Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 30 gennaio 2018, n. 1/D

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 - Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) - Istruzioni

 

Premessa

 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017 (NOTA 1) "sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione", specifica - in attuazione degli artt. 8, par. 1, lett. b), e 17 del Reg. n. 952/2013 (CDU) - le norme procedurali che consentono l’armonizzazione dei processi relativi alla domanda, all’adozione e alla gestione delle decisioni doganali utilizzando esclusivamente procedimenti informatici.

Tale Regolamento, che costituisce la base giuridica del Sistema delle Decisioni Doganali (Customs Decisions System, CDS), rende ora possibile dare attuazione al principio stabilito dall’art. 6, par. 1, del CDU, secondo il quale tutti "gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici".

Il CDS risulta incluso nell’Allegato alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dell’11 aprile 2016 della Commissione - che stabilisce il programma di lavoro per attuare i sistemi elettronici necessari all’applicazione del CDU - ed è stato messo a disposizione degli Stati membri dai Servizi della Commissione Europea a partire dal 2 ottobre 2017.

Il suddetto sistema è composto da:

- un Portale UE destinato agli operatori commerciali (EU Trader Portal-TP);

- un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali (Customs Decisions Management System - CDMS) riservato alle autorità doganali.

 

1. Il Sistema delle Decisioni Doganali

 

Il CDS è lo strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati (NOTA 2) per la presentazione ed il trattamento delle domande, nonché per l’adozione delle decisioni e la relativa gestione (NOTA 3)(modifiche, sospensioni, revoche, annullamenti).

Il CDS è utilizzato esclusivamente per le seguenti autorizzazioni (NOTA 4):

1. CVA: autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del CDU;

2. CGU: autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del CDU;

3. DPO: autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del CDU;

4. TST: autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del CDU;

5. RSS: autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD;

6. ACP: autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del RD;

7. SDE: autorizzazione per l'uso regolare di una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del CDU;

8. CCL: autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del CDU;

9. EIR: autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione, di cui all'articolo 182 del CDU;

10. SAS: autorizzazione per l’autovalutazione di cui all’articolo 185 CDU;

11. AWB: autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del RD;

12. IPO: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

13. OPO: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

14. EUS: autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

15. TEA: autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

16. CWP: autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del CDU;

17. ACT: autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR, di cui all'articolo 230 del CDU;

18. ACR: autorizzazione per lo status di speditore autorizzato ai fini del transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU;

19. ACE: autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del CDU;

20. SSE: autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del CDU;

21. TRD: autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del CDU;

22. ETD: autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del CDU.

Le autorizzazioni doganali non contemplate in questo elenco continuano ad essere gestite con le usuali procedure al di fuori del CDS, ricorrendo, ove presente, alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale di questa Agenzia.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 stabilisce che l’utilizzo del CDS è obbligatorio per le domande e le autorizzazioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro (cd autorizzazioni "multi Stato membro"), lasciando ad ogni Stato membro la facoltà di deciderne l’utilizzo anche per quelle che hanno rilevanza unicamente sul proprio territorio (cd autorizzazioni "nazionali") (NOTA 5).

Questa Agenzia ha optato per l’utilizzo del CDS anche nel caso in cui le decisioni in esame abbiano rilevanza nazionale.

Premesso quanto sopra, si ritiene utile evidenziare che il CDS è tuttora in fase di implementazione e revisione, posto che la versione attualmente messa a disposizione dai Servizi della Commissione è stata predisposta sulla base dei lavori preparatori ai testi dei Regolamenti unionali Delegato 2015/2446 (RD) e di Esecuzione 2015/2447 (RE), applicati dal 1° maggio 2016. Saranno, pertanto, forniti gli opportuni aggiornamenti in linea con le ulteriori modifiche del suddetto sistema.

 

2. Utilizzo del Sistema delle Decisioni Doganali

 

Relativamente agli aspetti di natura tecnica ed alle modalità di autenticazione ed accesso al CDS da parte degli operatori economici e degli altri soggetti interessati, nonché dei competenti Uffici di questa Agenzia, si richiamano le istruzioni fornite in materia dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione con note prot. n. 104198 del 14 settembre 2017, n.109580/RU del 29 settembre 2017 e prot. n.111473/RU del 3 ottobre 2017, pubblicate sul sito di questa Amministrazione.

Per quanto attiene, invece, agli aspetti procedurali, nel richiamare il contenuto dei comunicati della Direzione centrale legislazione e procedure doganali del 29 settembre 2017 e prot. n.119116 del 20 ottobre 2017 - parimenti pubblicati sul sito dell’Agenzia - si forniscono di seguito ulteriori indicazioni ed istruzioni relative alle fasi dell’iter amministrativo che inizia con la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e termina con l’adozione della decisione da parte dell’Ufficio.

 

2.1 Individuazione dell’Ufficio competente a ricevere la domanda di decisione.

In base a quanto previsto dall’articolo 22, par. 1, CDU, l’Ufficio competente a ricevere la domanda di decisione, salvo che sia altrimenti disposto, è quello del "luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione".

Qualora non ricorrano i due criteri sopra indicati, per l’individuazione dell’Ufficio competente si applicano le disposizioni dell’art. 12 RD, secondo le quali si tiene conto "del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali)".

