Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2017, n. 50619

Reati fiscali - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale - Allungamento del termine di prescrizione del reato

 

Ritenuto in fatto

 

La Corte di appello di Venezia, in data 9 marzo 2015, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Verona, il precedente 19 febbraio 2010, aveva, dichiaratane la penale responsabilità con riferimento al reato di cui all'art. 8 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di amministratore della I.S. Srl, emesso o, comunque, rilasciato in data 31 dicembre 2002, in favore de L.C.D.G. Srl ed al fine di consentire a questa la evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una fattura relativa ad un'operazione inesistente, per un importo di euro 400.000,00, condannato Z. A., ritenutane la recidiva reiterata infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Va detto che il Tribunale di Verona, con la citata sentenza aveva assolto, lo Z. dal reato di cui all'art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere utilizzato in qualità di amministratore di fatto de L.C.D.G. Srl fatture relative ad operazioni inesistenti, essendo risultato che l'imputato nel periodo in cui il reato sarebbe stato compiuto non svolgeva attività gestorie nella predetta società.

Va, altresì, ricordato che con la sentenza del 9 marzo 2015 la Corte lagunare ha riformato la sentenza emessa dal giudice di primo grado quanto alla posizione di tali G.D., B.R. e M.D., imputati di reati connessi a quello contestato allo Z. (per essi condannati dal Tribunale di Verona alla pena ritenuta di giustizia) essendo i reati loro contestati estinti per prescrizione; siffatta pronunzia liberatoria non era stata estesa anche allo Z. stante il fatto che la contestazione a lui mossa era corredata dalla circostanza aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale, tale da elevare il termine prescrizionale del reato a lui ascritto.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione lo Z., assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di censura.

Il primo, argomentato sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, concerne la illegittimità della sentenza nella parte stessa in cui è stata ritenuta la natura fittizia della operazione in relazione alla quale è stata emessa dalla impresa gestita dal ricorrente la fattura per 400.000,00 euro intestata alla C.D.G. senza che sia stata adeguatamente verificata in sede di merito la effettiva insussistenza della operazione sottostante alla emissione della predetta fattura.

Col secondo motivo, anch'esso argomentato sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente ha contestato la congruità delle argomentazioni svolte in sede di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente.

Il terzo motivo attiene alla mancata dichiarazione di estinzione del reato contestato per effetto della prescrizione che, ad avviso del ricorrente già era maturata al momento in cui la Corte di appello ha pronunziato la sentenza impugnata.

Il quarto motivo attiene alla ritenuta sussistenza in capo allo Z. della status di recidivo reiterato, sebbene a carico dello stesso non fosse mai stato in precedenza accertato giudizialmente lo status di recidivo semplice.

Infine il quinto motivo ha ad oggetto il difetto di motivazione in relazione alla stessa affermazione della rilevanza penale della circostanza aggravante inerente alla persona del reo di cui all'art. 99 cod. pen. contestata al ricorrente

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Osserva, infatti, il Collegio come la Corte lagunare abbia, infatti, dato adeguatamente atto del reale contenuto della operazione posta in essere dalle due società, la I.S. e la C.G., rilevando come tale operazione, non avendo comportato alcun materiale passaggio di danaro fra la seconda e la prima società (essendo stato questo pacificamente differito ad un momento successivo rispetto alla emissione della fattura per cui è processo), era rappresentativa di una operazione fiscalmente fittizia, posto che la assenza del transito finanziario fra il soggetto emittente la fattura ed il soggetto che di essa era il destinatario, ha reso evidentemente ingiustificata la annotazione e la successiva dichiarazione dei relativi importi fra le poste passive di reddito - ovvero fra quelle da compensare quanto all'Iva - dovendo convenirsi, come peraltro riconosciuto in sostanza dallo stesso ricorrente, che l'unico reale scopo della emissione della fattura in questione era quello di permettere alla società apparentemente tenuta al pagamento della somma in essa indicata di portare in deduzione dai redditi il relativo costo, sebbene esso non sia mai stato effettivamente sborsato, ed in compensazione con quella a debito l'iva solo fittiziamente versata alla società I.S. in relazione alla fattura da questa emessa.

