Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 28 dicembre 2016

Trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Ispettorato nazionale del lavoro

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai fini della prima attuazione delle previsioni di cui all’articolo 22, comma 4, e 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, il presente decreto disciplina il trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato: Ministero) all’Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito denominato: Ispettorato):

a) del personale individuato all’articolo 2;

b) delle risorse finanziarie afferenti al relativo trattamento economico, fondamentale e accessorio;

c) delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento;

d) dei beni strumentali.

2. E’, altresì, individuata la data di avvio dell’operatività dell’Ispettorato e di contestuale cessazione dell’attività della Direzione generale per l’attività ispettiva, nonché delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro del Ministero.

Articolo 2

(Trasferimento del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Ispettorato)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, è trasferito all’Ispettorato, come da tabella 1 allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, il personale di seguito individuato:

a) il personale dirigenziale di ruolo del Ministero, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, ad esclusione di quello al quale, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa ed il buon andamento dell’amministrazione, sia stato conferito, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo incarico dirigenziale presso le strutture centrali del Ministero ovvero presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 3 e 5, del D.P.C.M. 13 aprile 2016, entro i limiti delle dotazioni organiche complessivamente risultanti all’esito della riorganizzazione dello stesso Ministero e dell’attivazione dell’ANPAL;

b) il personale non dirigenziale di ruolo di cui al medesimo articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D.P.C.M. 23 febbraio 2016.

2. Il personale oggetto delle procedure relative alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui al citato articolo 22, comma 1, lettera g), del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all’Ispettorato con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro e, comunque, non prima del 1° gennaio 2017.

Articolo 3

(Trasferimento delle risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale)

1. In sede di prima attuazione, sono assegnate all’Ispettorato, con effetto dal 1° gennaio 2017, le risorse finanziarie individuate nei capitoli dei programmi di spesa 26 "Politiche per il lavoro", missione 26.9 "Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro" e 26.11 "Servizi territoriali del lavoro", di cui all’allegata tabella A "Spese di personale", che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme rimaste da pagare al termine dell’esercizio finanziario 2016 relative al trattamento economico fondamentale spettante al personale trasferito all’Ispettorato sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero, ai capitoli di spesa destinati all’Ispettorato.

3. Le somme relative ai residui perenti risultanti al termine dell’esercizio finanziario 2016, relative al trattamento economico fondamentale spettante al suddetto personale sono reiscritte, su richiesta del Ministero, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sullo stato di previsione dello stesso Ministero sui medesimi capitoli di spesa destinati all’Ispettorato.

Articolo 4

(Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, in sede di prima attuazione, sono trasferite all’Ispettorato le risorse finanziarie individuate nei capitoli dei programmi di spesa 26 "Politiche per il lavoro", missione 26.9 "Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro" e 26.11 "Servizi territoriali del lavoro" di cui all’allegata tabella B "Spese di funzionamento", che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2016, afferenti alle spese di funzionamento attribuite per competenza all’Ispettorato, sono assegnate e reiscritte, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero, sui capitoli di spesa destinati all’Ispettorato.

Articolo 5

(Data di operatività dell’Ispettorato e di contestuale cessazione della Direzione generale per l’attività ispettiva e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e disposizioni finali)

1. La data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato è individuata al 1° gennaio 2017.

2. Dalla medesima data cessano le attività della Direzione generale per l’attività ispettiva e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro del Ministero.

3. Con effetto e secondo le modalità indicate in apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero e l’Ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 24 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, è avviata l’attività istituzionale dell’Ispettorato.

Articolo 6

(Trasferimento delle risorse finanziarie relative ai beni strumentali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, in relazione al personale transitato, sono trasferiti i beni mobili strumentali in dotazione al Ministero e al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro per il valore iscritto in patrimonio, comprensivo del relativo ammortamento. Fino al perfezionamento dei relativi atti di trasferimento dei beni questi saranno utilizzati in regime di comodato d’uso.

2. L’individuazione analitica dei beni mobili da trasferire avviene sulla base di apposito verbale, corredato del buono di scarico, redatto e sottoscritto dai consegnatari, cedente e cessionario delle Amministrazioni interessate. Tale verbale costituisce titolo di discarico dalle scritture patrimoniali dello Stato e per la conseguente assunzione in consistenza da parte del l’Ispettorato. Gli uffici dei consegnatari danno atto della presa in carico dei beni strumentali trasferiti, apportando le relative variazioni alla consistenza patrimoniale nelle proprie scritture contabili, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Gli effetti del trasferimento dei beni di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio 2017.

3. Alla medesima data del 1° gennaio 2017, l’Ispettorato subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

2. Con successivi decreti, da emanare ai sensi dell’articolo 22, comma 4, e dell’articolo 23 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, è trasferito il restante personale previsto dalla medesima disposizione ed integrato il trasferimento delle relative risorse economiche riferite al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché alle spese di funzionamento e ai beni strumentali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere apportate, altresì, eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente decreto, nonché ulteriori integrazioni o variazioni alle risorse economiche dallo stesso individuate.

4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.