Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 settembre 2016, n. 18970

Indennità di accompagnamento - Spettanza - Decesso - Data di presentazione della domanda

 

Fatto

 

Con sentenza depositata il 4.5.2009, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato il diritto di G.O. di beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal 1°.3.2007 al decesso, invece che dalla data di presentazione della domanda amministrativa, e compensava per metà le spese di entrambi i gradi del processo, ponendo il residuo a carico dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, benché quest'ultimo non figurasse né nell'intestazione della sentenza né nello storico della lite.

Contro questa statuizione ricorre l'INPS con due motivi. C.O., erede di G.O., è rimasto intimato.

 

Diritto

 

Con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a suo carico la metà delle spese di lite del grado di appello pur avendo la sentenza rigettato l'appello ed essere esso Istituto risultato totalmente vittorioso in quel grado.

Con il secondo motivo di censura, l'Istituto lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 435, comma 3°, 291 e 421 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato la sua contumacia in appello nonostante che il gravame gli fosse stato notificato a meno di venticinque giorni dalla data dell'udienza di discussione.

Ciò posto, il primo motivo è fondato. La Corte d'appello di Palermo ha infatti confermato la sentenza di primo grado e, ponendo nondimeno a carico dell'Istituto appellato e odierno ricorrente la metà delle spese di lite del grado di appello, ha violato l’art. 91 c.p.c., che impedisce che le spese possano essere addossate alla patte totalmente vittoriosa.

Il secondo motivo è invece inammissibile. Questa Corte, infatti, ha da tempo fissato il principio secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (cfr. da ult. Cass. n. 19410 del 2015). E poiché nella specie il contenuto della relata di notifica dell'atto di appello e quello del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del gravame, che costituiscono i documenti decisivi per valutare la fondatezza delle censure, non sono stati trascritti nel corpo del ricorso per cassazione, né risulta indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte si troverebbero, il motivo va dichiarato inammissibile, non apparendo rispettoso del canone di specificità e autosufficienza per come fissato dall'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. - Nei suesposti termini il ricorso va accolto e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, affinché statuisca nuovamente sulle spese del secondo grado e provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.