Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 17 giugno 2016, n. 16/D

Immissione in libera pratica con introduzione nei depositi fiscali di stoccaggio di gpl trasportato via nave. Semplificazione delle procedure di accertamento tramite automazione di campo

 

Sono state segnalate, sia da parte di operatori economici sia da parte di talune Direzioni interregionali, criticità nell’applicazione della circolare 4/D del 27 marzo 2015 presso taluni depositi costieri di importazione del gpl in quanto la ridotta presenza di strumenti automatici di misura comporta il costante intervento degli UD per effettuare manualmente l’accertamento quantitativo del prodotto introdotto nei serbatoi di stoccaggio.

Tale circostanza implica, da un lato, ritardi nella messa a disposizione del gpl per il depositario autorizzato e, dall’altro, un pesante incremento del carico di lavoro per gli Uffici territorialmente competenti.

Al fine di risolvere tali criticità, si rende necessario il ricorso, per i fini di controllo interno di competenza presso gli spazi doganali, ad una sempre più avanzata automazione di campo che consenta di acquisire, in maniera automatica ed a posteriori, i dati per l’accertamento quali-quantitativo e di limitare, di conseguenza, la frequenza degli interventi contestuali e con accesso dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, i sistemi di misurazione e le telemisure storicizzate già proficuamente impiegate quale sistema di controllo nelle raffinerie operanti in INFOIL, possono trovare progressivo utilizzo, ovviamente previo il riscontro dell’effettiva funzionalità da parte degli UD territorialmente competenti, per effettuare l’accertamento dei prodotti finiti importati e le conseguenti attività inventariali, anche presso i depositi fiscali di mero stoccaggio, in applicazione dell’art.18, comma 1 nonché art. 23 comma 2 del TUA.

A tal fine, presso gli impianti di stoccaggio di gpl che effettuano operazioni di            importazione di prodotto trasportato via nave, gli UD territorialmente competenti con l’assistenza e sotto il coordinamento tecnico, se del caso, degli ingegneri della competente Struttura di vertice di II livello, delineano piani di adeguamento della dotazione strumentale dei depositi prevedendo l’installazione, ove nulla osti dal punto di vista tecnico - amministrativo e prevedendo congrui tempi di realizzazione, di sistemi di misura sulle linee di ingresso del prodotto scaricato dalla nave, da impiegarsi per finalità di controllo fiscale ed, eventualmente, di telemisure storicizzate sui serbatoi di prodotti finiti da utilizzarsi, in subordine e nelle more dell’installazione dei predetti misuratori su condotta.

Al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni relativamente alle specifiche tecniche minime dei predetti strumenti di misura ed alla redazione dei disciplinari che regoleranno le operazioni di accertamento, condotte in autonomia e sotto la responsabilità del depositario autorizzato, con intervento, eventualmente contestuale o successivo, del personale dell’Amministrazione finanziaria.

 

1. Specifiche tecniche minime dei sistemi di misurazione su condotta

I sistemi di misurazione su condotta di nuova installazione devono essere conformi alla MID, hanno classe di accuratezza almeno 0,5 (errore massimo tollerato 0,5%) e sono installati nel rispetto degli standard tecnici internazionali del settore petrolifero (NOTA 1).

Nel software metrologico del sistema di misura è ammesso l’utilizzo della versione 2007 delle predette tabelle ASTM (NOTA 2) in luogo di quelle del 1980 di cui alla circolare n.2, prot.291 del 26.1.1984, attesa l’ininfluenza delle modifiche apportate nella nuova versione ai fini degli accertamenti fiscali.

Sempre per gli impianti di nuova installazione, la condotta, ove tecnicamente possibile, è predisposta per l’inserimento di master-meter da utilizzarsi per la verifica di funzionalità dei sistemi di misurazione utilizzati per i fini fiscali, nel rispetto dei principi tecnici internazionalmente riconosciuti ed, in particolare della raccomandazione OIML R-117-2 e dei predetti standard tecnici internazionali (NOTA 3).

I predetti master-meter, conformemente all’art.8, comma 1, punto h della direttiva del ministro dello Sviluppo economico del 12 maggio 2014, hanno errore non maggiore di un terzo dell’errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli (NOTA 4).

Le letture del sistema di misura sono riportate e storicizzate in un sistema informatico ubicato in una sala controllo del deposito, dotato dei medesimi requisiti di non modificabilità del dato utilizzati per gli stabilimenti di produzione operanti in INFOIL. Il sistema è sincronizzato con la data e l’ora effettiva.