Nell’eventualità in cui le condizioni suddette dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.

Per le decisioni spendibili in più Stati membri e per le decisioni CVA (NOTA 6) ed EIR (NOTA 7) resta ferma la competenza (a ricevere le domande e ad adottare le relative decisioni) degli Uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali individuati nell’allegato 1 della citata nota prot. n.109580/RU del 29 settembre 2017.

Il predetto allegato reca tutti i codici degli Uffici locali e centrali da indicare nella domanda, a cura del richiedente sulla scorta dei criteri sopra illustrati, quali Uffici competenti a rendere la decisione richiesta.

 

2.2 Presentazione della domanda

Come noto, a decorrere dal 2 ottobre 2017 gli operatori economici e gli altri soggetti interessati presentano le domande di autorizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2089 ("multi Stato membro" e "nazionali") per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali (CDS).

A ciascuna domanda il sistema attribuisce un numero identificativo.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, allo stato attuale, il sistema non differenzia le informazioni da inserire obbligatoriamente da quelle facoltative.

Pertanto, ai fini della corretta acquisizione dell’istanza da parte del CDS devono essere fornite tutte le informazioni richieste dal sistema, anche se non obbligatorie in relazione alla decisione per la quale è presentata la domanda.

Inoltre, come già evidenziato dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione (NOTA 8), il CDS non è, ad oggi, in grado di impedire l’invio di una domanda di decisione ad un Ufficio che non ha al riguardo competenza. In ogni caso, il sistema accetta automaticamente la domanda dopo 30 giorni dall’invio, trasmettendo la notifica dell’accettazione al richiedente.

Pertanto, nelle more del superamento di detta criticità del sistema unionale, onde evitare l’erronea automatica accettazione della domanda entro il termine sopra indicato, gli Uffici devono effettuare un rigoroso monitoraggio di quanto giornalmente ricevuto per il tramite del CDS rifiutando eventuali domande per le quali non sono competenti ad adottare la decisione ed indicando, in motivazione, il difetto di competenza.

Per la corretta e tempestiva comunicazione tra Ufficio e richiedente è necessario che quest’ultimo indichi nel campo "Contact Person for the Application" l’indirizzo PEC al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni ad essa relative.

E’ di tutta evidenza che i documenti posti a corredo dell’istanza devono essere inseriti dal soggetto richiedente nel CDS tramite il Trader Portal sin dal momento della presentazione della domanda.

 

2.3 Accettazione della domanda

Dopo aver ricevuto la domanda l’Ufficio deve verificare la sussistenza dei requisiti di natura formale previsti dall’art. 11 del RD, ovvero che:

- il richiedente è registrato conformemente all’art. 9 del CDU (NOTA 9), ove richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda;

- il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea, ove richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda;

- la domanda è stata presentata all’Ufficio competente a riceverla;

- la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione destinata allo stesso richiedente che, nel corso dell’anno antecedente la domanda stessa (ovvero dei tre anni antecedenti nei casi contemplati al par. 2 dell’art. 11, RD), è stata annullata o revocata per l’omesso adempimento di un obbligo imposto dalla decisione stessa. Ai fini del riscontro formale di quest’ultimo requisito, l’Ufficio continuerà ad avvalersi delle banche dati attualmente in uso.

L’Ufficio deve verificare, altresì, che la richiesta contenga tutte le informazioni necessarie ai fini dell’adozione della decisione (art. 22, par. 2, c.2, CDU).

All’esito della verifica suddetta, che può contemplare anche la richiesta di elementi informavi ai sensi dell’art. 12, par. 2, RE (NOTA 10), l’Ufficio accetta o rifiuta la domanda entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa presentazione (NOTA 11).

Il richiedente riceve tramite il sistema una comunicazione contenente l’esito della valutazione dell’Ufficio.

Si richiama nuovamente l’attenzione di codeste Strutture sulla circostanza che, in base all’art. 12, par. 3, RE "in assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda, quest’ultima si considera accettata".

Per quanto attiene, invece, all’ individuazione della data di accettazione da cui decorre il termine per l’adozione della decisione, il suddetto art. 12, par. 1 e 3, RE stabilisce che essa è diversificata in base alle seguenti situazioni:

a) se l’Ufficio valuta che sono soddisfatte tutte le condizioni sopra illustrate, la domanda si considera accettata dal giorno in cui è stata presentata, sia nel caso di comunicazione formale (cfr art. 12, par. 1, RE) che in quello di assenza di comunicazione da parte dell’Ufficio (cfr art. 12, par. 3, RE) (NOTA 12). Si segnala che, allo stato attuale, nel caso di comunicazione formale da parte dell’Ufficio il CDS evidenzia come data di accettazione della domanda quella della comunicazione anziché quella di presentazione della domanda medesima. Nelle more dell’adeguamento in itinere del CDS, gli Uffici vorranno pertanto prestare attenzione a tale disallineamento e computare i termini di rilascio delle decisioni in linea con il dettato normativo appena richiamato;

b) se, invece, l’Ufficio ha richiesto informazioni aggiuntive e il richiedente le ha fornite, la data di accettazione della domanda coincide con il giorno in cui è stata trasmessa l’ultima informazione.

