Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 novembre 2016, n. 22437

Tributi - Accertamento - Parametri - Presunzioni

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Lazio che, respingendone l'appello, ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado su ricorso della contribuente D.L.M. aveva annullato l'avviso di accertamento, nonché la susseguente cartella di pagamento, notificati alla parte in applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, L. 549/95.

La CTR, motivando il pronunciato rigetto ha, tra l'altro, affermato che "nel caso in esame l'avviso di accertamento impugnato è fondato esclusivamente sul calcolo matematico dei parametri e non contiene nella propria motivazione gli elementi necessari a sorreggere le presunzioni in esso contenute" e che l'accertamento, "nonostante la premessa utilizzazione dei parametri, appare, comunque, carente di motivazione, non essendo sufficiente a permettere alla contribuente di difendersi compiutamente e alla Commissione di valutarne la legittimità e la fondatezza".

Il mezzo erariale si vale di cinque motivi di ricorso ai quali replica la parte con controricorso.

1.2. A seguito di deposito di documenti afferenti all'istanza per la definizione della lite, l'Agenzia con nota pervenuta il 19.7.2016 ha reso noto che la domanda è risultata regolare e che è stato effettuato il pagamento delle somme dovute per il suo perfezionamento in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12, d.l. 98/11.

1.3. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

 

Considerato in diritto

 

2. Preso atto della citata comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a mente dell'art. 16, comma 8, L. 289/02, richiamato dal citato art. 39, ed, in uno con essa, va disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 46 D.lg. 546/92 e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11).

 

P.Q.M.

 

Pronunciando sul ricorso dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e compensa le spese di giudizio.