In particolare, durante lo scarico della nave e nella conseguente fase di spiazzamento del gasdotto al termine delle operazioni, sono registrate, nel tempo, con frequenza tale da garantire la ricostruzione a posteriori delle operazioni per i fini fiscali, quantomeno, la portata transitante, la densità e la temperatura del prodotto nonché la lettura iniziale e finale del totalizzatore.

I dati sono conservati, per i controlli successivi dell’Amministrazione finanziaria, per almeno cinque anni dalla data di registrazione.

 

2. Specifiche tecniche minime delle telemisure e del sistema di storicizzazione

Gli strumenti di misura installati sui serbatoi per rilevare il livello e la temperatura della fase liquida, nonché la pressione della fase gas, devono rispettare le seguenti specifiche minime:

- errore di livello massimo: ± 1 mm;

- errore di temperatura massimo: ± 0,2 °C;

- errore di pressione massimo: ± 0,2 bar;

II campo di misura dei telelivelli è tale da coprire i valori dal fermo meccanico dello strumento (cioè dalla piastra di zero nei serbatoi con tubo di calma) fino al limite di misura del serbatoio ricavato in base alla tabella di taratura.

I telelivelli rispettano i requisiti metrologici e tecnici indicati nella raccomandazione OIML R-85. In fase di prima installazione, la taratura è effettuata sul campo a cura della ditta installatrice conformemente alla predetta specifica internazionale ed alle norme tecniche allo scopo applicabili (NOTA 5). I telelivelli, se inclusi nella MID , sono dotati del relativo accertamento di conformità ovvero, se non inclusi nella MID (NOTA 6), sono dotati di dichiarazione di conformità rilasciata dall’Organo competente di uno SM di rispettare le prestazioni teoriche dichiarate dal costruttore (NOTA 7).

Il sistema dovrà essere dotato di apparato di elaborazione delle misure per lo sviluppo delle quantità di prodotto contenuto nel serbatoio, a partire dai dati strumentali rilevati. Lo sviluppo, sia della fase liquida sia della fase gassosa è effettuato secondo le prescrizioni di cui alla circolare n. 2, prot.3197 del 7 gennaio 1955, così come integrata dalla circolare n. 10, prot.561 del 27 marzo 1980, punto d) e circolare n.18, prot.1457 del 2 giugno 1980. I parametri qualitativi necessari alle elaborazioni (densità alla temperatura di riferimento, composizione della miscela) qualora non determinati automaticamente tramite strumentazione da campo sono inseriti come dati nel sistema, documentandone la tracciabilità.

Le tabelle di taratura di ciascun serbatoio, certificate con le consuete modalità ed assunte agli atti dell’UD competente, sono caricate a sistema relativamente a ciascun serbatoio.

La versione delle tabelle ASTM di riferimento caricate a sistema per lo sviluppo automatico della fase liquida sono preventivamente denunciate una tantum dal depositario. Anche per lo sviluppo dei serbatoi, al pari di quanto esposto per i sistemi di misurazione su condotta, è ammesso l’utilizzo della versione 2007 delle predette tabelle in luogo di quelle del 1980 di cui alla predetta circolare n.2 prot.291 del 26.1.1984.

Gli sviluppi della fase liquida tengono presenti i volumi al di sotto della quota di non misurabilità del telelivello considerandoli sempre riempiti di prodotto in fase liquida alla densità riscontrata in serbatoio all’atto dello sviluppo.

Il peso specifico da utilizzare per lo sviluppo della fase vapore è quello della tabella 2 della predetta circolare prot. 3197/55, ricavato dal dato di pressione riscontrato tramite interpolazione lineare.

Il valore delle grandezze misurate sul campo dalle telemisure installate sui serbatoi è riportato nel sistema di storicizzazione di cui al punto 1.

In particolare, con riferimento alle telemisure, il sistema registra, nel tempo, il livello, la temperatura, la pressione per ciascun serbatoio del deposito con frequenza minima, durante il carico, di 10 minuti (vale a dire, almeno 6 letture all’ora). Durante lo scarico, la frequenza minima è di una lettura ogni 30 minuti (vale a dire, almeno 48 letture al giorno). Contestualmente il sistema memorizza il dato, ottenuto dalle elaborazioni, delle quantità di gpl presenti in ogni serbatoio.

I dati sono conservati, per i controlli successivi dell’Amministrazione finanziaria, per almeno cinque anni dalla data di registrazione.

Al fine di garantire la corretta funzionalità delle telemisure il depositario autorizzato fornisce all’UD competente il piano di manutenzione e controllo della strumentazione, con periodicità di un anno o inferiore, allegando il contratto stipulato con un soggetto qualificato secondo le norme metrologiche agli strumenti stessi applicabili.

