Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 gennaio 2017, n. 3094

Tributi - Reati tributari - Omesso versamento IVA oltre la soglia stabilita dall’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000 - Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Polizza fideiussoria a garanzia del credito - Dissequestro - Esclusione

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino in data 23/03/2016 fu disposto il sequestro preventivo per equivalente su alcuni beni riconducibili a N.M. per un valore complessivo di 273.121,00 euro, in relazione ad un procedimento avente ad oggetto il delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzato a carico dello stesso M. per l'omesso versamento IVA in relazione al periodo d'imposta 2013.

2. Con ordinanza emessa in data 27/04/2016 il Tribunale del riesame di Avellino, pronunciandosi in sede di appello, confermò l'ordinanza predetta, riducendone l'originario importo nella misura di 241.427,71 euro.

A fondamento del rigetto dell'istanza di riesame reale il tribunale irpino rilevò l'impossibilità di esprimersi sulla dedotta carenza di elemento soggettivo.

3. Avverso la predetta ordinanza l'imputato propone, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, instando per l'annullamento del provvedimento gravato e per il dissequestro dei beni sottoposti al vincolo, all'uopo deducendo un unico, articolato motivo di censura, consistente, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella mancanza e contradditorietà e/o illogicità della motivazione.

Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che l'assenza dell'elemento soggettivo del reato incide sulla punibilità e, dunque, sulla possibilità di mantenere la misura cautelare, limitandosi a valutare la rilevanza del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000. In realtà, l'assenza di dolo dimostrerebbe che fin ab origine mancava il fumus commissi delicti. E che il dolo, nella specie, fosse mancante sarebbe dimostrato da una serie di elementi, quali: A) l'esiguità dello sforamento rispetto alla soglia massima di 250.000 euro prevista dall'art. 10-ter del D.L. 74/2000, pari a circa 23.000,00 euro, che avrebbe consentito di ricorrere ad attività e/o artifizi di natura commerciale, fiscale e contabile per riportare tale somma entro il range della legalità; B) l'intervenuta rateizzazione del debito erariale ed il puntuale adempimento delle obbligazioni dalla stessa originate; C) il fatto che il mancato versamento IVA afferisse al solo periodo impositivo del 2013, laddove se le intenzioni dell'indagato fossero state realmente distrattive, ben avrebbe potuto astenersi dal versare anche quelle relative agli anni precedenti ed agli anni successivi; D) la semplicità con cui i fondi sequestrati erano stati rinvenuti sui conti correnti intestati all'indagato e all'impresa, la quale dimostrerebbe l'assenza di una effettiva volontà di sottrarre gli importi all'erario.

Il Tribunale del riesame, nel rigettare la richiesta subordinata, afferente allo svincolo delle somme sequestrate previo rilascio di polizza fideiussoria da parte dell'indagato, avrebbe fatto riferimento alla impossibilità di estendere, in via analogica, l'applicazione di tale istituto al sequestro preventivo. Tale affermazione sarebbe, però, in contraddizione con l'affermazione secondo cui "... le ragioni del sequestro possono venir meno solo con il completamento del pagamento rateale concordato ...." e che ".... il pagamento delle rate può giustificare la richiesta di revoca parziale per un valore corrispondente al versato ...." individua come finalità del sequestro proprio quella di garantire l'adempimento erariale. E su tale premessa, il ricorrente sostiene che anche nel caso di sequestro preventivo dovrebbe esservi la possibilità di prestare una garanzia fideiussoria. Invero, il provvedimento cautelare adottato nel caso di specie - pur rivestendo il carattere formale del sequestro preventivo - avrebbe in realtà le caratteristiche e le finalità sostanziali del sequestro conservativo.

4. Con requisitoria scritta depositata in data 13/07/2016, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non potendosi riscontrare, nel provvedimento impugnato, alcuna omissione motivazionale riconducibile alla violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. ed anzi risultando evidenziati con puntualità, dal testo dell'ordinanza, tutti gli elementi di fatto sui quali è stata fondata l'esistenza sia del fumus commissi delicti, sia delle esigenze cautelari sottese al provvedimento adottato.

 

Considerato in diritto

 

1. Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o l'ordinanza emessa in sede di riesame in materia di misure cautelari reali può essere proposto, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, peraltro, ricorre violazione di legge anche nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, non presentando i requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato, venendo a mancare, in tale caso, un elemento essenziale dell'atto avuto riguardo all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Tale pacifico indirizzo interpretativo non è stato modificato dall'introduzione, al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., delle nuove disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, ad opera della legge 8 aprile 2015, n. 47, applicabili, in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 del cod. proc. pen. - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato soltanto ove la motivazione manchi o non contenga una autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 266789; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, dep. 23/08/2016, P.M. in proc. Elezi, Rv. 268113).

