Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO - Decreto ministeriale 27 luglio 2017

Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

 

Capo I

Disposizioni generali e comuni

 

Art. 1

Oggetto del decreto

 

1. Il presente decreto reca i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «Fondo», ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Amministrazione», concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di carnevali storici in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournee all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 42 del presente decreto, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense di cui agli articoli 34, 35 e 36. L'Amministrazione prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 43, nonché per le azioni di sistema di cui all'articolo 44. (1)

3. Per progetto si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché ai requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale di ciascun programma annuale del progetto. Con decreto del Direttore generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Direttore generale», sentite le Commissioni consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

 

Art. 2

Obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo

 

1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.

2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;

h) valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori. (1)

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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

 

Art. 3

Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali

 

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata all'inizio del triennio di riferimento all'amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

La domanda di ammissione a contributo è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità. (4)

2. La domanda di ammissione al contributo è corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournee all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, che si intende raggiungere e le relative modalità di misurazione;

d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;

e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;

f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

g) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione, se richiesto il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente, o documentazione equivalente, e di utilizzare, in caso di ospitalità, solo soggetti in possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi; (5)

h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;

i) per i soggetti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle specifiche disposizioni;

j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;

k) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o più sale, dichiarazione effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilità delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza.

Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, in tempo utile per la presentazione delle domande di cui al comma 4.

4. La domanda di progetto triennale è presentata in via telematica, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio.

Nel secondo e terzo anno del triennio, il programma annuale è presentato in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, entro il termine perentorio del 31 gennaio delle relative annualità del triennio. Fanno eccezione:

a) le domande relative all'articolo 34 del presente decreto, che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascuna annualità;

b) le domande relative all'articolo 35, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito;

c) le domande relative all'articolo 36, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità;

d) le domande relative all'art. 48-bis «Carnevali storici» del presente decreto sono presentate i termini e secondo le modalità definite con successivo bando del direttore generale Spettacolo. Tali domande sono corredate da una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione, dal progetto triennale e dal programma dell'attività della prima annualità, unitamente al relativo bilancio. Nel secondo e terzo anno del triennio i soggetti ammessi al finanziamento triennale, presentano il programma annuale ed i relativi bilanci entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'annualità di riferimento. (1)

5. Le domande di contributo possono essere presentate per gli ambiti, nei settori e sotto-settori di cui all'Allegato 0A del presente decreto, secondo le fasce dimensionali, ove previste. (6)

5-bis. Possono essere presentate domande di ammissione a contributi triennali per la realizzazione di carnevali storici, ai sensi dell'art. 48-bis, da parte di organismi che non presentino domande per altri ambiti previsti dal presente decreto, nonché per altri bandi emanati dalla Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (2)

6. Ogni soggetto richiedente può presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cuiall'Allegato 0A del presente decreto, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione: (7)

a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne;

b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per uno dei settori di cui all'art. 41, comma 1, del presente decreto, relativamente all'ambito musica; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari; (8)

c) i soggetti richiedenti per i settori di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 26, 29, 31, 31-bis, 32, 40, del presente decreto, comprese le "prime istanze triennali" di cui al comma 7 del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato 0A del presente decreto, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournee all'estero. (8)

7. Si definiscono "prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti gli anni del triennio 2018-2020 afferenti agli ambiti e ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017. I soggetti che abbiano già ottenuto contributi triennali a valere sul decreto ministeriale 27 luglio 2017 possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di riferimento del triennio 2018-2020, oppure su un altro settore in coerenza con quanto esplicitato all'Allegato 0A. Le domande di contributo, di cui al periodo precedente, su un settore diverso da quello di provenienza, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017, saranno valutate tra le "prime istanze triennali" del relativo settore salva l'applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni. (9)

8. Si definiscono organismi «Under 35» e/o complessi strumentali giovanili, ai sensi del presente decreto, quelli nei quali:

a) la titolarità sia detenuta per più del cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

c) il nucleo artistico e tecnico della formazione sia composto ciascuno per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

d) la direzione artistica sia affidata a persona avente età pari o inferiore a trentacinque anni.

I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno del triennio di programmazione afferente alla domanda di contributo. (11)

9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti co-produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, del periodo di gestione e dell'attribuzione dei borderò nei limiti e in proporzione alla partecipazione finanziaria di ogni organismo. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute collaborazioni produttive realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per i quali comunque sia prevista la funzione produttiva, con riconoscimento per ogni ambito della apposita documentazione SIAE. (12)

10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità:

a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada;

b) relativamente alle attività di cui al Capo III:

1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto;

2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività; (13)

3) dei concerti d'organo;

c) delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività; (14)

d) relativamente alle attività di cui al Capo IX dei carnevali storici. (3)

11. In ogni caso, per l'ambito musica l'apposita documentazione relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche e corali deve essere intestata, nella qualità di organizzatore, all'organismo che presenta domanda di contributo.

