Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 gennaio 2017, n. 2315

Fallimento - Istanza - Notificazione - Termini per le impugnazioni

 

Rilevato che

 

1. R.T. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.P. s.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciato, su istanza di G.D.R. s.r.l., dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2014.

L'opposizione si è basata, fra l'altro, sulla mancata notifica dell'istanza di fallimento che aveva impedito alla società di dimostrare la ricorrenza delle cause di esclusione dal fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F.

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2986/15, riscontrata la regolarità della notificazione dell'istanza di fallimento ha respinto l'opposizione.

3. Ricorrono per cassazione C.P. s.r.l. in liquidazione e R.T. per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Rilevano che la Corte di appello ha affermato che unico motivo di ricorso era la mancata notificazione dell'istanza di fallimento laddove con i quattro motivi di gravame era stata, tra l'altro, prospettata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento come da documentazione contabile afferente gli ultimi tre esercizi.

4. Propone controricorso il Concordato preventivo di G.D.R. s.r.l. in liquidazione eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 18 L.F. n. 14.

 

Ritenuto che

 

5. Va ritenuta preliminarmente l'inammissibilità del controricorso per tardività.

6. A sua volta il ricorso è stato anch'esso proposto tardivamente rispetto alla data di comunicazione, via p.e.c., della sentenza impugnata per cassazione. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno (Cass. civ. sez. VI-3 n. 23526 del 5 novembre 2014), deve ritenersi che la comunicazione, via p.e.c., da parte della Cancelleria della Corte di appello all'avv. G. della sentenza n. 2986/2015 avvenuta il 14 maggio 2015 sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

7. Come ha infatti di recente chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza della I sezione n.10525 del 20 maggio 2016 la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif. dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.

8. Alla stregua di detto principio, deve ritenersi inammissibile per tardività il ricorso principale, avuto riguardo alla data della notificazione da parte della cancelleria (14 maggio 2015) ed all'inizio del procedimento di notificazione del ricorso per cassazione (12 novembre 2015).

9. Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate in relazione al recentissimo formarsi di una giurisprudenza sulla questione risolutiva del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.