Tali condivisi rilievi e la plausibile ricostruzione del fatto operata dalla Corte lagunare, rendono evidentemente privi di pregio i primi due motivi di censura, essendo, per un verso, palese la mera apparenza della operazione sottostante alla emissione della fattura di cui al capo di imputazione contestato allo Z., e, per altro verso, non revocabile in dubbio la consapevolezza della finalità fraudolenta sottesa alla intera operazione, cioè quella di consentire alla C.D.G. Srl di evadere le imposte, attraverso la indicazione di costi mai effettivamente sostenuti.

A tale proposito rileva il Collegio che, sebbene non sia revocabile in dubbio che la commissione del reato addebitato allo Z. preveda quale elemento soggettivo il dolo specifico, consistente nella consapevole volontà di consentire al soggetto destinatario della fattura emessa in relazione ad un'operazione fittizia di frodare il Fisco (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 maggio 2010, n. 17525), essendo, peraltro, indifferente il raggiungimento o meno della predetta finalità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 ottobre 2008, n. 39359), è, tuttavia, consentito ritenere la esistenza di tale specifico atteggiamento della volontà sulla base della stessa tipologia della attività posta in essere dal soggetto che abbia emesso la fattura, non risultando ragionevolmente ipotizzabile in tale sua condotta una diversa finalità che non sia quella di favorire la evasione fiscale del soggetto in essa indicato come tenuto alla prestazione finanziaria ivi descritta.

Passando, a questo punto, ad esaminare i restanti motivi di censura dedotti da parte ricorrente, osserva il Collegio che essi ruotano tutti intorno alla sussistenza o meno della circostanza aggravante della recidiva a carico dell'imputato, fattore questo, d'altra parte, giustamente considerato fondamentale sia nella sentenza di appello sia in sede di impugnazione di questa, posto che la mancata dichiarazione di intervenuta estinzione del reato contestato allo Z., contrariamente a quanto verificatosi per i reati connessi contestati ai soggetti giudicati contestualmente all'odierno ricorrente, è esclusivamente dovuta alla maggior durata del termine prescrizionale ove il reato sia contestato, come avvenuto a carico dell'odierno ricorrente, con il corredo della predetta aggravante.

Ritiene il Collegio che sia metodologicamente più corretto esaminare la fondatezza o meno dei motivi di impugnazione al riguardo proposti dallo Z. prendendo le mosse da quello avente ad oggetto la stessa possibilità di riscontrare o meno la sussistenza della predetta circostanza, nella forma della recidiva reiterata infraquinquennale, sebbene in precedenza non sia stata mai dichiarata in giudizio la sussistenza della condizione di recidivo a carico dell'odierno imputato.

Ha osservato, infatti, al proposito lo Z. che, secondo il suo avviso, sarebbe possibile contestare e successivamente riconoscere a carico dell'individuo lo status di recidivo reiterato solo in quanto già in passato sia stato dichiarato a carico del soggetto lo status di recidivo semplice.

Tale affermazione, che il ricorrente argomenta sulla base del dato testuale contenuto nel comma quarto dell'art. 99 cod. pen., ove si legge che "Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena che andrebbe interpretato nel senso che la rilevanza della recidiva reiterata opera solo nei confronti di chi già sia stato dichiarato recidivo, è privo di fondamento.

Invero, come questa Corte ha avuto occasione di rilevare, al concetto di recidiva può essere dato un duplice contenuto; con tale espressione - in tal caso avente contenuto meramente descrittivo - può, infatti, qualificarsi la condizione del soggetto a carico del quale sia riscontrabile la esistenza di precedenti penali per delitto; ma assai più significativa è la accezione di recidiva come espressiva di un fattore sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto in quanto soggetto proclive al delitto e tendenzialmente poco sensibile alla efficacia special-preventiva della pena, sia essa stata solo comminata ovvero irrogata.

Ritiene il Collegio che mentre nel caso della recidiva sintomatica di una più accentuata pericolosità sociale, è necessario che il giudice, caso per caso, accerti la effettiva sussistenza di tale caratteristica, nel caso della recidiva come semplice espressione della non illibatezza dell'individuo rispetto all'accertamento della responsabilità penale, questa possa essere dichiarata anche in un giudizio diverso rispetto a quella in cui la condizione si è verificata, facendone scaturire, pertanto, gli effetti anche ora per allora.

