Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 luglio 2016, n. 13526

Prestazione assistenziale - Indennità di accompagnamento - Cause d'invalidità civile - Liquidazione delle spese processuali - Tariffe professionali

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n. 5246 del 2008, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, retrodatava la decorrenza dell'indennità di accompagnamento spettante a C.R., riconosciuta dal Tribunale a far data dal 1 ottobre 2004, alla data del 1 marzo 2002. Accoglieva anche il motivo d'appello relativo alla quantificazione delle spese legali, rilevando che il primo giudice, nella quota parte posta a carico dell’Inps, non si era attenuto alle tariffe forensi che, pur non più vincolanti, costituiscono comunque un parametro per la decisione giudiziaria. Condannava quindi l'Inps a rifondere, all'appellante le spese anche del primo grado di giudizio, che liquidava in complessivi € 1.430,00 di cui 780,00 per onorari, oltre alle spese del giudizio di secondo grado.

Per la cassazione della sentenza C.R. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c.; l'Inps si è costituito con mandato in calce alla copia notificata del ricorso, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comune di Roma e la Regione Lazio sono rimasti intimati.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso, C.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa approvata con D.M. numero 127 del 2004, dell'art. 64 Rdl n. 1578 del 1933, conv. dalla L.n. 36 del 1934.

La ricorrente sostiene che la Corte d'appello, nel riliquidare le spese di primo grado, ha riconosciuto un importo pur sempre inferiore a quello richiesto, che era in linea con l'attività svolta nel procedimento e relative indicazioni tabellari. Formula il conteggio di quanto richiesto a tale titolo, con indicazione specifica delle attività compiute, che riporta un totale finale di € 1.098,00, coerente con il conteggio allegato all'atto d'appello.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., preso atto della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10454 del 21.5.2015, che ha stabilito che il valore delle cause d'invalidità civile si determina secondo le disposizioni del primo comma dell'art. 13 c.p.c. - e quindi in base all'importo della prestazione dovuta per due anni, sicché nel caso doveva applicarsi lo scaglione tariffario per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 25.900,00 - ripropone un nuovo conteggio che determina un totale di € 909,00.

2. Il ricorso è fondato.

La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, ma è possibile denunziare in sede di legittimità le liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 18086 del 07/08/2009, n. 14542 del 04/07/2011). Nel caso, nel ricorso viene specificata la liquidazione che avrebbe dovuto essere effettuata e che era stata richiesta al giudice d'appello in applicazione delle tariffe previste dal D.M. 127 del 2004 all'epoca vigente (considerato che la sentenza del Tribunale è del 7.11.2005), liquidazione che determina, secondo i conteggi contenuti-nella memoria ex art. 378 c.p.c., coerenti con il criterio dettato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10454 del 21.5.2015 (cui si è conformata, da ultimo, Cass. n. 18962 del 24/9/2015), un importo a titolo di diritti di € 909,00, superiore a quello di € 650,00 liquidato dalla Corte di merito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c. 2 c.p.c., con la riforma della sentenza gravata nel senso patrocinato dalla parte ricorrente e quindi con la condanna dell'Inps al pagamento in favore della ricorrente della differenza tra la somma già liquidata e quella qui rideterminata, oltre spese generali, con attribuzione in favore del difensore.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, considerati il valore della controversia e l'attività processuale svolta, vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n.55, con distrazione in favore del difensore per la dichiarata anticipazione. La notifica del ricorso alle altre parti a titolo di mera litis denuntiatio determina la compensazione della spese nei loro confronti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ridetermina i diritti di avvocato per il giudizio di primo grado in complessivi € 909,00, oltre spese generali, e condanna l'Inps alla relativa corresponsione, in luogo del minor importo liquidato dalla Corte d'appello, con distrazione in favore dell'avv. P. per la dichiarata anticipazione. Condanna l'Inps al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 400,00 per compensi professionali, oltre ad € 50,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. P. per la dichiarata anticipazione. Compensa le spese nei confronti delle altre parti intimate.