Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2016, n. 17221

Tributi - IRAP - Avvocato - Rimborso - Presupposto - Assenza di autonoma organizzazione - Valutazione in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento della soglia minima di personale impiegato

In fatto

Il contribuente ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non spettante il rimborso dell'IRAP relativamente alle annualità 2007/2010; la CTR, in particolare, ha evidenziato che la contribuente, di professione avvocato, non aveva dimostrato l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, risultando dagli atti di causa che la stessa aveva erogato compensi a terzi, utilizzato beni strumentali e, negli anni 2008/2010, pagato canoni di locazione.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

 

In diritto

 

1. Il secondo motivo, logicamente preliminare rispetto agli altri, con il quale si deduce la violazione del giudicato esterno per non avere la C.T.R. considerato che, per lo stesso contribuente, per altre annualità, con sentenza passata in giudicato, era stata esclusa la sussistenza dell’autonoma organizzazione, è infondato.

Questa Corte, invero, ha precisato che "la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d'imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni" (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un'altra annualità, (Cass. 22941/2013).

2. Gli altri motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, con i quali ci si duole di omessa valutazione delle prove documentali offerte nonché della violazione dell’art. 2 d.lgs 446/97 e dell’omesso esame di fatto decisivo, sono invece fondati.

Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che "con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 - , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

La C.T.R., desumendo la sussistenza di autonoma organizzazione solo sulla base della presenza di "compensi a terzi" dell’utilizzo di beni strumentali e del pagamento di canoni di locazione (elementi questi non decisivi ai fini della sussistenza del presupposto impositivo), ha omesso la necessaria valutazione in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento della detta soglia minima.

3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso, respinto il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.