 

2.4 Valutazione della domanda

 

Dopo l’accettazione della domanda, l’Ufficio valuta la sussistenza delle condizioni e dei criteri previsti per l’adozione della decisione specifica. In questa fase istruttoria, ove necessario, l’Ufficio può chiedere ulteriori informazioni o documentazione al soggetto richiedente.

L’attivazione dell’Ufficio avviene, come detto in premessa, per il tramite del CDS che realizza la partecipazione procedimentale attraverso il dialogo informatico; il riscontro da parte dell’operatore economico tenuto a fornire gli elementi richiesti dall’Ufficio, nelle more del completamento delle funzionalità informatiche a supporto del CDS che consentirà, nel prossimo futuro, di acquisire attraverso il sistema anche la documentazione richiesta, dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC o tramite Raccomandata A/R.

Come previsto dall’articolo 13, par. 1, RD, il termine concesso al richiedente per la produzione delle suddette ulteriori informazioni o documentazione non può essere superiore a 30 giorni.

In ogni caso, l’Ufficio deve adottare la decisione entro il termine di cui all’art. 22, par. 3, comma 1, CDU, ovvero entro i diversi termini stabiliti per talune di esse (NOTA 13), termine che decorre, si ribadisce, dalla data di accettazione della domanda come qualificata nel precedente paragrafo 2.3.

Tuttavia, l’art. 22, par. 3, comma 2, CDU stabilisce che se l’Ufficio si trova nell’impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima della sua scadenza informa il richiedente dei motivi di tale impossibilità indicando l’ulteriore periodo che ritiene necessario per adottare la decisione, periodo che non può superare i 30 giorni.

L’Ufficio può, altresì, su richiesta di parte prorogare il termine per l’adozione della decisione, ai sensi dell’art. 22, par. 3, comma 3, CDU. Ciò al fine di consentire al richiedente di realizzare gli adeguamenti necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti in relazione alla decisione attesa. Tali adeguamenti e l’ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati all’Ufficio procedente, che decide in merito alla proroga.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 22, par. 6, comma 1, CDU, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente l’Ufficio deve comunicarglielo, indicandone le motivazioni, ai fini dell’esercizio del "diritto ad essere ascoltato".

La comunicazione di tale intenzione e delle relative motivazioni - così come delle controdeduzioni dell’operatore economico - avviene tramite il CDS.

Tuttavia, tenuto conto della rilevanza di tale fase procedimentale ai fini della corretta costituzione del contraddittorio anticipato, oltre alla comunicazione attraverso il predetto sistema secondo le regole stabilite nell’art. 6, par. 1, CDU, gli Uffici procedenti devono contestualmente trasmettere via PEC la comunicazione in parola all’indirizzo PEC del richiedente (o a mezzo raccomandata A/R esclusivamente per coloro che, in quanto non obbligati per legge, ne siano privi). Va da sé che per la verifica del rispetto del termine concesso al richiedente per esprimere il proprio punto di vista si terrà conto delle diversificate modalità di comunicazione adottate nei suoi confronti.

 

2.4.1 Valutazione della domanda nel caso in cui siano coinvolti più Uffici nazionali o più Stati membri

Per la valutazione della domanda da parte dell’Ufficio competente può essere necessario il coinvolgimento:

- di altri Uffici nazionali, interessati in ragione della pluralità dei luoghi di svolgimento delle operazioni oggetto del richiesto provvedimento (es. autorizzazione al deposito doganale con luoghi di stoccaggio ricadenti nella competenza territoriale di più Uffici delle dogane). In tali circostanze, l’Ufficio competente a gestire il procedimento autorizzatorio si attiverà con le ordinarie modalità (al di fuori del CDS) per la consultazione degli altri Uffici coinvolti che dovranno accertare, ciascuno per la propria parte, la sussistenza delle condizioni per il rilascio della decisione (es. attraverso opportuni sopralluoghi, mediante l’esame delle contabilità doganali tenute localmente, ecc.), fornendo tempestivo riscontro all’Ufficio procedente;

- di altri Stati membri, laddove la domanda riguardi autorizzazioni spendibili in più Stati membri (es. autorizzazione alla garanzia globale utilizzabile in più Stati membri). In tale ipotesi, al fine della necessaria consultazione, l’Ufficio competente utilizza il sistema CDS.

Per quanto attiene alle decisioni aventi valenza "multi Stato membro", gli Uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali competenti alla loro adozione o che rivestono il ruolo di "punto di contatto" per le decisioni che debbono essere adottate da altri Stati membri, continueranno a svolgere l’attività istruttoria con gli Uffici nazionali interessati utilizzando le modalità in uso al di fuori del sistema CDS, mentre l’attività di consultazione con gli altri Stati membri sarà svolta attraverso il sistema CDS.

 

2.5 Adozione della decisione

La decisione adottata dall’Ufficio all’esito dell’istruttoria è partecipata al destinatario tramite il sistema CDS che attribuisce alla stessa un numero identificativo diverso da quello inizialmente attribuito alla domanda.

La decisione costituisce il provvedimento dell’Ufficio che conclude il procedimento amministrativo iniziato con la presentazione della domanda da parte dell’operatore economico richiedente.