12. Per i soggetti che hanno già in precedenza ricevuto contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo dal vivo, la domanda di contributo può essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche e dal presente decreto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018; successivamente modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018; successivamente soppresso dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 5) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 3, lett. c), D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

(4) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(5) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(6) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(7) Alinea modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 6), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(8) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 6), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(9) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 7), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(11) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 8), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(12) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 9), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(13) Numero modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 10), n. I) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(14) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 10), n. II) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 4

Ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo

 

1. Il Direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente decreto, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto. Il Direttore generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, stabilisce annualmente l'entità delle risorse da allocare nei sottoinsiemi previsti dall'articolo 5, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti. Il direttore generale dispone inoltre l'allocazione delle risorse stanziate annualmente a sostegno delle attività di cui all'art. 48-bis del presente decreto. (1)

2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 4, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

 

Art. 5

Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo

 

1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti.

Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli articoli 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter, 26, 27, 31-bis e 38 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a venticinque punti. (2)

2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina l'inammissibilità al contributo. La commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è definitivamente respinta per carenza di qualità artistica.

3. Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

4. Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;

b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti venticinque, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 6 del presente articolo;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo programma in relazione al progetto è assegnato annualmente sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore annualmente a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica.

6. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità indicizzata del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza, mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C.

7. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D.

8. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali relativi alla qualità artistica, l'amministrazione attribuisce annualmente a ciascun progetto, corredato dal programma annuale, il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sottoinsiemi, la relativa graduatoria.

9. Il punteggio di cui al comma 5 è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualità successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. I punteggi assegnati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità, e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario.

10. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'amministrazione:

a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 8, dalle domande ammesse al contributo per il predetto sottoinsieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme;

b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto;

c) ridistribuisce, sentita la commissione consultiva competente per materia, le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei deficit e/o dei limiti ulteriori previsti dal presente decreto all'interno del sottoinsieme o del settore, in armonia con l'entità numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate. L'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 49, commi 2 e 3, del presente decreto.

11. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

12. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournee all'estero di cui all'articolo 42 del presente decreto, non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verrà ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla commissione consultiva competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 36 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalità di cui al periodo precedente, non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori.

Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennalmente, la commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 337/1968 e all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36.

13. Per la valutazione dei progetti dei settori di promozione e tournee all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 41 e 42 del presente decreto, nonché dei settori di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'ambito circo e spettacolo viaggiante e delle attività di cui all'art. 48-bis, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli. (1)

14. La qualità artistica del progetto, di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale.

Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 5 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

15. La qualità indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli allegati medesimi sulla base dei dati dichiarati a consuntivo relativi all'annualità precedente. (3)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 5, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 6

Erogazione del contributo

 

1. Su domanda dell'interessato, l'amministrazione può erogare una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto da parte dell'Amministrazione.

2. Per le «prime istanze triennali », come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è pari al cinquanta per cento, e la stessa potrà essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. (2)

3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'amministrazione, nella quale sono riportati:

a) il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno e al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto;

c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata;

d) per gli acquisti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto.

Il contributo erogabile a saldo può essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entità stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto.

4. Il soggetto interessato deve inviare all'amministrazione, in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto:

a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo;

b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 aprile;

c) la documentazione prevista agli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto, secondo i termini perentori stabiliti ai medesimi articoli, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni;

d) per le attività di cui al 48-bis, l'amministrazione eroga i contributi sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività e di una dettagliata relazione artistico-culturale della stessa. I soggetti assegnatari di contributo, ai fini dell'erogazione dovranno presentare entro il 30 settembre di ogni anno una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento. (1)

La documentazione di cui al presente comma è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità. (3)

5. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualità indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualità indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento.

6. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma,quanto rendicontato dall'organismo,mediante l'utilizzo della documentazione di cui al precedente comma 3, alla fine del primo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel secondo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della seconda annualità. A sua volta, quanto rendicontato dall'organismo nel secondo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel terzo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della terza annualità.

7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo.

8. Non sono ammessi nel triennio subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1967, n. 800. L'intervenuta cessione comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente decreto. In caso di fusione di soggetti già finanziati nel triennio 2018-2020 è riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della somma dei contributi ottenuti dai medesimi organismi oggetto di fusione nell'annualità 2020. (4)

9. Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto è tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul fondo nell'esercizio di riferimento. Tali costi dovranno includere tutti i compensi e gli oneri al personale artistico e tecnico scritturato e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.

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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(4) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 3) D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 7

Verifiche e controlli

 

1. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 112/2013 e, nei casi in cui trovano specifica applicazione, le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, l'Amministrazione, acquisita la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica, con conseguente decurtazione del contributo deliberato nel caso in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo punteggio di qualità. (2)

Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio. (1)

3. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalità con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.

5. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attività di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalità e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 7, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 8

Decadenza, revoca e rinuncia

 

1. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto.

2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto;

b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 8, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità e ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

 

Capo II

Sostegno alle attività teatrali

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 9

Attività ammesse a contributo

 

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari:

a) le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo;

b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso;

c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non più di quattro organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione e dell'attribuzione dei relativi borderò tra i co-produttori.

 

Titolo II

PRODUZIONE

 

Sezione I

Teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale

 

Art. 10

Teatri nazionali

 

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro tradizione e storicità.

2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e di quindicimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno mille posti, con una sala di almeno cinquecento posti;

c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;

e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana;

f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca;

g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la metà di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinee per le scuole;

h) non più del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero; (1)

i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti stranieri. (2)

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(1) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 11

Teatri di rilevante interesse culturale

 

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.

2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e di seimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di almeno duecento posti;

c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;

e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;

f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;

g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinee per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi;

h) non più del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;

i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.

i-bis) sono riconosciute giornate recitative di ospitalità, oltre i minimi di attività, fino ad un massimo del dieci per cento del totale dell'attività realizzata. (1)

3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al medesimo comma sono ridotti, rispettivamente, a cento giornate recitative e a quattromila giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si tiene conto anche delle rappresentazioni co-prodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza è lingua ufficiale.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso.

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(1) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 12

Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale

 

1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione.

2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:

a) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non più di due volte; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del teatro; (1)

b) il direttore/direttrice del teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee preso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione; (2)

c) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; (3)

d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.

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(1) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Sezione II

Imprese e centri di produzione teatrale

 

Art. 13

Imprese di produzione teatrale

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centodieci giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a ottanta giornate recitative per le «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a mille giornate lavorative e a novanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative e a cento giornate recitative. (1)

2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative per le imprese o gli organismi nelle quali ricorrono i requisiti di cui all'articolo 3 comma 8.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che effettuino nell'anno un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative e a ottanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione. (2)

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese che svolgono una attività continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dai borderò, integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a trecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a venticinque giornate recitative per «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative e a quaranta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate lavorative e a cinquanta giornate recitative. (3)

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che svolgono attività di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorità. Sono richiesti identici minimi anche per le «prime istanze triennali» per ciascun anno del triennio. (4)

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(4) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 14

Centri di produzione teatrale

 

1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio di sale per un totale di almeno trecento posti, con una sala di almeno duecento posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto definito al comma 1, è concesso un contributo a centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Il riconoscimento di centri di produzione di teatro di innovazione e teatro per l'infanzia e la gioventù ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1 e 2 subordinato ai seguenti requisiti:

a) effettuazione nell'anno di un minimo di tremilacinquecento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuazione di un minimo di centoventi giornate recitative di produzione e di un minimo di centoventi giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno venti giornate recitative di programmazione;

c) capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

4. Almeno sessanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo.

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE

 

Art. 15

Circuiti regionali

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a circuiti regionali che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, co-producano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.

Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

 

Art. 16 (1)

Organismi di programmazione

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni che effettuino, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di centoquaranta giornate recitative;

b) un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di cento giornate recitative;

c) un minimo di cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di sessanta giornate recitative.

2. Al fine del raggiungimento delle giornate recitative sono ammesse al massimo il venti per cento di giornate recitative relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento di giornate recitative relative a rappresentazioni di musica.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 17

Festival

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;

e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

f) prevalenza di compagnie italiane o dell'Unione europea. (1)

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

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(1) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. j), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Capo III

Sostegno alle attività musicali

 

Titolo I

PRODUZIONE

 

Art. 18

Teatri di tradizione

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore, nonché impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli, svolti in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato. A tal fine, sono considerate, altresì, anche le opere da camera e le operette con musica dal vivo. I teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti, musical e spettacoli di danza, questi ultimi anche con musica su supporto registrato. La produzione e l'ospitalità di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovrà rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza nel secondo o terzo anno del triennio il progetto verrà valutato nell'ambito del settore attività liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.

 

Art. 19

Istituzioni concertistico-orchestrali

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato.

2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme. Per le istituzioni concertistico-orchestrali le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attività programmata.