In altre parole, ai fini della affermazione della recidiva reiterata non è necessario che, in altro giudizio, già sia stata accertata, come, invece preteso dal ricorrente, la condizione di recidivo, essendo, invece, ben possibile che l'esistenza di siffatto pregresso status, appunto quello di recidivo (in altre parole di delinquente non primario), sia verificato nello stesso giudizio in cui venga riscontrata la più accentuata pericolosità del recidivo reiterato.

D'altra parte, pretendere che la condizione di recidivo semplice debba risultare da una pronunzia contenuta in altra precedente sentenza, dovrebbe comportare come corollario, la irretrattabilità delle conseguenze di tale condizione che, a quel punto, caratterizzerebbe sempre, come uno stigma negativo, lo status del prevenuto, laddove, invece, la concreta sussistenza, quale fattore sintomatico di una accentuata pericolosità criminale dello status di recidivo reiterato, con le derivanti possibili conseguenze a livello di dosimetria sanzionatoria ovvero di accessibilità di determinati istituti premiali, deve essere di volta in volta verificata dal giudice in relazione al singolo procedimento posto alla sua attenzione.

Nel caso in esame, non essendo esso in contestazione, il fatto che il ricorrente già sia gravato da precedenti penali specifici per delitti non colposi rende, in linea astratta, coerente col suo pregresso corredo penale l'affermazione della recidiva a suo carico.

Passando, a questo punto, al successivo motivo di impugnazione - con il quale il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto, in essa, la affermazione della valenza sintomatica della recidiva reiterata come significativa di una accentuata pericolosità criminale dell'imputato sarebbe stata ricavata in assenza di un'effettiva verifica del valore indicativo in tal senso dei precedenti penali dello Z. - rileva la Corte la inammissibilità di questa doglianza.

Deve, infatti, ricordarsi che, in caso di sentenza di appello che sia confermativa della sentenza di primo grado, le motivazioni dei due arresti si vanno a saldare in un unicum in cui gli argomenti dell'una si fondono e si integrano con gli argomenti dell'altra (fra le molte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 novembre 2013, n. 44418; idem Sezione III penale, 12 aprile 2012, n. 13926), sicché il vizio di motivazione, ove appunto le due motivazioni concordino nel medesimo risultato, non può essere fatto valere attraverso la censura rivolta alla sola sentenza di appello, potendo le eventuali manchevolezze argomentative di questa, essere colmate attraverso il riferimento, anche implicito, a quanto sul punto segnalato dal giudice di primo grado.

E', pertanto, evidente che ove il ricorrente voglia segnalare l'esistenza di aporie motivazionali contenute nella sentenza di appello - laddove questa sul punto sia confermativa del dictum del giudice di primo grado - egli dovrà evidenziare, e non a livello meramente declamatorio ma con precisi riferimenti ai relativi punti ritenuti insoddisfacenti, la esistenza delle medesime debolezze anche nella struttura argomentativa della sentenza di primo grado.

La omissione di qualsivoglia riferimento ad essa da parte del ricorrente rende, pertanto inammissibile il relativo motivo di gravame.

Relativamente, infine al terzo motivo di impugnazione - che, presupponendo l'avventa verifica da parte di questa Corte degli estremi per la legittima affermazione della sussistenza della ricordata circostanza aggravante a carico dell'imputato, non poteva essere esaminato, ove si voglia seguire una corretta scansione logica nell'esame dei singoli motivi di impugnazione, se non dopo la valutazione negativa operata dal Collegio in relazione alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione, introdotti successivamente dal ricorrente ma, in realtà, logicamente preordinati rispetto al terzo motivo di censura - rileva la Corte la infondatezza anche di questo.

Il ricorrente lamenta infatti che la Corte lagunare non abbia dichiarato la intervenuta prescrizione del reato a lui contestato, avendo calcolato, ai fini della determinazione del tempo necessario per la estinzione del reato ai sensi dell'art. 157 cod. pen., gli effetti della contestata recidiva per due volte, una prima volta ai fini della individuazione della pena massima applicabile per la violazione contestata ed una seconda volta ai fini della individuazione della massima durata della proroga del termine necessario a prescrivere il reato in presenza di fattori interruttivi di tale termine.

E' necessario, ai fini della corretta soluzione del quesito di diritto in tal modo proposto dal ricorrente (quesito attinente alla correttezza della descritta duplice applicazione degli effetti della recidiva ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato), condurre una breve ricognizione, sia pure nei limiti della sua rilevanza, del dettato normativo esistente sul punto.

