Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 21 marzo 2017, n. 16

Programma di formazione dei revisori legali per l’anno 2017 - Equipollenza con la formazione erogata dagli Ordini territoriali

 

Il 15 marzo scorso è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.revisionelegale.iti la determina del Ragioniere Generale dello Stato con la quale è stato approvato e diffuso il programma di formazione dei revisori legali per l’anno 2017, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Il programma formativo è stato proposto dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali, nominato con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 7 dicembre 2016, di cui fanno parte anche rappresentanti di questo Consiglio Nazionale.

L'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la formazione continua dei revisori consiste nella partecipazione ai programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e l'attività formativa può essere svolta attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso organismi convenzionati, ovvero attraverso la partecipazione ad attività poste in essere da soggetti pubblici o privati previamente accreditati dal MEF.

L'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 prevede altresì che "l'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal MEF al programma annuale di aggiornamento professionale". In conseguenza della riconosciuta equipollenza "gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione".

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma definite Materie Gruppo A (NOTA 1) ). Gli altri 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle restanti materie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 39/2010 (nel programma definite Materie Gruppo B (NOTA 2)  e C (NOTA 3).

Sul sito del MEF si legge che saranno pubblicate, al più presto, anche le indicazioni per l'assolvimento degli obblighi formativi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2010. In attesa di tali indicazioni si segnala che la disciplina della formazione per i revisori legali non prevede il preventivo accreditamento dei singoli eventi, ma solo una verifica a posteriori tra i contenuti dell'evento e il programma annuale formativo del MEF.

Ai fini del riconoscimento della formazione già assolta dai nostri iscritti, per evitare che a posteriori un evento organizzato da un Ordine o da un Soggetto Autorizzato ai sensi dell'art. 9 del Regolamento FPC possa non essere ritenuto conforme al programma formativo annuale definito dal MEF, è opportuno che, fin da ora, nel definire i programmi degli eventi utili anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, gli Ordini ed i Soggetti Autorizzati si attengano quanto più possibile al contenuto descrittivo del programma annuale definito dal MEF.

Considerato, inoltre, che gli Ordini saranno chiamati a comunicare annualmente al MEF l'avvenuto assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei revisori iscritti nei propri albi, La invito a verificare che tutti gli iscritti al Suo Ordine abbiano già comunicato, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 139/2005, la loro eventuale iscrizione al Registro dei revisori legali.

Non appena saranno rese note dal MEF le ulteriori indicazioni per l'assolvimento degli obblighi formativi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, saranno prontamente fornite agli Ordini territoriali.

 

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Note:

(1) I temi affrontati nelle materie del Gruppo A sono riconducibili alle materie indicate nel raggruppamento C.2 "Revisione aziendale e controllo legale dei conti" dell'elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In particolare sono riconducibili alle materie: C.2.1 "Disciplina normativa del controllo legale dei conti"; C.2.2 "Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)"; C.2.3 "Analisi e valutazione dei sistema di controllo interno"; C.2.4 "Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese".

(2) I temi affrontati nelle materie del Gruppo B sono riconducibili ai seguenti raggruppamenti dell'elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: C.1 "Ragioneria generale ed applicata"; C.3 "Controllo di gestione e contabilità direzionale"; C.4 "Finanza".

(3) I temi affrontati nelle materie del Gruppo C sono riconducibili ai seguenti raggruppamenti dell'elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: D.2 "Diritto Privato"; D.3 "Diritto Commerciale"; D.4 "Diritto della crisi d'impresa"; D.7 "Diritto Tributario"; D.8 "Diritto del lavoro e della previdenza sociale"; C.10 "Gestione informatica dei dati aziendali"; D.9 "Diritto penale dell’economia"; B.4 "Antiriciclaggio"; D.6 "Metodi alternativi di risoluzione delle controversie".