3. Possono essere considerate, ai fini dell'eventuale riconoscimento previsto dall'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le istituzioni concertistico-orchestrali la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede legale istituzioni concertistico - orchestrali già operanti, fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione con propria orchestra stabile, che per il primo e per il secondo triennio effettuino almeno duemila giornate lavorative annue, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico composto da almeno venti orchestrali, costituito in misura non inferiore al trenta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo. Le istituzioni concertistico-orchestrali di cui al presente comma, per accedere al contributo triennale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, devono effettuare annualmente almeno cinque mesi di attività ed almeno venticinque concerti. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al venti per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo statale. Alle citate istituzioni si applicano altresì le altre disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo in quanto compatibili. Per la valutazione delle domande di contributo di cui al presente comma, nell'ambito delle prime istanze triennali, vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 13 dell'Allegato B, di cui alla tabella 13 dell'Allegato C e di cui alla tabella 13 dell'Allegato D. A decorrere dal terzo triennio alle istituzioni concertistico-orchestrali riconosciute si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. (1)

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(1) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. k), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 20

Attività liriche ordinarie

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che organizzano manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda, nell'anno, almeno due spettacoli e quattro recite in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, comprese quelli di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore;

d) siano impiegati artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

 

Art. 21

Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità,d'autore e jazz, che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale. (1)

2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale. (2)

2-bis. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (3)

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 21-bis (1)

Centri di produzione musica

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione musica che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente, con riferimento alle attività di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;

c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da organismi professionali diversi dal richiedente. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento dell'attività ospitata.

2. I concerti svolti all'estero possono essere ammessi per non più del venti per cento del totale dei concerti prodotti.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.

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(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE

 

Art. 22

Circuiti regionali

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, co-producano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attività cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana e/o di Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

 

Art. 23

Programmazione di attività concertistiche e corali

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.

2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata, e spettacoli teatrali, per non più del cinque per cento dell'attività programmata. (1)

3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione quantitativa, alla voce artista o formazione si deve indicare, al momento della compilazione, l'artista o la formazione comunque composta - indipendentemente dal numero di concerti effettuati - nell'ambito della programmazione annuale dell'organismo istante.

Ciascun artista o formazione è considerata una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.

3-bis. E' concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica contemporanea e d'autore che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati. (2)

3-ter. E' concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica jazz che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. n), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 24

Festival

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o co-prodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sostegno di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;

e) prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE.

3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata e spettacoli teatrali per non più del cinque per cento dell'attività programmata.

4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate a parte nell'ambito di un ulteriore settore.

4-bis. E' concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica contemporanea e d'autore. Le attività devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato. (1)

4-ter. E' concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica jazz. Le attività devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato. (1)

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(1) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. o), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Capo IV

Sostegno alle attività di danza

 

Titolo I

PRODUZIONE

 

Art. 25

Organismi di produzione della danza

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi di produzione della danza che effettuino complessivamente, nell'anno, un minimo di quarantacinque rappresentazioni, di cui al massimo dieci di laboratorio, e di seicentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le «prime istanze triennali», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio, rispettivamente a venticinque rappresentazioni, di cui al massimo cinque di laboratorio, e a trecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Tali minimi sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative e per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate lavorative, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale.

Sono prese in considerazione anche più recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. (1)

2. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni, di cui al massimo cinque di laboratorio, e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8 del presente decreto. (2)

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 25-bis (1)

Centri coreografici nazionali

 

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti Centri coreografici nazionali gli organismi che svolgano attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata la loro capacità di valorizzare il sistema nazionale, d'incentivare le collaborazioni produttive, di promuovere la danza italiana sul mercato internazionale e di sviluppare azioni finalizzate ad una più capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo duecento posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

b) effettui un minimo di milleottocento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di cento rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

g) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del Centro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.

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(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. q), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 25-ter (1)

Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza

 

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza gli organismi che svolgano attività di danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo centoventi posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) effettui un minimo di milletrecento giornate lavorative;

c) effettui un minimo di settanta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;

d) ospiti un minimo di trentacinque rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;

e) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del Centro;

f) il direttore/direttrice del Centro può effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

g) il presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B, di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22 dell'Allegato D.

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(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. r), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 26

Centri di produzione della danza

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione della danza che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

a) effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del presente decreto;

c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente.

Ilquaranta per cento del totale delle rappresentazioni prodotte od ospitate può essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti. (1)

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali e retribuite in maniera certificata e munite di idonea attestazione.

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), nn. 1), 2) e 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE

 

Art. 27

Circuiti regionali

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismiche, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, e che non producano, co-producano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attività di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

 

Art. 28 (1)

Organismi di programmazione

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni, che effettuino, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di settanta rappresentazioni programmate integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani;

b) un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di quaranta rappresentazioni programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. t), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 29

Festival e rassegne

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale.

Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o co-prodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.

2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;

b) sostegno di uno o più enti pubblici;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e uno spazio territoriale identificato e limitato, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani.

 

Capo V

Sostegno alle attività circensi e di spettacolo viaggiante

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 30

Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo - Requisiti, denominazioni e insegne - Adempimenti in materia di lavoro e previdenza

 

1. La denominazione dell'impresa e l'insegna con cui il circo intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze durante la singola annualità devono essere indicate nel programma annuale. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati nelle insegne e nella comunicazione fornendo il titolo di legittimazione all'utilizzo della denominazione e/o dell'insegna che si intende impiegare nell'esercizio dell'attività circense.