Il più volte menzionato art. 22, par. 6, primo comma, CDU - differenziando le situazioni suscettibili di "comunicazione" da quelle che richiedono la "notifica" - dispone che "...la decisione è notificata nella debita forma al richiedente". Attraverso tale puntualizzazione si deve ritenere, anche sulla base delle interlocuzioni intervenute con i competenti Servizi della Commissione europea, che in assenza di una disciplina armonizzata del legislatore eurounionale in materia di notificazioni occorra fare riferimento alle norme nazionali.

A tal fine, l’Ufficio deve notificare al destinatario la comunicazione dell’avvenuta adozione della decisione a mezzo PEC (o a mezzo raccomandata A/R, esclusivamente per coloro che, in quanto non obbligati per legge, ne siano privi), indicandone gli elementi essenziali (tipo di autorizzazione, numero e data di rilascio, invito ad acquisire il provvedimento attraverso il CDS).

Si precisa che la data della decisione è quella risultante dal CDS mentre il dies a quo, da cui iniziano a decorrere i termini per proporre eventualmente ricorso (NOTA 14) da parte del destinatario del provvedimento, ai sensi dell’art. 44 CDU, è quello:

- della ricezione della notifica della comunicazione dell’avvenuta adozione della decisione (NOTA 15), che di norma coincide con il momento in cui il sistema elettronico rende disponibile il messaggio all’indirizzo PEC del soggetto richiedente;

- della ricevuta della raccomandata A/R.

 

2.6 Riesame/modifica delle autorizzazioni

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° maggio 2016, suscettibili di riesame ovvero per le quali è necessario effettuare una modifica, dovranno essere gestite in funzione delle relative caratteristiche:

- quelle non aventi scadenza e soggette a riesame entro il 1° maggio 2019 (es. deposito) dovranno essere inserite dagli Uffici nel CDS dopo l’effettuazione del riesame senza che il richiedente presenti a tal fine apposita istanza;

- quelle aventi scadenza entro il 1° maggio 2019 non soggette a riesame (es. perfezionamento attivo/passivo, ammissione temporanea), potranno essere modificate, a richiesta dell’interessato, al di fuori del sistema CDS con le usuali modalità, a meno di modifiche rilevanti che comportino la necessità del rilascio di una nuova autorizzazione sulla base delle disposizioni del CDU (es. autorizzazione alla garanzia globale, vedi par. 3.2).

Nel caso di autorizzazioni rilasciate dopo il 1° maggio 2016 e prima del 2 ottobre 2017, per le quali debbano essere effettuate modifiche o proroghe, l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di autorizzazione tramite il sistema CDS, a meno che non si tratti di autorizzazione già ivi inserita a motivo di un precedente intervento (in tal caso, si procederà con la funzionalità "Modifica" presente nel sistema stesso).

Si precisa che tutte le decisioni nazionali e multi Stato membro rilasciate dopo il 1° maggio 2016, aventi scadenza o meno, dovranno essere inserite nel sistema CDS.

A tal fine, codeste Direzioni vorranno adottare un adeguato piano delle attività in modo da assicurare che i dipendenti Uffici completino tale processo entro il 31 dicembre 2019, tralasciando di immettere nel CDS soltanto quelle autorizzazioni che siano prossime alla loro scadenza al momento del programmato inserimento.

 

3. Utilizzo del sistema per le singole decisioni

 

Si specificano di seguito le caratteristiche di talune decisioni gestite attraverso il CDS che presentano aspetti peculiari rispetto alle regole generali illustrate nei paragrafi precedenti.

Si attira l’attenzione sulla necessità di mantenere una fluida comunicazione tra gli Uffici che adottano decisioni connotate da interdipendenza funzionale (es. autorizzazione alla garanzia globale e autorizzazione ai regimi speciali), ovvero tra l’Ufficio che adotta la decisione e gli altri Uffici eventualmente competenti sui luoghi nei quali vengono svolte le attività (es. autorizzazione al perfezionamento attivo o al deposito doganale). A tal fine può rivestire utilità la frequente consultazione del CDS che consente in particolare, attraverso la funzionalità "find application", di verificare l’esistenza e le caratteristiche sia di eventuali decisioni emesse nei confronti di un determinato soggetto sia di decisioni emesse da un determinato Ufficio nazionale o altro Stato membro. Va da sè che, qualora le informazioni reperibili sul CDS non siano sufficienti, si farà ricorso agli strumenti di comunicazione fuori sistema (come nel caso già esposto dell’attivazione e della gestione delle istruttorie nazionali qualora nel procedimento siano coinvolti più Uffici, ai quali dovrà essere resa - da parte dell’Ufficio che adotta la decisione - l’informativa circa l’avvenuto rilascio della stessa).

 

3.1 Autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (CVA)

Le domande relative all’autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci sono presentate all’Ufficio applicazione dei tributi doganali della Direzione centrale legislazione e procedure doganali che, valutata la sussistenza dei requisiti indicati al par. 2.3, accetta l’istanza. Si attira l’attenzione sulla rilevanza, in tale fase, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 22, par.2, c.2, CDU, della esaustività delle informazioni e delle allegazioni documentali rese al momento della presentazione della domanda attraverso il CDS. Si richiama, al riguardo, quanto precisato al par. 6 della circolare n. 5/D del 2017 (NOTA 16).