Posto, infatti che allo Z. è stata contestata, come sopra ampiamente dato atto, la recidiva reiterata infraquinquennale e che la stessa è stata ritenuta sussistente in sede di merito, con pronunzia che è passata indenne attraverso il vaglio di questa Corte, osserva il Collegio che la prima immediata conseguenza della presenza di tale circostanza aggravante, contestata nei termini di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., è che la pena edittale per il delitto commesso possa essere aumentata, nel caso di recidiva semplicemente reiterata, fino alla metà, ovvero, ove si tratti, come nel caso in esame, di recidiva reiterata specifica (o, comunque, caratterizzata secondo le restanti specifiche previste dal comma 2 del citato art. 99 cod. pen.) fino ai due terzi di essa.

Con riferimento alla disciplina della prescrizione, va, altresì, rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. ai fini del calcolo del tempo necessario per la estinzione del reato longi temporis gratta deve farsi riferimento alla durata massima della pena detentiva edittale prevista per lo stesso, senza che si debba tenere conto né delle eventuali circostanze attenuanti né delle aggravanti salvo che, in relazione a queste ultime, per quelle la cui presenza determini la irrogazione di una pena di specie diversa rispetto a quella ordinaria ovvero per quelle ad effetto speciale, nel qual caso, ai fini della individuazione del tempo necessario perché operi la prescrizione del reato, deve tenersi conto dell'aumento massimo previsto in caso di delitto aggravato.

Va, a questo punto, considerato che, secondo la espressa definizione contenuta nell'art. 63, comma terzo, cod. pen. sono circostanze ad effetto speciale quelle che comportano, rispettivamente se attenuanti ovvero se aggravanti, una diminuzione o un aumento della pena in misura superiore ad un terzo.

Nel novero delle stesse, pertanto, va ricompresa anche la recidiva, nelle sue forme che comportano un aggravamento di pena in misura superiore al terzo.

Quanto alla particolare normativa legata agli effetti degli eventi che comportano la interruzione della prescrizione penale, osserva il Collegio che in questo caso l'ordinaria disciplina, in forza della quale, una volta intervenuto uno di tali eventi - la cui elencazione è, in via generale, contenuta nell'art. 160, comma secondo, cod. pen. (salva rimanendo la facoltà del legislatore di prevedere, per una serie specifica di reati, ulteriori ipotesi di eventi idonei ad interrompere il corso della prescrizione: si veda, infatti, per tutti, l'art. 17, comma 1, del d.lgs n. 74 del 2000 in tema di reati tributari) -, la durata della prescrizione non può essere prorogata in misura superiore ad un quarto della sua durata massima, viene espressamente derogata in quanto, ove il delitto sia corredato dalla contestata recidiva, i termini prescrizionali si dilatano, sino al doppio della pena edittale massima in caso di recidiva caratterizzata ai sensi del comma secondo dell'art. 99 cod. pen., sino a due terzi di tale pena massima, in caso di recidiva caratterizzata, come nella presente fattispecie, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 99 cod. pen.

Così ricostruita la normativa rilevante, osserva il Collegio che il locus controversus è, almeno secondo la prospettazione del ricorrente, se le due disposizioni che comportano un prolungamento della prescrizione possano operare congiuntamente, determinando esse una duplice dilatazione del termine in questione; volendosi intendere, in altre parole, che il dubbio attiene alla possibilità o meno che l'operatività della recidiva ad uno dei due fini descritti comporti l'annichilimento dei suoi effetti relativamente all'altro fine.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte presenta un pluralità di soluzioni; invero, secondo una tesi, che - giova precisare immediatamente - appare allo stato decisamente minoritaria, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell’individuazione del termine prescrizionale base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non è consentito tenere conto di essa per ambedue tali fini, posto che, diversamente, si graverebbe il reo due volte per lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (così: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 novembre 2015, n. 47269).

Secondo altra tesi, che appare numericamente maggioritaria sebbene in un quadro interpretativo complessivamente ancora non definitivamente consolidato, viceversa la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul calcolo del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 novembre 2016, n. 48954; idem Sezione II penale, 5 aprile 2016, n. 13463).

Ritiene il Collegio di dovere aderire a questa seconda opzione ermeneutica.

Va, peraltro, sgombrato il campo, quanto al caso di specie, da un possibile equivoco applicativo, in verità neppure prospettato dalla parte ricorrente, ma che tuttavia, per la suggestione che potrebbe indurre, mette conto di chiarire.

