Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 novembre 2017, n. 26094

Pensione o assegno di invalidità - Difetto del requisito contributivo - Quinquennio antecedente la sopravvenienza del requisito sanitario - Contemporaneità della sussistenza dei requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) - Legittimità

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 17 gennaio 2011, in accoglimento del gravame svolto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da S. N., operaia agricola, volta al riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità, per difetto del requisito contributivo, pur maturato al momento della presentazione della domanda amministrativa (in data 29.6.1999) ma non perfezionato con riferimento al quinquennio antecedente all'epoca (agosto 2008) di sopravvenienza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, accertato nel corso del giudizio di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ricorrono P.G. ed altri, in epigrafe indicati, in qualità di eredi di S.N., con ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'INPS.

 

Ragioni della decisione

 

3. Preliminarmente va rilevato che gli attuali ricorrenti hanno dimostrato, in questo giudizio di impugnazione, l'asserita qualità di eredi, dell'originaria parte, allegando, al ricorso per cassazione, atto notorio dimostrativo della qualità di successori, a titolo universale, di colei che era stata parte nel precedente grado di giudizio, e tanto basta, come in più occasioni affermato da questa Corte di legittimità, per ritenere provata la legitimatio ad causam (v., fra le tante, Cass. 19 giugno 2017, n. 15087 e i numerosi precedenti ivi richiamati; v., inoltre, Cass. 28 febbraio 2017, n. 5202; Cass., Sez. U., 29 maggio 2014, n. 12065).

4. Tanto premesso, i ricorrenti, con il primo motivo, deducono nullità della sentenza e del procedimento di appello, per omissione del requisito di cui all'art. 163, terzo comma, cod.proc.civ. (ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod.proc.civ.) e assumono che l'atto di appello, notificato (in data 2 marzo 2009 avverso sentenza pubblicata il 3 novembre 2008) nel domicilio eletto R.M. estensore presso il procuratore costituito in primo grado, allorché la ricorrente era già deceduta (il 10 febbraio 2009), anziché agli eredi, doveva ritenersi nullo, conseguendone l'inammissibilità del gravame.

5. Con il secondo motivo, deducendo violazione della legge n. 222/1984, dell'art.149 disp.att. cod.proc.civ., e dell'art. 12 delle preleggi, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia escluso la sussistenza del requisito contributivo benché l'INPS, con la memoria di costituzione in primo grado, non ne avesse contestato la sussistenza, e censurano, inoltre, la sentenza impugnata per la ritenuta necessaria coesistenza dei requisiti, sanitario e contributivo, per il riconoscimento del beneficio preteso.

6. Il vizio denunciato con il primo motivo attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio ricompreso nella previsione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.: in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, e ciò spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002).

7. Come precisato dalle Sezioni unite della Corte a composizione di un contrasto di giurisprudenza (Cass., Sez. U., n. 8077 del 2012), ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un'attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore - come nel caso si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio - il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda.

8. La proposizione del motivo di censura resta, tuttavia, soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366 primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod.proc.civ.), sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.

9. La parte ricorrente è, pertanto, tenuta ad indicare gli clementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" del quale richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr., fra le tante, Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 4840 del 2006; Cass. n. 1221 del 2006; Cass. n. 896 e n. 18037 del 2014).

10.Ne deriva che, qualora, come nel ricorso all'esame, si denunci la nullità di una notifica perché attuata con modalità non consentite, non è sufficiente, per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla modalità di notificazione adottata, ma è necessaria la trascrizione integrale della notifica, recante anche l'indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (v., fra le tante, Cass. n. 17424/2005).

11. Peraltro, nella specie, la ricorrente non ha neppure indicato l'ubicazione della relata di notifica all'interno dei fascicoli relativi alla fase di merito.

12. Profili di inammissibilità presenta anche la censura che avversa la ritenuta insussistenza del requisito contributivo, in adesione all'eccezione svolta in appello dall'INPS, giacché le parti ricorrenti assumono che l'INPS, in primo grado, con la memoria di costituzione, aveva dedotto la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222 del 1984, con la conseguenza della corretta verifica, da parte del primo giudice, del solo requisito sanitario, senza, tuttavia, riportare i relativi passaggi argomentativi della sentenza impugnata in ordine al riconoscimento della prestazione nel corso del procedimento giudiziario e, dunque, con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.

13. In ogni caso, deve rilevarsi che l'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata, anche di ufficio, dal giudice, e che la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere-dovere del giudice di accertare con i propri poteri ufficiosi l'eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 2 gennaio 2002, n. 2; Cass. 5 giugno 2003, n. 9005; Cass. 18 marzo 2014, n. 6264; Cass. 25 luglio 2016, n. 15306).

14. Le parti ricorrenti assumono, invero, la sussistenza del requisito contributivo (5 anni di assicurazione e 3 anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio) alla data della domanda amministrativa (29 giugno 1999) a nulla rilevando, a loro dire, la successiva epoca di perfezionamento del requisito sanitario (nel corso del giudizio di primo grado); a suffragio della tesi difensiva richiamano, nel tentativo di incrinare la ratio decidendi della sentenza impugnata, il precedente dì legittimità costituito dalla sentenza di questa Corte n. 23191 del 2011.

15.Tuttavia la Corte di merito si è pur confrontata con i principi in tema di rispristino di un beneficio revocato (in Cass. n. 23191/2011 cit. si trattava della pensione di invalidità) argomentandone, correttamente, l'inapplicabilità, nella specie, non venendo in rilievo una prestazione revocata (e dunque i relativi periodi di godimento del beneficio, poi revocato, ai fini del computo del periodo contributivo) sibbene il riconoscimento, per la prima volta, di una prestazione il cui requisito sanitario sia sopravvenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa, epoca dalla quale andava verificata la sussistenza del requisito contributivo.

16. Ebbene, esaminando le disposizioni di legge delle quali si assume la violazione, l'art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 222 del 1984 (che ha elevato, per gli operai agricoli, a 810 i contributi giornalieri), rinvia, per i requisiti di contribuzione, al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, comma 2, convertito in L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e richiede la sussistenza di almeno cinque anni di contribuzione e di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di prestazione.

17. Dall'esegesi di tali norme questa Corte è già pervenuta all'affermazione del principio secondo cui la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito contributivo, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale devono sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva e che per il sorgere del diritto occorre la contemporanea presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei procedimenti giudiziari ed amministrativo, dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) (v., in tal senso, Cass. 27 marzo 2003, n. 4674).

18. Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (cfr. Cass. n. 4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v., da ultimo, Cass. 9 agosto 2016, n. 16847).

19. La sentenza impugnata si è conformata agli esposti principi sulla coesistenza dei requisiti costitutivi per il diritto all'assegno di invalidità per gli operai agricoli e il ricorso va, pertanto, rigettato.

20. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.