Per soli fini di riscontro, i serbatoi sono, in ogni caso, dotati di un sistema di misura manuale non a sfilamento (NOTA 8), possibilmente munito di valvola di intercettazione che possa chiudersi in caso di emergenza.

 

3. Disciplinari di impianto

Gli UD competenti, coadiuvati, se del caso, dalle sovraordinate Direzioni di vertice, delineano appositi disciplinari di impianto per il controllo delle operazioni di importazione, prevedendo, in particolare:

- la comunicazione preventiva all’UD dell’arrivo della nave, con congruo anticipo rispetto all’inizio dello scarico, con indicazione: dell’ora di inizio delle operazioni; dei serbatoi che saranno oggetto di riempimento; dei conseguenti sviluppi (cioè la misura preventiva), basati sulle telemisure ove presenti; della lettura iniziale del misuratore, una volta installato;

- l’allineamento dei serbatoi dell’impianto (NOTA 9) anteriormente allo scarico, previo suggellamento degli organi di intercettazione preventivamente individuati dall’Agenzia delle dogane. Il suggellamento, in presenza delle sole telemisure storicizzate, è svolto dai funzionari dell’Agenzia. Una volta installato il misuratore, il suggellamento è svolto a cura e sotto la responsabilità del depositario, con l’intervento solo eventuale dell’Agenzia;

- la comunicazione consuntiva all’UD della fine dello scarico della nave e, laddove effettuate, delle operazioni di spiazzamento del gasdotto, con indicazione: dell’ora di fine di entrambe le operazioni; degli sviluppi dei serbatoi al termine del riempimento (cioè, la misura consuntiva), basati sulle telemisure ove presenti; della quantità di prodotto complessivamente introdotta in deposito, desunta dalla misura consuntiva e da quella preventiva di ciascun serbatoio riempito nonché della lettura finale del misuratore, una volta installato;

- la trasmissione all’UD della distinta di scarico della nave certificata da un ispettore al carico e dal capitano della nave, recante la quantità complessivamente scaricata ed i relativi sviluppi preventivi e consuntivi dei serbatoi della nave;

- la rimozione dei suggelli apposti prima dell’inizio dello scarico, svolto a cura e sotto la responsabilità del depositario;

- le modalità di prelievo dal serbatoio di campioni del prodotto importato per la verifica a posteriori della NC e della  densità a 15°C, svolto a cura e sotto la responsabilità del depositario nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota della scrivente prot.118011 del 30 ottobre 2015;

- le modalità di conservazione in deposito dei predetti campioni, per un periodo di almeno sei mesi, con indicazione della data di prelievo e di ogni altra informazione necessaria per l’univoca attribuzione a ciascuna operazione di importazione, al fine di consentire eventuali riscontri successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria;

- le modalità di gestione di eventuali malfunzionamenti degli strumenti automatici utilizzati nell’accertamento riscontrati durante la fase di scarico;

Tenendo conto dei sopra descritti criteri generali, resta ferma la facoltà degli Uffici di definire nel disciplinare, con riferimento delle peculiarità operative del deposito in esame, ogni altro aspetto tecnico - operativo ritenuto opportuno al fine di pervenire, nella completa garanzia degli interessi erariali, agli obiettivi di semplificazione richiamati in premessa.

 

4. Contabilizzazione del carico di prodotto importato

In presenza di sistema di misurazione sulle linee di ingresso, l’accertamento quantitativo del gpl, per i fini doganali e fiscali, è effettuato, di norma, prendendo a riferimento il relativo totalizzatore del misuratore al termine dello scarico e del flussaggio del gasdotto.

In tale evenienza, qualora gli sviluppi delle telemisure, ove presenti, forniscano una quantità superiore all’ 1% rispetto a quella risultante dal totalizzatore del misuratore, la quantità presa in carico è, invece, quella risultante da tali sviluppi.

Nelle more dell’installazione dei sistemi di misura sulle linee di ingresso, l’accertamento quantitativo del gpl, per i fini doganali e fiscali, è effettuato, di norma, prendendo a riferimento gli sviluppi delle telemisure.

Sempre nel transitorio precedente l’installazione dei misuratori, qualora la distinta di scarico della nave compilata dall’ispettore al carico e controfirmata dal capitano, riporti una quantità superiore all’1% rispetto a quella risultante dagli sviluppi dei serbatoi tramite telemisure, la quantità presa in carico è quella riportata nella predetta distinta di scarico.

