Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2016, n. 19040

Riscossione delle imposte - Iscrizioni nei ruoli - Artt. 11-15 bis DPR 602/73

 

Fatto e diritto

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L’unico motivo di ricorso, con cui si deduce "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11-15 bis DPR 602/73, 2697 c.c.omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", presenta vari profili di inammissibilità.

2. In primo luogo, vengono proposti cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la ras s ad vita dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16,12926/16, 13729/16, 14257/16).

3. In secondo luogo, il vizio motivazionale viene dedotto secondo la vecchia formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., mentre per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 - come quella impugnata - si applica l’attuale versione della norma, il cui (diverso) presupposto è l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

4. In terzo luogo, è illogico censurare contemporaneamente la "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione", posto che l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione postulano che essa non sia stata omessa.

5. In ogni caso, ciò che viene censurato (anche) come violazione di legge - ed in particolare degli Artt. 11 e 15 bis d.P.R. n. 602/73 - integra in realtà una contestazione sul merito della decisione, con riguardo alla valutazione dei fatti e degli elementi probatori allegati a supporto del "fondato pericolo per la riscossione", quale presupposto dell’iscrizione nel ruolo straordinario, che la C.T.R. ha motivatamente ritenuto esistente; la censura si pone quindi in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte, per cui lo stesso controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto - prima consentito dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., nella versione anteriormente in vigore - non potrebbe mai sostanziarsi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una vera e propria riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015).

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R., n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.