2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g), è condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo, oltre a quanto già indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da:

a) progetto artistico, preventivo finanziario, e programma di attività redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;

c) dichiarazione relativa al personale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali;

e) L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla lettera d), dovrà essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.

4. Qualora l'impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

5. Il riconoscimento di impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione è oggetto di specifica valutazione da parte della commissione consultiva competente.

 

Titolo II

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE

 

Art. 31

Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione di circo che operano sotto uno o più tendoni di cui hanno la disponibilità, a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.. Tale requisito è necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente;

b) svolgano, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per le «prime istanze triennali», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di cento e per il terzo anno del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per il secondo e per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero; (2)

c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno di otto unità tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le «prime istanze triennali». Per unità si intendono tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attività, attestata dai versamenti INPS gestione ex ENPALS per ogni anno del triennio di attività, come definito all'articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unità e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati alla gestione separata INPS. (2)

2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a sessanta, con ammissibilità di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, nei casi in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, e il numero minimo di unità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, è ridotto a cinque.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione riconosciute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, che operino senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali dotati di agibilità, che si avvalgano di almeno cinque unità tra artisti, tecnici, come definito all'art. 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, ed effettuino, per ogni annualità del triennio per cui è richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta rappresentazioni. Per le «prime istanze triennali», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta rappresentazioni.

La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. (3)

4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni, con ammissibilità di massimo venti rappresentazioni annuali all'estero attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero, nei casi in cui i richiedenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto. (1)

5. Qualora l'impresa di circo contemporaneo o di innovazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, disponga di uno o più tendoni, è tenuta ad adempiere alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 8, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

(2) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. u), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. u), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 31-bis (1)

Centri di produzione di circo

 

1. Sono definiti centri di produzione di circo gli organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità e che abbiano la disponibilità in esclusiva per l'attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza e munite delle prescritte autorizzazioni comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilità di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di circo, e munita delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto definito al comma 1, e quanto previsto nell'art. 5, è concesso un contributo a centri di produzione di circo di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.;

b) effettuino, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centoventi rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a venti rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero;

c) realizzino ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D;

d) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente;

e) abbiano la capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato B, di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato C e di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato D.

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(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. v), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 32

Festival di circo

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.

2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;

c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalità italiana e/o di Paesi UE.

 

Titolo III

ACQUISTI DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI; DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO; STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' CIRCENSI

 

Art. 33

Ammissibilità al contributo

 

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Per l'ammissione al contributo, è previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.

3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente.

4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.

5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente.

6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell'elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente.

7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto qualora non sia in possesso delle licenze temporanee di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle competenti autorità locali ove è svolta l'attività, comprovanti lo svolgimento a livello professionale per almeno un triennio dell'attività nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni. (1)

8. L'istanza può essere presentata da imprese in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. da almeno due esercizi finanziari antecedenti a quello per la presentazione della domanda di contributo. (2)

9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che:

a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera n); (3)

b) siano assegnatari nello stesso triennio di contributi ai sensi del presente decreto. (3)

b-bis) siano legali rappresentanti di società e/o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l'attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali. (4)

10. Non sono ammesse a contributo le domande che: a) non abbiano ad oggetto l'acquisto di nuove attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite, per ciascuna specifica tipologia, nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto; b) che abbiano ad oggetto fatture per costi di installazione e trasporto delle attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali oggetto dell'acquisto non espressamente pattuiti nel contratto di acquisto o per costi di installazione e trasporto differiti nel tempo rispetto all'acquisto e alla consegna dei beni stessi. (5)

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(1) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. w), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. w), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. w), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(4) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. w), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. w), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 34

Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

 

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima stabilita all'articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.

2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati:

a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;

b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;

c) plafonatura integrale e/o soffitto dell'intera giostra;

d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini;

e) vetture, navicelle, soggetti da giostra.

e-bis) cassa biglietteria (1)

Per i suindicati acquisti può essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie.

Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non più di otto unità. E' altresì condizione di ammissibilità che i suddetti acquisti siano corredati da:

1) certificazione di conformità dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;

2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell'attività di cui al decreto ministeriale del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:

a) fattura elettronica di saldo, in regola con le vigenti disposizioni fiscali da emettersi, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nel momento della consegna o della spedizione di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. La fattura elettronica di saldo concernente l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, deve risultare pagata esclusivamente tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente ad almeno la soglia di cui all'art. 5, comma 12 e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA. Al solo fine del raggiungimento della suddetta soglia di pagamento, unitamente alla fattura elettronica di saldo, sono ammesse fatture elettroniche di acconto da pagarsi esclusivamente tramite bonifico bancario. Tali fatture elettroniche di acconto devono essere emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo ossia, a decorrere dal primo ottobre di due anni antecedenti; (2)

b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture elettroniche pagate sia di acconto che di saldo; (2)

c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento;

d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l'avvenuta annotazione dell'attrazione acquistata;

e) copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto, intestato direttamente al gestore, ovvero copia del provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo al produttore, venditore o importatore, unitamente alla comunicazione di voltura della titolarità e alla dichiarazione che tale soggetto non è titolare della licenza di esercizio per attività di spettacolo viaggiante, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo. Non sono ammesse domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali che abbiano un provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo richiesto, rilasciato ed intestato in prima istanza alla ditta venditrice o costruttrice e successivamente volturato al soggetto richiedente il contributo. Non sono ammesse istanze relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali la cui domanda di registrazione e assegnazione del codice identificativo è successiva alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo annuale; (2)

f) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.);

g) documentazione fotografica dell'attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

h) autorizzazioni comunali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attività circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della licenza presentata al comune competente. Non sono ammesse domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali corredate della richiesta di aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. presentata al comune competente in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo annuale; (2)

i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene venduto;

l) nel caso dell'acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante;

m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almeno centocinquanta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo è pari a sessanta;

n) dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:

1) denominazione e sede della ditta co-produttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;

2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonché l'anno di fabbricazione;

o) l'ammissibilità di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, è subordinata alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo.

La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.

4. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni.

5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno.

6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:

a) chapiteaux, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque;

b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto.

7. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.

8. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.

9. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.

10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti.

11. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro e non oltre il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione:

a) in caso di vendita con riserva di proprietà di cui alla dichiarazione di cui al comma 3, lettera i) del presente articolo:

a.1) documentazione bancaria comprovante l'avvenuto integrale saldo del bene acquistato;

a.2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della ditta venditrice, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante l'avvenuta cancellazione della riserva di proprietà e dei suoi effetti e che il bene oggetto dell'acquisto per effetto dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo pattuito è divenuto di piena ed esclusiva proprietà del soggetto richiedente il contributo;

a.3) copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte del Comune competente ovvero presentazione dell'istanza suddetta al medesimo Comune all'atto della presentazione della domanda di contributo al Ministero della cultura;

b) copia conforme all'originale della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, impianto, macchinario, attrezzatura o bene strumentale oggetto dell'acquisto, in caso di presentazione della sola istanza all'atto della presentazione della domanda. (3)

12. La documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato.

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(1) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. x), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. x), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. x), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 35

Danni conseguenti ad evento fortuito

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:

a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;

b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;

c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trenta per cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:

a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio;

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che l'esercizio dell'attività relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall'esercente titolare della domanda.

3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.

4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

 

Art. 36

Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense

 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;

b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;

d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualità.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilità dell'area strutturata;

c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

 

Capo VI

Progetti multidisciplinari

 

Art. 37

Disposizioni generali

 

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.

2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attività in almeno tre discipline. Ciascuna delle tre principali discipline non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento dei minimi di attività richiesti per ciascun settore del presente Capo.

L'eventuale quarta disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al cinque percento dei minimi di attività richiesti.

3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto dalla commissione consultiva competente per ambito di prevalenza, come dichiarato in sede di domanda dagli organismi proponenti. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. y), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 38

Circuiti regionali multidisciplinari

 

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo ai circuiti regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, co-producano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.

I circuiti possono svolgere l'attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37, rispondenti a chiari requisiti di professionalità, di qualità artistica e di pluralità nell'offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valorizzazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento.

Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, verrà valutata in quadro d'insieme tenendo conto delle eventuali domande presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 15, 22 e 27.

 

Art. 39 (1)

Organismi di programmazione multidisciplinari

 

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala di programmazione multidisciplinare munita delle prescritte autorizzazioni che effettuino, nel rispetto dei limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'art. 37, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:

a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni;

b) un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di cento tra recite, concerti o rappresentazioni;

c) un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D e un minimo di ottanta tra recite, concerti o rappresentazioni.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. z), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 40

Festival multidisciplinari

 

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o co-prodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;

e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.

 

Capo VII

Azioni trasversali

 

Art. 41

Promozione

 

1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità:

a) al ricambio generazionale degli artisti;

b) alla coesione e all'inclusione sociale;

c) al perfezionamento professionale;

d) alla formazione del pubblico.

2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli ambiti musica e danza, non devono avere scopo di lucro. (1)

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto.

Possono essere sostenuti fino a un massimo di venti progetti per le attività dell'ambito circo e di spettacolo viaggiante, fino ad un massimo di venticinque progetti per le attività dell'ambito danza e fino ad un massimo di trenta progetti per le attività di ciascuno degli ambiti musica e teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante. (2)

4. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applicherà quanto previsto all'articolo 5, commi 10, 11 e 12 del presente decreto.