Contestualmente, l’Ufficio centrale incarica l’Ufficio delle dogane individuato in base ai criteri esposti al precedente par. 2.1 dello svolgimento delle attività istruttorie indicate nella sopra richiamata circolare 5/D che possono anche contemplare, qualora necessario, la richiesta al soggetto istante di informazioni/documentazione supplementari (NOTA 17), da trasmettere all’Ufficio centrale al termine dell’istruttoria unitamente alla relazione conclusiva. Detto Ufficio centrale provvederà, poi, al rilascio della decisione con le modalità indicate al par. 2.5 della presente circolare.

 

3.2 Autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione dell’importo di riferimento o l’esonero (CGU)

L’istanza per l’autorizzazione alla garanzia globale spendibile a livello nazionale deve essere presentata all’Ufficio delle dogane individuato secondo i criteri descritti al par. 2.1 che precede. Qualora l’autorizzazione debba essere utilizzata in più Stati membri, competente a ricevere la domanda e ad adottare la decisione è l’Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari dell’Unione europea della Direzione centrale legislazione e procedure doganali.

Qualora il richiedente sia titolare dello status di AEO o abbia avviato la relativa procedura, l’Ufficio competente ad autorizzare la garanzia globale "nazionale" deve coincidere con l’Ufficio tenuto ad espletare l’audit finalizzato al rilascio dello status ovvero, nel caso di autorizzazione già esistente, a monitorare l’AEO.

Resta in ogni caso ferma la competenza del predetto Ufficio centrale per le autorizzazioni alla garanzia globale "multi Stato membro".

Ovviamente l’Ufficio delle dogane rimane competente per la verifica delle condizioni di cui all’art. 95 CDU (anche con riferimento a quelle previste per eventuali riduzioni/esonero, dell’adeguatezza dell’importo di riferimento e del suo monitoraggio (art. 157 RE), oltre che per l’accettazione della forma di garanzia e l’approvazione del fideiussore (art. 93 e 94 CDU); in linea con quanto indicato nella circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, beneficiario dell’eventuale polizza fideiussoria è il Capo Area Gestione Tributi dell’Ufficio doganale.

Ad ogni modo, nel caso in cui il regime da garantire sia il transito, si precisa che la domanda di garanzia globale "multi Stato membro" va presentata, in linea con l’art.7 del Regolamento delegato UE 2016/341, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente e non al predetto Ufficio centrale; ciò in quanto, nelle more dell’attivazione del sistema di gestione della garanzie (GUM), la consultazione tra gli Stati membri espletata dagli Uffici centrali è obbligatoria solo per regimi diversi dal transito.

La domanda per l’autorizzazione/modifica alla/della garanzia globale deve essere presentata contemporaneamente a quella per il regime/procedura in relazione al quale viene chiesta l’autorizzazione alla garanzia globale; ciò anche nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra i due Uffici rispettivamente competenti al rilascio delle due distinte autorizzazioni. Ovviamente, anche per questa autorizzazione la domanda deve contenere le informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di adottare il provvedimento (vedi paragrafo 2.3) (NOTA 18). Si precisa, inoltre, che la domanda per l’autorizzazione alla garanzia globale, ai sensi dell’art.89, par. 3, CDU, può essere presentata anche da persona diversa da quella a cui è rilasciata l’autorizzazione al regime/procedura connesso: al riguardo, si rimanda al comunicato della Direzione centrale legislazione e procedure doganali del 22 agosto 2017 (NOTA 19).

In relazione all’attività propedeutica all’adozione della decisione, si evidenzia l’importanza di un tempestivo e completo scambio di informazioni tra l’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione alla garanzia e quello (o quelli) competenti in relazione alle autorizzazioni ai connessi regimi/procedure, utilizzando anche le ordinarie modalità di consultazione tra gli Uffici coinvolti.

Tale sinergia è infatti indispensabile ai fini dell’acquisizione degli elementi necessari per la corretta determinazione dell’importo di riferimento.

Tale attività di collaborazione è di particolare importanza in tutte le ipotesi in cui l’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione per le procedure speciali o per le strutture di temporanea custodia sia diverso da quello competente al rilascio dell’autorizzazione alla garanzia globale (CGU).

Riguardo, poi, alle attività di riesame, al fine di rispettare la tempistica indicata nel codice (1° maggio 2019) si dispone che, per le garanzie per le quali non si è provveduto, dopo il 1° maggio 2016, al rilascio di una autorizzazione conforme al dettato del CDU (cartacea o a mezzo CDS), gli Uffici non possano più procedere con una proroga/appendice delle polizze esistenti; conseguentemente, all’atto della scadenza della polizza deve essere attivata la vigente procedura per il rilascio della dovuta autorizzazione alla garanzia globale.

 

3.3 Autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO)

In relazione a tale autorizzazione, va preliminarmente precisato che l’unica modalità di dilazione di pagamento utilizzata da questa Agenzia è quella definita dall’articolo 110, lettera b), CDU (NOTA 20) e che, pertanto, ancorché lo schema di domanda presente sul CDS faccia riferimento a tutte le ipotesi recate dal citato art. 110 CDU, l’autorizzazione è concessa unicamente per la sopra indicata modalità globale.

