Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 maggio 2017, n. 12658

Tributi - ICI - Immobili - Attività agricola ed agrituristica - Accertamento - Riscossione - Mancato versamento - Notifica

 

Rilevato che

 

1. Il Comune dell'Aquila propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 25/10/12 del 18 giugno 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell'Aquila, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato a C.S. per mancato versamento lci 2003.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli immobili rurali posseduti dal S., ancorché iscritti in categoria catastale diversa da A6 e D10, fossero esenti da Ici; perché asserviti all'esercizio di attività agricola ed agrituristica (art. 23, co. 1 bis., d.l. 207/08 conv. l. 14/09).

Resiste con controricorso il S..

Il Procuratore Generale ha concluso per l'improcedibilità del ricorso per mancata allegazione di copia autentica della sentenza di appello notificata.

2. Il ricorso è improcedibile.

Si rileva infatti che la parte ricorrente - pur dopo aver dato atto, in ricorso, dell'avvenuta notificazione ad essa (in data 8.7.13) della sentenza impugnata - non ha depositato, come sarebbe stato suo onere ex art. 369, 2^ co., n. 2) cpc, copia autentica della stessa con la pertinente relata di notificazione.

Si tratta di incombente finalizzato alla verifica della tempestività del ricorso per cassazione mediante osservanza del termine 'breve' di impugnazione ex art. 325 2^ co. cpc e, con essa, al riscontro dell'eventuale formazione del giudicato interno; circostanza, quest'ultima, di rilievo pubblicistico.

Ciò dà conto del perché la mancata allegazione debba essere riscontrata anche d'ufficio dal giudice, e - trattandosi appunto di materia non disponibile - pur in assenza di contestazione di tempestività del ricorso ad opera della controparte intimata. Inoltre, tale allegazione in copia autentica non ammette equipollenti, trattandosi di incombenza la cui prova deve essere necessariamente fornita secondo le modalità documentali indicate - per ragioni di certezza, immediatezza e decisività dimostrativa - direttamente dalla legge (Cass. SSUU 9005/09; tra le altre: Cass. nn. 6712/13; 14207/15; 9987/16; 16498/16).

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della parte ricorrente che ha dato causa alla rilevata improcedibilità.

 

P.Q.M.

 

- dichiara improcedibile il ricorso;

- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.