Legislazione - MINISTERO AMBIENTE - Decreto ministeriale 15 giugno 2016, n. 143

Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426

 

Art. 1

Modalità di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale

 

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero), con cadenza almeno biennale, mediante bando pubblicato sul sito web del Ministero, indice un concorso per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale (di seguito Albo), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

 

1. Per accedere al concorso ed essere iscritti all'Albo è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.

2. E', altresì, richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere dirigente di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con specifica esperienza maturata in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità per un periodo non inferiore a sei anni;

b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avendo ricoperto per almeno sette anni incarichi di servizio correlati a materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversità o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aver maturato almeno quattro anni di servizio in materia ambientale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Il periodo utile per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso che abbiano acquisito esperienze in materie di tutela delle aree protette e della biodiversità è di cinque anni;

c) essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, nelle medesime materie e per almeno sei anni, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche di primo grado riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

 

Art. 3

Commissione di valutazione e giudizio di idoneità

 

1. Il giudizio di idoneità è formulato sulla base della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 2 da una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione è composta da tre membri. La partecipazione alla Commissione di valutazione non dà diritto a compensi. Il Presidente è scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili ed i restanti due componenti tra:

a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino aver maturato una concreta esperienza professionale, per almeno quattro anni, in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità;

b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.

2. La valutazione dei titoli, ai fini del giudizio di idoneità, è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento ed aggiornato ogni quattro anni, nel quale sono individuati, in particolare, i criteri di valutazione e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli di cui all'articolo 2. Le modalità di valutazione dei titoli possono essere integrate nel bando di cui all'articolo 1.

3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria di titoli - di studio, di servizio e scientifici - un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

 

Art. 4

Cancellazione e sospensione dall'Albo

 

1. Non possono essere iscritti all'Albo e, se inclusi, sono cancellati dall'elenco coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni;

c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

d) hanno riportato sentenze penali di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione ed, infine, per i reati previsti dal libro II, titolo VI-bis, del codice penale, ancorché nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entità della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) sono o sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Il Ministero, nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, previo contraddittorio con l'interessato, dispone, motivatamente, la cancellazione dall'Albo. Il collocamento in posizione di quiescenza determina l'automatica cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ogni iscritto è tenuto a comunicare al Ministero, con congruo anticipo, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza.

3. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di Direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, può disporne cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.

 

Art. 5

Disciplina transitoria e abrogazioni

 

1. All'albo sono iscritti i direttori in carica e i soggetti inseriti nell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999, è abrogato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 luglio 2016, n. 174.