre 2016

Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2016

 

Art. 1

 

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2016, ammontanti a 311.589.741,00 euro sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

 

a) somme destinate alle regioni € 277.790.028,00
b) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali € 33.799.713,00
totale € 311.589.741,00

 

Art. 2

 

1. Le tabelle numeri 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2016;

- Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali.

 

Art. 3

 

1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano azione coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.

2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'allegato 1, tiene conto dell'avvio del SIA su tutto il territorio nazionale, ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2016, nonché delle «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016. Al rafforzamento dei servizi per la presa in carico e per gli interventi di contrasto alla povertà è comunque assicurata priorità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in maniera complementare alle risorse destinate al rafforzamento dei medesimi servizi ed interventi a valere sul PON inclusione, al fine di assicurare adeguati servizi di presa in carico, valutazione del bisogno e accompagnamento ai beneficiari del SIA.

3. E' avviata una rilevazione straordinaria dei servizi e degli interventi che in ciascun ambito territoriale operano nel contrasto alla povertà al fine di definire lo sviluppo dei medesimi servizi e interventi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in coerenza con il Piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. I dati oggetto della rilevazione di cui al periodo precedente sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2016.

4. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna Regione tra gli ambiti territoriali di competenza sulla base della tabella di cui all'allegato 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione.

5. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

 

Art. 4

 

1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

Art. 5

 

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2.

2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 6

 

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni e delle province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate al programma P.I.P.P.I. sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

 

Art. 7

 

1. Al fine di individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi informativi, è costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' individuata come area prioritaria di analisi la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, tenuto conto dei risultati della rilevazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 3. Gli obiettivi di servizio riferibili alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale definiti in esito al lavoro del gruppo di cui al primo periodo costituiscono parte integrante del Piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, d'intesa con la Conferenza unificata.

Successivamente all'adozione del Piano, i criteri di riparto delle risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono conseguentemente modificati.

2. Gli eventuali obiettivi di servizio riferibili all'area della disabilità e della non autosufficienza, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, sono definiti unitariamente nel Piano per la non autosufficienza, da adottare secondo i criteri definiti nell'ambito del riparto del Fondo per le non autosufficienze.

 

Tabella 1

RIPARTO GENERALE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FNPS PER L'ANNO 2016

 

Totale delle risorse finanziarie da ripartire € 311.589.741,00
Fondi destinati alle Regioni € 277.790.028,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali € 33.799.713,00

 

 

Tabella 2

RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI ANNO 2016

REGIONI

%

QUOTA REGIONALE

Abruzzo 2,49 € 6.916.971,70
Basilicata 1,25 € 3.472.375,35
Calabria 4,18 € 11.611.623,17
Campania 10,15 € 28.195.687,84
Emilia Romagna 7,2 € 20.000.882,02
Friuli Ven. Giulia 2,23 € 6.194.717,62
Lazio 8,75 € 24.306.627,45 (*)
Liguria 3,07 € 8.528.153,86
Lombardia 14,39 € 39.973.985,03
Marche 2,69 € 7.472.551,75
Molise 0,81 € 2.250.099,23
Piemonte 7,3 € 20.278.672,04
Puglia 7,1 € 19.723.091,99
Sardegna 3,01 € 8.361.479,84
Sicilia 9,35 € 25.973.367,62
Toscana 6,67 € 18.528.594,87
Umbria 1,67 € 4.639.093,47
Valle d'Aosta 0,29 € 805.591,08
Veneto 7,4 € 20.556.462,07
TOTALE 100,00 € 277.790.028,00
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(*) Trattasi di somma accantonata e resa indisponibile ai sensi di quanto richiamato nel relativo "CONSIDERATO"

 

 

Allegato 1

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 novembre 2016, n. 279.