Ovviamente, anche per questa autorizzazione la domanda deve contenere le informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di adottare il provvedimento (NOTA 21).

Si rappresenta, poi, che per il rilascio dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento è necessario che il richiedente sia stato precedentemente autorizzato alla garanzia globale e che, pertanto, tenuto conto dello stretto collegamento funzionale tra le due autorizzazioni, entrambe debbono essere adottate dal medesimo Ufficio, individuato in base ai criteri generali esposti al par. 2.1.

Tuttavia, in alcune situazioni in cui l’operatività del soggetto sia particolarmente estesa a livello nazionale e tale da rendere difficoltosa o poco funzionale la riconduzione in capo ad un unico Ufficio delle due autorizzazioni, il richiedente può scegliere tra:

- presentare la domanda di DPO al medesimo Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione CGU indicando i diversi luoghi di effettuazione delle operazioni: in questo caso l’Ufficio rilascia l’autorizzazione con tanti sotto conti quante sono le realtà operative interessate;

- presentare tante domande di DPO quanti sono gli Uffici interessati in base alla realtà operativa. In questo caso, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.22 CDU, a fronte di una decisione CGU ci saranno più autorizzazioni DPO. Anche in questo caso, si evidenzia l’importanza di un tempestivo e completo scambio di informazioni tra l’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione alla garanzia e quello (o quelli) competenti in relazione alle autorizzazioni alla dilazione di pagamento, utilizzando anche le ordinarie modalità di consultazione tra gli Uffici coinvolti.

 

3.4 Procedure speciali e strutture di temporanea custodia

In linea generale, anche per queste tipologie di autorizzazioni, competente ad adottare le decisioni è l’Ufficio delle dogane individuato secondo i criteri descritti al par. 2.1 che precede.

Pertanto, le domande riguardanti il regime di perfezionamento attivo (IPO), di perfezionamento passivo (OPO), di uso finale (EUS) dovranno essere presentate all’Ufficio competente in relazione al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e dove viene svolta almeno una parte delle lavorazioni.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i due criteri indicati nella disposizione sopra citata, potrà essere applicata la deroga prevista dall’art. 12 RD secondo cui l’Ufficio competente è quello nel cui ambito territoriale il richiedente tiene le scritture e i documenti contabili ai fini doganali.

Per il regime di ammissione temporanea (TEA), l’art. 205 RD prevede, invece, una deroga al criterio generale di determinazione della competenza di cui al citato art. 22, par. 1, CDU, stabilendo che la richiesta di autorizzazione deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane competente per il luogo di primo utilizzo della merce.

Le domande per il regime di deposito doganale (CWP) e per la gestione delle strutture di custodia temporanea (TST) dovranno essere presentate, in applicazione dell’art.22, par.1, CDU, presso l’Ufficio competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove viene svolta almeno parte delle lavorazioni. Anche nell’ipotesi in cui l’istanza riguardi più luoghi ricadenti nella competenza territoriale di diversi Uffici, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’Ufficio che integra i criteri indicati nell’art.22 CDU ovvero, in deroga, quelli dell’art. 12 RD. Nel caso in cui le condizioni sopra evidenziate siano riscontrabili presso più Uffici, la competenza ricadrà su quello dove è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.

Sarà ovviamente cura dell’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione richiedere agli altri Uffici - nel cui ambito territoriale si colloca il luogo/luoghi di cui viene chiesta l’autorizzazione - tutte le informazioni e lo svolgimento delle attività necessarie per il rilascio del provvedimento (ad esempio l’effettuazione del sopralluogo).

Si ritiene opportuno, inoltre, fornire le seguenti specifiche indicazioni per il corretto inserimento nel CDS e conseguente trattamento da parte degli Uffici di talune informazioni e dati relativi alle domande e alle decisioni per le procedure speciali.

 

Classificazione delle merci:

- per le merci da vincolare al regime di uso finale, il CDS richiede tra le informazioni specifiche sia il codice di Nomenclatura Combinata - NC (8 cifre) che la posizione Taric (2 cifre), nonché gli eventuali codici addizionali. Tuttavia, se l’istanza ha ad oggetto merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella Parte I, "Disposizioni Preliminari", sezione II della NC, i codici della NC non devono essere indicati;

- per le merci da vincolare a regime di perfezionamento attivo (IPO), di perfezionamento passivo (OPO), di ammissione temporanea (TEA) occorre indicare le prime quattro cifre del codice di nomenclatura combinata. In deroga a quanto sopra, quando vengono utilizzate le merci equivalenti, deve essere fornito il codice di nomenclatura combinata a otto cifre;

Caratteristiche delle merci e del processo di lavorazione:

- per le procedure di perfezionamento attivo e passivo è previsto l’utilizzo di un apposito allegato (NOTA 22) per l’indicazione della quantità di merce da vincolare al regime relativa ad ogni codice di nomenclatura combinata, dato non ancora richiesto dal sistema;

- per il regime di uso finale, si evidenziano le seguenti particolarità:

-- non risulta possibile indicare più di un "cessionario": pertanto, colui che intenta trasferire diritti ed obblighi ad altri soggetti (Transfer of Rights and Obbligations - TORO), deve allegare, nella parte generale, la lista dei cessionari/trasformatori nonché tutte le informazioni relative alle formalità proposte per il trasferimento, che dovranno essere valutate dall’Ufficio nella fase istruttoria. Si rammenta che l’istanza di autorizzazione al TORO può anche essere presentata in una fase successiva, cioè dopo che sia stata accettata la richiesta e rilasciata l’autorizzazione al regime speciale. Inoltre, in determinati casi l’istanza di autorizzazione al TORO può essere richiesta anche dal soggetto cessionario (NOTA 23). In entrambi i casi l’autorizzazione al TORO è gestita secondo le ordinarie procedure amministrative;

-- il richiedente deve descrivere in maniera dettagliata le attività programmate da eseguire sulle merci da vincolare al regime, al fine di consentire all’Ufficio di verificare i presupposti per il rilascio della decisione e, successivamente, il raggiungimento dell’uso finale;

Per quanto riguarda gli adempimenti degli Uffici, si richiama l’attenzione sull’importanza della corretta compilazione della schermata riguardante lo svolgimento dell’esame delle condizioni economiche nelle decisioni di perfezionamento attivo. In particolare, laddove viene richiesto di specificare l’obbligatorietà o meno di tale accertamento, dovrà essere sempre fornita risposta negativa, ad eccezione delle ipotesi previste dall’art.166 RD in presenza delle quali l’istanza deve essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche in sede unionale. Ciò è necessario al fine di evitare l’innesco della specifica fase procedimentale laddove non richiesta nella fattispecie considerata. Parimenti, si ricorda agli Uffici di svolgere gli adempimenti previsti nella Tabella 2 della più volte citata nota prot. 109580/RU del 29.9.2017 all’atto del rilascio delle decisioni riguardanti le strutture di temporanea custodia.

Si attira nuovamente l’attenzione sulla stretta correlazione tra le autorizzazioni alla garanzia globale e quelle relative alle procedure speciali ed alle strutture di temporanea custodia, posto che queste ultime non sono utilizzabili fintanto che l’Ufficio di autorizzazione al regime o alla temporanea custodia non abbia acquisito copia dell’autorizzazione alla garanzia globale e del corrispondente strumento di garanzia (polizza fideiussoria o altro previsto dal CDU).

 

3.5 Transito

Nell’alveo delle decisioni di autorizzazione al regime del transito, l’Ufficio competente all’adozione del provvedimento va individuato in funzione del tipo di semplificazione richiesta.

In particolare, nel caso dello speditore autorizzato (ACR) l’istanza deve essere presentata all’Ufficio in cui le operazioni di transito unionale/comune/TIR hanno inizio (art. 192 RD), mentre nel caso del destinatario autorizzato (ACT e ACE) l’istanza deve essere presentata all’Ufficio in cui le operazioni di transito unionale/comune/TIR hanno termine (art. 194 RD).

Per l'autorizzazione all'uso dei sigilli di tipo speciale (SSE), se il richiedente è uno speditore autorizzato, il medesimo può presentare domanda allo stesso Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione sopra citata, altrimenti si applicano le disposizioni di carattere generale illustrate al par. 2.1.

Nelle ipotesi di istanza per l’uso di una dichiarazione in dogana per il transito con i requisiti in materia di dati ridotti (TRD) e per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana (ETD), l’Ufficio competente è sempre individuato in base ai criteri di carattere generale indicati al par. 2.1.

Per la decisione riguardante l’emittente autorizzato (ACP) al rilascio della prova della posizione doganale di merci unionali, l’Ufficio competente è, invece, quello in cui è stabilito l’operatore (art.128 RD).

Infine, si ricorda agli Uffici di svolgere gli adempimenti previsti nella Tabella 2 della citata nota prot. n. 109580/RU del 29.09.2018 all’atto del rilascio delle decisioni riguardanti lo speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito unionale e destinatario autorizzato per il regime TIR.

 

3.6 Autorizzazioni al servizio regolare di trasporto marittimo

Anche per le autorizzazioni al servizio regolare di trasporto marittimo (RSS) l’individuazione dell’Ufficio competente segue le regole indicate al par. 2.1.

Si coglie l’occasione per precisare che, con l’avvio del CDS, si sono verificati erronei utilizzi del sistema per la presentazione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni. La Direzione centrale legislazione e procedure doganali, al fine di non penalizzare l’operatività nel particolare settore, ha consentito l’utilizzo momentaneo della preesistente modalità cartacea (NOTA 24).

Da ultimo, al fine di superare le difficoltà evidenziatesi in precedenza, sono stati effettuati approfondimenti volti a verificare le funzionalità dell’applicazione a supporto di tale autorizzazione, il cui positivo esito consente di utilizzare nuovamente il CDS con gli accorgimenti di seguito riportati:

- l’operatore, in fase di inserimento dell’istanza, laddove la linea regolare richiesta si limiti a tratte che coinvolgono esclusivamente porti nazionali, deve porre attenzione a non selezionare aree geografiche inerenti altri o tutti gli Stati Membri dell’Unione;

- l’Ufficio competente deve effettuare una puntuale verifica della corretta compilazione dell’istanza da parte dell’operatore, prima dell’accettazione della stessa, anche al fine di evitare l’avvio, non pertinente nel caso di specie, della consultazione verso altri Stati Membri.