5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attività annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonché, al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto.

7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 è redatta su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruità dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attività e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. aa), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. aa), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 42

Tournee all'estero

 

1. E' concesso un contributo per tournee all'estero di spettacoli direttamente prodotti da organismi professionali che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico nonché a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo è determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournee all'estero di spettacoli direttamente prodotti o co-prodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournee in più paesi, di almeno uno di essi. (1)

2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attività in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda. (2)

3. La domanda è presentata per ciascun paese ospitante, o per tutti i paesi facenti parte di un'unica tournee, e prevede la presentazione di un programma di attività afferente l'anno in corso, ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante;

b) condizioni economiche dell'ospitalità;

c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournee;

d) numero e sede delle rappresentazioni in programma;

e) bilancio preventivo della tournee.

4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si può comporre di due sezioni, una relativa alla tournee prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournee prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalità ordinarie.

5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative alle tournee previste per l'anno in corso sono oggetto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa è effettuata dalla commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun ambito. Sono ammessi a contributo i progetti che ottengono, in base alla valutazione della commissione, un punteggio qualitativo minimo di 60 punti. (3)

6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo è determinato nella prima seduta utile della commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entità del contributo è ponderata, per ogni ambito di attività, rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un esame di congruità effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournee, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonché alla distanza percorsa. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto che effettuino tournee su strada, il contributo è determinato forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla commissione consultiva competente per materia, in base al numero delle unità coinvolte e alla distanza percorsa.

7. La domanda relativa alla tournee prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, è oggetto di una valutazione preliminare da parte delle commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla commissione dell'anno di svolgimento della tournee.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo, è indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione:

a) dichiarazione dell'autorità diplomatica o dell'Istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attività;

b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni;

c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto;

d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;

e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.

9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.

10. Non è ammissibile al contributo l'effettuazione di attività in paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3, del presente articolo, e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

11. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto, la concessione del contributo è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 31, comma 1, del presente decreto;

b) che svolgano attività all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo;

c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le «prime istanze triennali», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo; (4)

d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica;

e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarità dell'esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. bb), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lett. bb), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. bb), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(4) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. bb), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Art. 43

Residenze

 

1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.

2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo è adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.

 

Art. 44

Azioni di sistema

 

1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.

2. Possono essere sostenuti finanziariamente dall'Amministrazione progetti speciali, realizzati anche attraverso reti, a carattere annuale che si caratterizzano per la rilevanza nazionale o internazionale e per il particolare valore artistico-culturale. (1)

3. È data priorità ai progetti speciali che:

a) rappresentano iniziative originali, anche realizzate con il sostegno e la partecipazione dei Comuni del territorio di riferimento, che non siano assimilabili ad attività finanziabili attraverso le tipologie di contributo individuate dal presente decreto;

b) esprimono un’identità peculiare, una dimensione di particolare prestigio artistico e culturale e di riconoscibilità sul piano nazionale e internazionale;

c) si riferiscono a celebrazioni e ricorrenze collegate a personalità e/o luoghi e/o eventi di particolare significato nella storia dello spettacolo dal vivo, favorendone la conoscenza attuale;

d) rappresentano modelli di buone pratiche nell’ambito dei progetti per il riequilibrio territoriale, realizzati anche attraverso reti sovraregionali e dello sviluppo e della promozione dello spettacolo dal vivo nel contesto culturale e sociale e/o prevedono lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, ivi comprese le attività musicali contemporanee, e negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni. (2)(3)

4. Il progetto ammesso a contributo non deve riguardare attività già finanziate nell’anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. (2)

5. Ai fini del comma 2, possono presentare domanda alla competente Direzione generale Spettacolo soggetti, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, con sede legale in Italia. Le domande sono presentate utilizzando esclusivamente la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste relative al soggetto che presenta la domanda, al progetto artistico, al bilancio di progetto, dal 15 novembre al 15 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento del progetto speciale. (2)(4)

6. Entro 60 giorni dalla scadenza annuale per la presentazione dei progetti, il Direttore generale Spettacolo, effettuata la verifica istruttoria delle domande pervenute e, tenuto conto del numero delle medesime, dei deficit e dei costi dei programmi presentati, nonché delle risorse destinate al settore dei progetti speciali in sede di riparto annuale del Fondo unico per lo spettacolo, sottopone le iniziative progettuali alle commissioni consultive competenti per materia. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le commissioni consultive competenti per materia esprimono un parere in merito all'individuazione delle istanze da ammettere a contributo. (2)(5)

7. Possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del contributo concesso, dietro presentazione di idonea fidejussione. Il saldo è erogato a rendicontazione del consuntivo del progetto da presentare entro sessanta giorni dalla conclusione del medesimo, utilizzando la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo. (2)

8. Il Ministro, su propria iniziativa, può in ogni caso proporre alle commissioni consultive competenti per materia il sostegno a progetti speciali che rappresentano eventi di eccezionale rilevanza. (2)(5)

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(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, n. 1; successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, n. 1;

(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(4) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. cc), n. 3), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(5) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. cc), n. 4), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Capo VIII

Sostegno a fondazioni e accademie

 

Art. 45

Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico

 

1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, svolge attività istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo nell'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.