2. Sempre in premessa occorre ribadire che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, dep. 3/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, dep. 12/06/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, dep. 4/06/2007, Citarella, Rv. 236474).

3. Orbene, nel caso di specie deve innanzitutto escludersi l'assenza di motivazione.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha dato specificamente conto delle ragioni per le quali non potessero accogliersi le argomentazioni difensive concernenti la mancanza del dolo generico, ritenendo non fondate le deduzioni relative alla esiguità del superamento della soglia massima di punibilità, alla avvenuta adesione ad un piano di rientro prospettato dalla Agenzia delle Entrate, al regolare pagamento delle imposte negli anni precedenti e successivi, alla crisi economica nel settore.

Con motivazione articolata, pienamente logica e rispettosa dei principi, nella specie puntualmente richiamati, della giurisprudenza di questa Corte, il Collegio campano ha infatti posto in luce come il superamento della soglia determini la configurabilità quantomeno di un fumus del reato contestato, non potendo dunque ritenersi ictu oculi mancante l'elemento soggettivo per il solo fatto che il limite sia stato superato, peraltro, di ben 23.000 euro; come la crisi di impresa non giustifichi in alcun modo il mancato versamento delle imposte, avuto riguardo al meccanismo previsto per il pagamento dell'I.V.A., che presuppone la riscossione al momento della emissione della fattura e il correlato obbligo di accantonamento della somma in vista del successivo pagamento; che la rateizzazione del pagamento delle somme evase non fa venir meno le ragioni del sequestro, salvo il diritto alla riduzione del vincolo reale in misura corrispondente alle rate già versate (così Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, dep. 20/05/2015, Aumenta, Rv. 263409), né può ritenersi ictu oculi incidente sul dolo, trattandosi di misura adottata successivamente al perfezionamento dell'illecito; che la rateizzazione non impedisce l'adozione della misura ablativa ai sensi dell'art. 12- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, secondo quanto del resto ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di questa Sezione (v. Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, dep. 06/10/2016, Vitale, Rv. 268081; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, dep. 11/02/2016, Orsetto, Rv. 266038). Né potrebbe ovviamente ritenersi che l'elemento soggettivo del reato in contestazione sia manifestamente insussistente alla stregua del dato, in sé all'evidenza del tutto neutro, che l'agente abbia in precedenza assolto ai suoi obblighi tributari, atteso che, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere, del tutto irragionevolmente, che lo stato di incesuratezza fondi, di per sé, una sorta di presunzione di assenza di volontarietà di ogni contestata violazione della legge penale.

4. Quanto, poi, alla richiesta di rilascio della polizza fideiussoria, finalizzata a consentire la eventuale revoca del provvedimento ablativo per cessazione del periculum in mora, è appena il caso di rilevare che la funzione del sequestro preventivo, anche ove finalizzato alla confisca per equivalente, di sottrarre all'autore del reato il profitto dello stesso, impedendogli di continuare ad usufruirne. Invero, la previsione della sottoposizione a vincolo dei beni dell'autore dell'illecito attiene non tanto alla garanzia della posizione giuridica tutelata dalla norma incriminatrice, nella specie costituita dall'assolvimento delle obbligazioni tributarie nei confronti dell'erario, quanto piuttosto alla necessità di rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, dettati in materia di misure cautelari personali ma applicabili anche in materia di sequestro preventivo (così Sez. 3, n. 21271 del 7/05/2014, dep. 26/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, dep. 20/02/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 21931 del 16/05/2012, dep. 7/06/2012, Pmt in proc. Iacono, Rv. 253143; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 3/04/2012, Sartori, Rv. 252223).

Ne consegue, considerata l'evidente diversità di ratio tra le due forme di sequestro, preventivo e conservativo, l'impossibilità di addivenire, in relazione al primo, ad una estensione analogica delle norme dettate per il secondo, secondo quanto richiesto dalla difesa di M., atteso che l'eventuale prestazione di una qualche forma di garanzia del credito vantato dall'amministrazione finanziaria non vale, ovviamente, a soddisfare la ricordata esigenza cautelare.

Pertanto, secondo quanto affermato da questa stessa Sezione della Suprema Corte in casi analoghi, le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, proprio in quanto, diversamente opinando, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all'indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante (Sez. 3, n. 33587 del 19/06/2012, dep. 31/08/2012, Paulin, Rv. 253135; Sez. 6, n. 36095 del 1/07/2009, dep. 17/09/2009, Fezia, Rv. 244870).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.