Infatti, nel caso che interessa la sanzione detentiva edittale massima prevista per il reato ascritto allo Z. è pari ad anni 6 di reclusione, essa è cioè pari al limite minimo della durata della prescrizione per i delitti.

Deve a tale proposito ricordarsi il recente arresto giurisprudenziale, di questa stessa Sezione, con il quale è stato precisato che, ove il reato (in realtà trattandosi di istituti connessi alla recidiva si sta parlando esclusivamente di delitti) per cui si procede preveda quale durata della sanzione detentiva massima un tempo inferiore a sei anni, (cioè del termine minimo per la prescrizione dei delitti che trova applicazione per tutti quei delitti per i quali è prevista la reclusione massima in misura inferiore a detta durata), l'eventuale dilatazione del tempo necessario per la prescrizione a causa della ritenuta recidiva opererà una sola volta, ai sensi dell'art. 161, secondo comma cod. pen., e non anche ai sensi dell'art. 157, secondo comma cod. pen., posto che, come è stato acutamente osservato, diversamente "l'aumento per la recidiva (ai fini del calcolo della prescrizione)" verrebbe "applicato non sulla pena edittale massima del reato base, bensì sul termine di prescrizione del medesimo reato" (Corte di cassazione Sezione III penale, 26 gennaio 2015, n. 3391), risultando così violata la disposizione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen. il quale testualmente prevede che debba tenersi conto "dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante", dovendo, pertanto essere siffatto aumento ancorato alla pena effettivamente concernente lo specifico reato e non al termine di prescrizione, eventualmente più lungo, applicabile al reato stesso.

Ma, quanto al caso in questione, va rilevato che la pena detentiva massima prevista per la violazione dell'art. 8 del d.lgs n. 74 del 2000 è pari esattamente a sei anni, di tal che la durata sessennale del termine ordinario di prescrizione non è il frutto dell'elevamento di esso sino a tale misura rispetto alla più breve durata della sanzione, ma è il portato della piana applicazione dell'art. 157, primo comma, cod. pen. nella sua ipotesi ordinaria.

Da tanto deriva la inconferenza rispetto al caso di specie del rilievo contenuto nell'arresto giurisprudenziale dianzi riportato, il quale - è anzi il caso di precisarlo - non è pertinente in tutte le ipotesi in cui, aumentata la pena edittale massima prevista per il singolo reato, nella misura più estesa prevista dalla aggravante ad effetto speciale, il risultato che si ottiene è superiore a sei anni (si immagini, ad esempio, un delitto per il quale è prevista la pena detentiva nel massimo pari ad anni 4 di reclusione che, se commesso da un soggetto gravato dalla recidiva specifica, infraquinquennale o reiterata, è punito con una sanzione di durata massima superiore anche ai sei anni di reclusione).

Rilevata la astratta applicabilità alla fattispecie di ambedue le ipotesi di possibile dilatazione extra ordinem del termine prescrizionale, ritiene, infine, questo Collegio, come dianzi accennato, che la adesione ad una tale opzione ermeneutica non si ponga in rapporto di contraddizione col principio del divieto del ne bis in idem sostanziale.

Osserva, infatti, al riguardo la Corte, sulla scorta di quanto peraltro già rilevato con la sentenza n. 13463 del 2016 di questa Corte, che il principio del ne bis in idem sostanziale, sebbene sia principio tendenzialmente di ampia applicazione - come è dimostrato dal rilevante numero di casi in cui esso opera (cfr., infatti, fra i tanti, gli artt. 15, 61, comma primo, 62, comma primo, 68, comma primo, 381, comma primo, e 582, cpv, cod. pen. e comunque tutte le ipotesi in cui il legislatore utilizzi la formula "salvo che il fatto costituisca più grave reato") - non è, tuttavia, principio che, in quanto coperto da una regola di adeguatezza costituzionale, debba essere esteso, in forza di una necessitata interpretatio secundum constitutionem, anche alle ipotesi in cui il legislatore non lo abbia, espressamente od implicitamente, previsto.