2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, svolge le attività istituzionali nel settore teatrale previste nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.

 

Art. 46

Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza

 

1. L'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico», istituita con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, può ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, può ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

 

Art. 47

Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

 

1. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa svolge attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, favorendo scambi continuativi e organici di lavoro comune con il personale artistico e tecnico europeo, collegandosi con le attività di analoghe istituzioni europee, nonché dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

2. Il direttore del Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa riceve, con determinazione triennale, un contributo annuale non inferiore al 6,5 per cento della quota del fondo destinata alle attività teatrali, a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma di attività, e dovrà rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, con esclusivo riferimento al numero delle giornate recitative di produzione e di giornate lavorative e a quanto previsto dalle lettere a) e b), del medesimo comma, nonché all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento.

 

Capo IX

Carnevali Storici e Disposizioni finali (1)

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(1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 9, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

 

Art. 48

Collaborazione inter-istituzionale

 

1. L'amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.

2. L'amministrazione, le regioni, i comuni e le città metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo concesso.

 

Art. 48-bis (1)

Carnevali storici

 

1. E' concesso un contributo a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.

2. Ai fini del presente articolo sono ammissibili a contributo quelle manifestazioni espressione della tradizione italiana dei carnevali, promosse ed organizzate da organismi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla data del presente decreto siano state realizzate almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale ed internazionale. E' altresì richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto.

3. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione consultiva «Carnevali Storici» istituita e nominata con successivo decreto ministeriale, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato G del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio, corredati da programma e bilancio dell'attività della prima annualità, che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento.

4. Il punteggio di cui al comma 3 del presente articolo è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualità artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 3 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

5. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'art. 1, comma 4; l'entità del contributo annuale al singolo progetto non può superare la cifra massima di euro 100.000,00 e non può essere inferiore alla cifra minima di euro 50.000.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 10, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

 

Art. 49

Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni

 

1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018.

2. Per ciascuna annualità di ogni triennio, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti. Qualora, in applicazione dell'articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione dell'articolo 5, il Direttore Generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. (2)

Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 41 e 42.

3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, l'entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all'annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse disponibili e l'entità numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalità stabilite nella medesima sede.

4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 ottobre 2011, recante: «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», già prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2024, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia il raggiungimento dei livelli contributivi del 2017. (1)

5. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 è abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6.

6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 1° luglio 2014 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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(1) Comma modificato dall’articolo unico, comma 1, D.M. 3 maggio 2019, n. 217, a decorrere dal 15 giugno 2019; successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. dd), n. 2), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. dd), n. 1), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Allegato 0A (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. ee), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

 

Allegato A

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato B (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato modificato dall’art. 2, comma 1, lett. ff), nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), e gg), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Allegato C (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato modificato dall’art. 2, comma 1, lett. gg) e hh), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Allegato D (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato modificato dall’art. 2, comma 1, lett. gg) e ii), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Allegato E (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato modificato dall’art. 2, comma 1, lett. jj), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Allegato F (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato soppresso dall’art. 2, comma 1, lett. kk), D.M. 25 ottobre 2021, a decorrere dal 7 dicembre 2021.

 

Allegato G (1)

 

1. Nella tabella seguente si riportano i fenomeni oggetto della valutazione qualitativa dei progetti afferenti all'ambito multidisciplinare, relativamente al settore «Carnevali storici» di cui all'art. 48-bis del presente decreto.

 

Tabella 1

Fenomeni per valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici»

 

Fenomeni

Punteggi massimi

1. Qualità artistica del progetto 20
2. Rilevanza storico-culturale della manifestazione 20
3. Identità e riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale 10
4. Capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio anche al fine di incidere sull'attrattività turistica 15
5. Attività collaterali di studio e ricerca e allestimento di luoghi per la documentazione aperti al pubblico 10
6. Pluralità delle forme e dei linguaggi impiegati nella attività programmate 5
7. Congruità del bilancio annuale 10
8. Manifestazioni organizzate in territori al di fuori dei grandi circuiti turistici 5
9. Capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali 5
100

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(1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 11, D.M. 17 maggio 2018, a decorrere dal 12 luglio 2018.

 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2017, n. 242 - Suppl. Ordinario n. 48.