Prassi - PREVINDAPI - Circolare 28 febbraio 2017, n. 37

Novita’ 2017 - Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro (0,50%) per i quadri superiori iscritti e non iscritti al previndapi

 

Nell’ambito del rinnovo del CCNL-2017-2019 la Confapi e la Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Quadro Superiore in servizio, da applicarsi fino la limite di € 90.000,00 annui.

In applicazione di tale previsione

1) PER I QUADRI SUPERIORI ISCRITTI - classi A, B e C - il nuovo contributo contrattuale integra il contributo attuale posto a carico del datore di lavoro e determinerà l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 3,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 90.000,00 euro annui; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 90.000,00 euro annui.

2) PER I QUADRI SUPERIORI NON ISCRITTI il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 90.000,00 euro annui dovrà essere versato con le modalità indicate nella presente circolare.

La modulistica per la corrispondenza tra l’azienda e il Fondo è reperibile sul sito www.previndapi.it - sezione modulistica - omonimi link.

Di seguito si riportano le indicazioni utili per la compilazione dei moduli e per altri adempimenti:

- Modulo di adesione individuale - Consente di richiedere l’iscrizione al Fondo.

- Modulo PREV/1 - E’ necessario per denunciare trimestralmente i dati relativi alla contribuzione da versare.

Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai quadro/i superiore/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.

Il modulo PREV/1 deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet - attraverso l’area riservata all’azienda del ns. sito - utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi.

L’azienda che ancora non è in possesso di USERID e PASSWORD, con cortese urgenza, è tenuta a richiederli al Fondo.

- Modulo lettera d’ordine bonifico bancario - Utile per ordinare alla propria banca il pagamento della contribuzione trimestrale. Le coordinate IBAN Previndapi sono riportate sulla lettera d’ordine del bonifico.

Accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico specifichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE PAGAMENTO, anch’esso riportato nello specifico riquadro della lettera d’ordine di bonifico, stampata dal servizio on-line.

- Modulo di comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro - L’azienda è tenuta a denunciare al Fondo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del mese successivo dall’evento con l’invio al Fondo del modulo in oggetto debitamente compilato e sottoscritto.

 

TERMINI E MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

PER I QUADRI SUPERIORI ISCRITTI

I contributi devono essere versati dall’azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell’anno successivo a quello corrente. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo

Per i quadri superiori neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.

 

PER I QUADRI SUPERIORI NON ISCRITTI

Si dovrà provvedere annualmente al pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF quadro superiore CF datore lavoro. Dopo l’avvenuto versamento, l’azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici e indirizzo di residenza del beneficiario di tale contributo.

Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860 presso VENETO BANCA SPA - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassalletto 2 - Roma

 

NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

I contributi al Fondo, destinati a previdenza complementare, devono essere calcolati, dall’azienda, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte cinque «CLASSI ISCRIZIONE» sotto elencate.

 

CLASSE ISCRIZIONE

DESCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

«A» iscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992.

Quadro superiore «Vecchio iscritto».

Nel limite del massimale retributivo di € 90.000,00, l'aliquota contributiva per l’anno 2017, a carico del quadro superiore, resta confermata al 3%; l’aliquota a carico azienda sale al 3,5%.

E’ confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R senza alcun limite di massimale.

Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il quadro superiore può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando.

«B» iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS).

Quadro superiore «Nuovo iscritto ante».

Nel limite del massimale retributivo di € 90.000,00, l'aliquota contributiva per l’anno 2017, a carico del quadro superiore, resta confermata al 3%; l’aliquota a carico azienda sale al 3,5%.

E’ confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale.

Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il quadro superiore può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando.

«C» iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data.

Quadro superiore «Nuovo iscritto post».

Nel limite del massimale retributivo di € 90.000,00, l'aliquota contributiva per l’anno 2017, a carico del quadro superiore, resta confermata al 3%; l’aliquota a carico azienda sale al 3,5%.

Per il quadro superiore di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

«X» iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R. .

Il Quadro superiore, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler trasferire al Previndapi il solo T.F.R. maturando.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Quadro superiore in servizio, da applicarsi fino la limite di € 90.000,00 annui.

«Z» iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R..

Conferimento tacito, al Previndapi, del solo T.F.R. maturando.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Quadro superiore in servizio, da applicarsi fino la limite di € 90.000,00 annui.

 

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al Previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto della aliquota minima 6,5% complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del quadro superiore.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.

 

INTERESSI DI MORA SU RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI

Le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze per il versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardato pagamento degli stessi, dovranno essere conteggiati i relativi interessi di mora nella misura di € 0,15 al giorno per ogni € 516,46 o frazione di contributo dovuto.

Tali interessi di mora saranno accreditati sulla posizione individuale del quadro superiore, a compensazione della minore capitalizzazione subita a causa del ritardato versamento contributivo.

 

COMUNICAZIONI

Si informa che la gestione assicurativa 2016 ha realizzato un rendimento per l'iscritto del 3,31%.

Per contattare telefonicamente il Fondo dalle ore 9,00 alle 17,00 (sabato escluso) i numeri sono: 06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445

 

Contribuzione ANNO 2017

 

CLASSI ISCRIZIONE

BASE DI CALCOLO

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA

CONTRIBUTO A CARICO QUADRO SUPERIORE

QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO

"A" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno. 3,50% 3,00% Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
"B" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno 3,50% 3,00% Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
"C" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno 3,50% 3,00% Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"X" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno Contributo contrattuale 0,50% --- Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"Z" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno Contributo contrattuale 0,50% --- Conferimento di tutto il T.F.R. maturando

 

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al Previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto della aliquota minima 6,5% complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del quadro superiore.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.

Rammentiamo che qualora il versamento annuo del contributo base (quota azienda + quota quadro superiore), superi il limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 - la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il quadro superiore comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. In merito è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito: "mancata deduzione contributi".