Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 marzo 2017, n. 7255

Verifica fiscale - Indagini bancarie - Avviso di accertamento - Processo verbale

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito di verifica fiscale effettuata a mezzo di indagini bancarie dalla Guardia di Finanza di Prato nei confronti della H.T. s.r.l., veniva redatto, in data 21.12.2000, processo verbale di constatazione con il quale si rilevavano, per l'anno di imposta 1999, pagamenti in favore dell'amministratore F.G. per complessive £ 47.694.734 ed in favore del commercialista rag. R. per complessive £ 23.315.417; nella dichiarazione 770 relativa all'anno di imposta 1999 era stato invece dichiarato come percipiente il solo rag. R. per compensi di £ 2.000.000 e ritenute di £ 400.000. L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base del suddetto processo verbale veniva impugnato dalla società contribuente, che eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione e contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa erariale.

La C.T.P. di Prato respingeva il ricorso.

Proposto appello dalla società contribuente, la C.T.R. della Toscana, con sentenza del 28.4.2010, in accoglimento del gravame, dichiarava l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

Il giudice di appello poneva a fondamento della decisione la sentenza della C.T.P. di Genova n. 368/1/2007, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da F.G. in proprio e, conseguentemente, annullato l'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 1999, sul rilievo che risultava ampiamente provato che la somma di £ 47.694.734 fosse da attribuire a rimborsi di spese e non a compensi inerenti l'attività di amministratore della società.

Contro la suddetta decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

F.G., in proprio e quale amministratore della H.T. s.r.l., ha presentato controricorso, senza patrocinio di difensore.

 

Considerato in diritto

 

1. Preliminarmente va dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 370, co. 2, e 365 c.p.c., l'inammissibilità del controricorso presentato personalmente da F.G., in proprio e quale amministratore della H.T. s.r.l., in quanto non sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

2. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, poiché la C.T.R., sul fatto decisivo e controverso rappresentato dalla corretta qualificazione delle somme prelevate dai conti bancari della società e destinate all'amministratore (compensi soggetti a ritenute oppure meri rimborsi spese), si era limitata a richiamare la sentenza favorevole ottenuta in primo grado dall'amministratore in proprio nel giudizio dallo stesso promosso avverso l'avviso di accertamento IRPEF del proprio reddito personale, senza illustrare neppure succintamente il percorso argomentativo della sentenza richiamata.

Il motivo è fondato.

Al riguardo, la C.T.R. ha così motivato: "In merito ai pagamenti all'amministratore unico Sig. G., meglio ancora prelievi sui conti della Società, sulla base e per effetto degli argomenti e prove sostenuti dallo stesso, è intervenuta in data 8/10/2007 sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n° 368/1/07 la quale, ritenendo ampiamente provato che la somma di L. 47.694.734 fosse da attribuire a rimborsi spese e non già a compenso di amministratore, accoglieva il ricorso proposto dal Sig. G. in data 9/3/2006 e annullava l'avviso di accertamento IRPEF anno 1999".

E' di tutta evidenza che tale motivazione, per come formulata, non consente di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione, in quanto la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, ma deve essere «autosufficiente», riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica (in termini, Cass. [ord.], sez. VI, 08-01-2015, n. 107).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., sul rilievo che la sentenza n. 368/1/2007 della C.T.P. di Genova non poteva ritenersi vincolante, in quanto concerneva parti diverse e non era passata in giudicato.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere la C.T.R. apoditticamente ritenuto fondate le asserzioni della società contribuente, senza evidenziare le ragioni e gli elementi di prova posti a base del proprio convincimento.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Va, anzitutto, osservato che nel giudizio definito con sentenza n. 368/1/2007 dalla C.T.P. di Genova è parte F.G. in proprio, mentre nel presente giudizio è parte la H.T. s.r.l., sicché, non sussistendo identità di parti, non può essere riconosciuto alcun valore vincolante alla pronuncia emessa dalla commissione provinciale, che non risulta del resto passata in giudicato.

Si rileva, poi, che la sentenza impugnata, oltre a richiamare, nei termini indicati in sede di esame del primo motivo di ricorso, la più volte menzionata decisione della C.T.P. di Genova, si limita a riassumere la tesi sostenuta dall'amministratore della H.T. s.r.l., secondo cui i pagamenti dallo stesso ricevuti non erano compensi inerenti l'attività di amministratore della società, bensì semplici rimborsi di spese dallo stesso sostenute nell'espletamento di tale attività, mentre le somme corrisposte al commercialista rag. R. costituivano la provvista per il pagamento delle ritenute d'acconto effettuate dalla società su fatturazioni relative al dicembre 1998. Siffatta motivazione è, all'evidenza, del tutto insufficiente, essendosi la C.T.R. limitata a recepire le deduzioni formulate dall'appellante, senza sottoporle al necessario vaglio critico, sulla base delle contestazioni formulate dall'Ufficio, impedendo così ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del proprio convincimento.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.