Restano invariate le procedure di consultazione già in uso tra gli Uffici doganali coinvolti dalla tratta nazionale richiesta.

 

3.7 Dichiarazione semplificata (SDE)

La domanda per la dichiarazione semplificata prevista dall’art. 166, par.2, CDU deve essere presentata all’Ufficio individuato secondo i criteri descritti al par. 2.1.

 

3.8 Autorizzazioni alla qualifica di pesatore autorizzato di banane(AWB)

Le domande per la qualifica di pesatore autorizzato di banane dovranno essere presentate all’Ufficio individuato ai sensi dell’articolo 22, par.1, CDU o dell’art. 12 RD precisando che, nel caso di specie, per "attività oggetto della decisione" deve intendersi quella della "pesatura".

 

Con riserva di fornire eventuali, ulteriori indicazioni alla luce delle modifiche e/o integrazioni che verranno apportate al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089, le Direzioni territoriali in indirizzo vorranno vigilare sulla uniforme e conforme applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti Uffici e segnalare eventuali problematiche riscontrate nella relativa applicazione.

 

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Note:

(1) Pubblicato nella GUUE L 297 del 15 novembre 2017, è entrato in vigore il 5 dicembre 2017.

(2) Per operatore economico è da intendersi, ai sensi dell’art. 5, par. 5 CDU, una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.

Per persona diversa dall’operatore economico è da intendersi, ai sensi dell’art. 5, par. 4 CDU, una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale la capacità di agire.

In sostanza, possono accedere al Portale dell’UE (TP) gli operatori economici, il loro rappresentante diretto o indiretto, qualunque altra persona che abbia capacità d’agire e sia funzionalmente collegata all’operatore economico (ad esempio: un dipendente, un collaboratore, ecc.) e che sia a ciò specificatamente delegata dall’operatore economico medesimo.

(3) Reg. (UE) 2017/2089, art. 4, par.1

(4) Ibidem, art. 5, par. 1

(5) Ibidem, art.5, par. 2 e 3

(6) Cfr circ. n.5/D del 2017, par 6, con le modalità precisate nel comunicato prot. 119116 del 20.10.2017.

(7) Cfr, circ. n.8/D del 2016, par. E 2.3), con le modalità precisate nel comunicato prot. 119116 del 20.10.2017.

(8) Cfr nota prot. n. 109580/RU del 29/9/2017.

(9) Tale condizione è verificata automaticamente dallo stesso sistema.

(10) L’Ufficio può chiedere che le pertinenti informazioni siano fornite dal richiedente entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni.

(11) Si rammenta che, ai sensi dell’art. 10, lett. a), RD, in caso di rigetto della domanda per mancato soddisfacimento delle condizioni per la sua accettazione di cui all’art. 11 RD non è concesso al richiedente l’esercizio del "diritto ad essere ascoltato".

(12) Cfr Documento TAXUD.a.2(2016)3945564 dell’8/7/2016, consultabile sul sito internet dell’Agenzia - Sezione Codice Doganale dell’Unione - CDU.

(13) Per le autorizzazioni di cui all’art. 211, par. 1 CDU, i termini per l’adozione delle decisioni sono indicati dall’art. 171 RD.

(14) Si rammenta l’obbligatorietà, per gli Uffici, dell’inserimento della clausola impugnatoria nel campo "general remark" della decisione, come già precisato nel comunicato della Direzione centrale legislazione e procedure doganali del 29.9.2017.

(15) Cfr art. 45, co.2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".

(16) Pubblicata sul sito internet dell’Agenzia

(17) si richiama quanto precisato al par. 2.4 in merito alle modalità di riscontro via PEC o a mezzo raccomandata A/R.

(18) quali, ad esempio: la coincidenza tra i regimi indicati nella garanzia globale con quelli indicati nelle relative, distinte autorizzazioni; l’importo degli oneri potenzialmente gravanti, distinto per i singoli regimi e/o procedure e, in ciascun ambito, tra dazio e altri oneri (per le istanze di autorizzazione alla garanzia globale spendibile in più Stati membri, la ripartizione va effettuata anche relativamente agli importi da attribuire ai singoli Stati membri interessati).

(19) pubblicato sul sito internet di quest’Agenzia - Sezione Codice Doganale dell’Unione - CDU.

(20) dilazione concessa "globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 105, par. 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare i trentuno giorni".

(21) in particolare: l’importo di riferimento per la fiscalità nazionale e l’importo di riferimento per le risorse proprie, gli Uffici ove l’autorizzazione sarà spendibile, i soggetti abilitati ad impegnare il conto di debito, il numero della garanzia globale.

(22) Cfr. nota prot. n. 109580/RU del 29/9/2017, cit.

(23) Cfr. nota prot. n. 141816/RU del 13/12/2017, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

(24) Cfr. Comunicato del 26 ottobre 2017, pubblicato il giorno successivo sul sito internet di quest’Agenzia - Sezione Codice Doganale dell’Unione - CDU.