Tale affermazione non appare neppure smentita da quanto di recente rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016; detta sentenza, infatti, sebbene abbia privilegiato nella individuazione dell 'idem factum una concezione più di carattere storico che di carattere legale, ha tuttavia messo in evidenza che la identità del fatto è tale solo in quanto sussista con riferimento a tutti e tre gli elementi della triade condotta/evento/nesso causale, dovendo, pertanto, ritenersi che la non sovrapponibilità anche di uno solo dei detti elementi nelle diverse fattispecie a confronto si che la loro eventuale autonoma considerazione sub specie penali non comporti la violazione del principio del ne bis in idem.

A comprova di ciò è possibile nella giurisprudenza rilevare che una medesima condotta possa integrare la violazione di due diverse disposizioni precettive (cfr. per tutte la pur controversa applicazione congiunta degli artt. 600-bis, comma primo, e 609-quater cod. pen., al qual proposito si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 luglio 2015, n. 32339; idem Sezione III penale, 21 gennaio 2011, n. 1860) o comunque sostanziali, sicché ambedue queste disposizioni risulteranno applicabili al caso in questione.

Ciò, in particolare, si verifica tutte le volte in cui la ratio ovvero la oggettività giuridica che sottende a ciascuna di tali disposizioni sia autonoma rispetto all'altra, risultando così chiaro che la lesione del bene interesse tutelato, stante la diversità di questo nelle distinte disposizioni coinvolte, determina la autonomia dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato o, comunque del derivante effetto penale.

Ed è questo che si verifica nel caso che interessa, in cui proprio il diverso ambito concettuale nel quale operano le due distinte previsioni normative, le quali effettivamente comportano in egual misura un dilatamento degli ordinari termini prescrizionali, fa si che, essendo tale loro operatività correlata ad ambiti logici fra di loro del tutto autonomi, non vi è alcun ostacolo a ritenere che le stesse possano spiegare ciascuna gli effetti che sono ad ognuna di esse propri.

Infatti, la disposizione di cui all'art. 157 cod. pen. disciplina la fisiologica durata della prescrizione dei reati, parametrandola seccamente, sulla base di una scelta discrezionale del legislatore volta ad una semplificazione applicativa della relativa normativa frutto della sensibile riforma apportata alla disciplina della prescrizione per effetto della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, alla durata massima della pena detentiva prevista per i singoli reati, salva la previsione di una durata minima riguardo, come dianzi già osservato, a quei reati per i quali la pena edittale sia inferiore a quattro anni di arresto, se si tratta di contravvenzioni, ed a 6 anni di reclusione, se si tratta di delitti.

Come precisa il secondo comma del citato art. 157 cod. pen., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato si deve, peraltro, fare riferimento, in significativa controtendenza rispetto alla previgente disciplina in materia, alla pena edittale, senza tenere conto né delle diminuzioni previste per la presenza prevalente delle circostanze attenuanti, né degli aumenti di pena derivanti da eventuali aggravanti; ciò, tuttavia a meno che non si tratti di aggravanti che determinino una pena di specie diversa rispetto a quella ordinaria (e qui non può parlarsi di eccezione rispetto alla regola generale, posto che il termine prescrizionale è comunque applicato in relazione al tipo ed alla entità della diversa tipologia di sanzione prevista per quella particolare categoria di reati) ovvero di aggravanti che, essendo ad effetto speciale, comportino un aumento di pena in misura superiore a quello ordinariamente previsto per le altre aggravanti (anche in questo caso, non ci si trova di fronte ad una disposizione effettivamente derogatoria rispetto alla regola generale, posto che il diverso trattamento della prescrizione è legato alla ontologica diversità della incidenza della aggravante ad effetto speciale sul trattamento sanzionatorio abitualmente previsto, rispetto alla incidenza che, invece, hanno sul medesimo trattamento le aggravanti non ad effetto speciale).

Sostanzialmente diverso è, invece, l'ambito di operatività della previsione contenuta nell'art. 161, comma 2, cod. pen. il quale disciplina, a ben vedere, non la durata della prescrizione ma gli effetti che, sulla durata di questa, hanno gli eventuali atti interruttivi della medesima; evidente finalità dell'art. 161, comma 2, cod. pen. è quello di porre un limite alla indiscriminata efficacia della previsione contenuta nell'art. 160, ultimo comma, cod. pen., il quale, coerentemente con la radice storica del generale istituto della prescrizione, prevede che, una volta intervenuto un atto interruttivo del corso di essa - costituendo questo, in materia penale, l'espressione della perdurante volontà dell'ordinamento di perseguire colui che si ritiene essere il responsabile della violazione della norma precettiva ed è, pertanto, strumentalmente connesso all'esercizio dello jus puniendi - il termine prescrizionale debba riprendere a decorrere per un integrale periodo pari a quello originariamente stabilito, risultando così posto nel nulla il tempo nel frattempo già trascorso.