I quantitativi presi in carico, come sopra accertati, formano oggetto di invio telematico ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L.262/06 convertito, con modificazioni dalla legge 286/06.

La bolletta di importazione, presentata all’inizio delle operazioni con l’indicazione della quantità presunta del prodotto importato ovvero in forma incompleta, è, rispettivamente, rettificata ovvero completata, al termine dello scarico, con la quantità effettivamente introdotta in deposito come sopra accertata.

 

5. Verifiche e controlli

Presso i depositi in cui è attivato l’accertamento delle quantità importate tramite gli strumenti automatici di cui alla presente circolare:

- sono effettuati interventi con accesso, senza preavviso, per verificare il corretto svolgimento delle operazioni di importazione secondo il disciplinare di impianto, con frequenza dettata dall’analisi dei rischi locale. A seguito dell’installazione dei sistemi di misura sulle linee di ingresso, la frequenza degli interventi con accesso è dettata dalla selezione "VM" del circuito doganale di controllo;

- in luogo del sistematico accesso per ogni operazione di importazione, sono condotti, senza alcun preavviso per il depositario, tre inventari annui (con cadenza mediamente quadrimestrale);

- sono riscontrate, ogniqualvolta ritenuto necessario e comunque, in occasione dei predetti inventari, le dichiarazioni doganali di importazione, tramite le letture storicizzate delle telemisure e degli strumenti di misura su condotta nonché sulla base della documentazione economico-fiscale fornita dal depositario a corredo di ogni operazione.

II malfunzionamento o l’eventuale fuori servizio per manutenzione degli strumenti automatici è tempestivamente comunicato all’UD competente per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari al fine di garantire il controllo delle quantità importate.

In caso di contemporanea indisponibilità delle telemisure e del sistema di misurazione su condotta è ripristinato l’accertamento delle partite importate con sistematici interventi con accesso dell’UD competente.

Qualora si verifichi, rispetto alla misura automatica presa a riferimento per l’accertamento, il sistematico superamento delle soglie di tolleranza indicate nel paragrafo 4, gli Uffici delle dogane predispongono i controlli tecnici del caso.

Restano fermi, i controlli disposti dall’Amministrazione finanziaria, ogniqualvolta ritenuto necessario, ai sensi dell’art.18 del TUA.

Restano ferme le procedure di accertamento del gpl in essere presso gli stabilimenti di produzione in cui è attivo INFOIL, autonomamente disciplinati dal DM.169/09 e dalla relativa prassi attuativa.

Si invitano le Direzioni in indirizzo a dare attuazione alle presenti disposizioni, specialmente presso i depositi di importazione di gpl dove siano emerse criticità relativamente alla copertura dei servizi di che trattasi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia necessario recuperare risorse umane per l’effettuazione degli altri controlli nel settore delle accise previsti dalla normativa vigente.

Attesa la natura sperimentale delle presenti disposizioni, si pregano altresì, codeste Direzioni di voler segnalare tempestivamente eventuali criticità che emergessero nella pratica attuazione delle stesse, in particolare con riferimento all’installazione di sistemi di misurazione su condotta all’ingresso del deposito.

 

---

Note:

(1) API-MPMS cap.5 - Metering.

(2) API MPMS cap. 11.1 ASTM D 1250-04 + addendum 2007: "Temperature and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products, and Lubricating Oils" e API MPMS cap. 11.2.4 edizione 2007: "Temperature Correction for the Volume of NGL and LPG Tables 23E, 24E, 53E, 54E, 59E, and 60E"

(3) API-MPMS cap.4 - Section.5 - Master meter provers

(4) Per i fini di competenza, essendo i riscontri dell’Agenzia riconducibili ai controlli casuali di cui al D.M. del Mise n.32/11, è, in pratica, sufficiente, in caso di installazione di un misuratore di classe 0,5, un master-meter di classe 0,3.

(5) E’ riscontrato, in particolare, che le costanti di taratura impostate dalla ditta siano protette dall’alterazione tramite appositi sistemi di blocco, anche elettronici.

(6) La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri italiano il 27.10.06, e recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" (pubblicata sulla GU n. 64 del 17-3-2007- Suppl. Ordinario n. 73

(7) In Italia, tale certificazione è costituita dal decreto di ammissione alla verifica prima rilasciato da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

(8) Tale sistema di accertamento è stato escluso, per i fini fiscali, dalla circolare n.166 del 20 maggio 1988.

(9) Chiusura a valle dei serbatoi in cui sarà stoccato il prodotto importato e chiusura a monte dei serbatoi lasciati liberi per le estrazioni durante lo scarico della nave negli altri serbatoi del deposito.