Onde contemperare, come accennato, il rigore di un siffatto principio - tale che, se applicato in condizioni di stretto automatismo normativo, esso comporterebbe la sostanziale imprescrittibilità di tutti i reati - con la esigenza del soggetto indagato (ovvero imputato) il quale, diversamente, vedrebbe, di fatto, costantemente riprendere ab initio il decorso del termine prescrizionale, con la sostanziale cancellazione pratica delle conseguenze della prescrizione, il legislatore ha posto un limite massimo di durata del termine per la prescrizione successivamente all'intervento di fattori interruttivi del suo corso.

Durata successiva all'intervento di tali fattori che è, peraltro, diversamente modulata in ragione della presenza o meno di elementi che possano giustificare - stante la gravità dell'allarme sociale derivante dalla commissione del reato da parte di soggetti aventi determinate caratteristiche - la diversa permanenza dell'interesse pubblico alla repressione del reato.

Sicché, per ciò che ora interessa - mentre nel caso ordinario siffatta permanenza non può prolungarsi oltre un termine pari a quello fisiologico, maggiorato di un quarto - ove il delitto sia stato commesso da soggetto cui è stata contestata e ritenuta la recidiva, tale interesse alla repressione del reato, stante, appunto, il maggiore allarme sociale che questo caso desta nei cittadini apparendo che il delitto sia stato commesso da chi già abbia dimostrato una certa propensione a delinquere, ed ancor più ove questa propensione sia altresì caratterizzata dalla specificità ovvero dalla presenza di un altro almeno dei fattori di cui al comma secondo dell'art. 99 cod. pen., la durata della fase prescrizionale successiva all'intervento di uno o più fattori interruttivi si può dilatare fino a comportare il prolungamento del complessivo periodo di ulteriore margine pari, con riferimento al caso che ora interessa, anche ai due terzi del termine fisiologico.

La autonomia concettuale della previsione normativa di cui al comma secondo dell'art. 161 cod. pen., rispetto a quella contenuta nell'art. 157, comma secondo cod. pen., emerge chiaramente ove si consideri che la dilatazione del termine massimo di prescrizione in presenza di fattori interruttivi, addirittura con il raddoppiamento di detto termine, è determinata non soltanto dalla ricorrenza della condizione di recidivo in capo all'agente, ma anche dalla ipotesi di dichiarazione relativa a costui di professionalità nel reato di cui all'art. 105, cod. pen.

Infatti tale dichiarazione, essendo successiva alla dichiarazione di abitualità nel reato, ivi compresa la abitualità nelle contravvenzioni, può, in linea di principio, anche prescindere dallo status di recidivo, essendo tale status necessariamente connesso alla pregressa commissione di delitti (peraltro non colposi) e non anche di contravvenzioni.

La dimostrata diversità delle rationes che sovraintendono alle diverse disposizioni di cui agli artt. 157, comma secondo, e 161, comma secondo, cod. pen. ben consentono, senza che sia in alcun modo vulnerato il principio del ne bis in idem sostanziale, la concorrente applicazione di essere, così come fatto dalla Corte di appello di Venezia nel caso ora in esame.

Per effetto di tale concorrente applicazione - la quale ha comportato la dilatazione dei tempi di prescrizione del reato commesso dall'odierno ricorrente sino alla complessiva durata di 16 anni ed 8 mesi - il reato, commesso dal ricorrente in data 31 dicembre 2003, si sarebbe prescritto solo il prossimo 31 agosto 2020.

Né sostanzialmente a diversa conclusione, mette conto precisare, si giungerebbe ove allo stesso reato si applicasse, in quanto più favorevole, come peraltro segnalato dalla stessa Corte lagunare, il regime prescrizionale previgente alla entrata in vigore della legge n. 252 del 2005.

Infatti in tal caso detto termine avrebbe avuto la durata di 15 anni, andando, pertanto, a scadere solo il 31 dicembre 2018.

Conclusivamente, il ricorso di Z. A., per le ragioni sopra esposte, deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.