Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2017, n. 6719

Accertamento - Studi di settori - Maggiori ricavi - Rideterminazione

 

Fatto

 

Con l'impugnata sentenza n. 45/44/13 depositata il 21 marzo 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pronunciando sull'appello proposto da T.T. S.r.l. - in riforma della decisione n. 45/01/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio - dichiarava totalmente infondata <<la pretesa tributaria fatta valere con l'avviso di accertamento>> n. T9Y030100178/2011 con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi ammontanti a € 39.900,00 anno d'imposta 2006 in applicazione del corrispondente studio di settore.

La CTR - dopo aver ritenuto inter partes pacifico <<che nel caso di specie utilizzando lo studio di settore più evoluto la rideterminazione dei maggiori ricavi perveniva alla misura di € 3.078,00>> - spiegava la propria decisione con l'osservazione per cui <<la enunciazione dell'ufficio di una impossibilità di applicazione dello studio più recente, perché provocherebbe una situazione di non normalità economica con riferimento al costo per carburanti e lubrificanti, non era verifica bile > >. L'ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

 

Diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato <<Motivazione apparente. Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1002 n. 546 (ndr artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), e violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4>> - l'ufficio deduceva che la CTR era incorsa nel denunciato vizio motivazionale per non aver esposto <<l'iter logico seguito>>.

Il motivo è infondato perché la CTR ha invece chiaramente motivato il giudizio di totale infondatezza della <<pretesa tributaria>> sia perché in applicazione dello studio di settore <<più evoluto>> lo scostamento dal dichiarato sarebbe stato di gran lunga inferiore, sia perché non poteva essere in alcun modo verificata la correttezza dell'affermazione fatta dell'ufficio secondo cui il ridetto <<più evoluto>> studio di settore non poteva trovare applicazione in quanto avrebbe dato luogo ad <<una situazione di non normalità economica>>.

2. Con il terzo motivo di ricorso - da esaminarsi preventivamente in ragione della sua priorità logico giuridica e rubricato <<Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 600/73, art. 39 e della I. n. 549 del 1995, art. 3 e dell'art. 2697 c.c. sul principio dell'onere della prova, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>> - l'ufficio deduceva che la CTR era incorsa in una errata applicazione dell'onere della prova per non avere <<tenuto conto che gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico matematiche, consentivano di stimare i ricavi>>.

Il motivo è infondato perché la CTR, peraltro in modo conforme alla giurisprudenza della corte (Cass. sez. un. n. 26635 del 2009; Cass. sez. trib. n. 23554 del 2015), ha invece proprio ritenuto applicabili le presunzioni sull'ammontare dei ricavi che discendevano dallo studio di settore <<più evoluto>>, ciò particolarmente laddove la CTR ha in effetti rilevato che le dette presunzioni conducevano ad uno scostamento assai meno significativo.

3. Con il secondo motivo di ricorso - rubricato <<Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.p.r. 546/92, in relazione all'art. 360 c.p.c. primo comma, n. 4)>> - l'ufficio deduceva che la CTR era incorsa in errore per aver semplicemente <<annullato l'atto impositivo>> senza invece determinare il maggior imponibile <<nella corretta misura>>.

Il motivo è fondato atteso che il giudizio tributario è di <<impugnazione merito> - secondo il noto sintagma - con la conseguenza che l'accertamento che non deve annullarsi per vizi di forma impone alla commissione di accertare comunque l'ammontare del tributo dovuto (Cass, sez. trib. n. 13294 del 2016; Cass. sez. trib. n. 19750 del 2014). E, da tale punto vista, è utile rammentare che era stata la stessa CTR ad aver in pratica ritenuto attendibile lo scostamento <<di € 3.078,00>> discendente dall'applicazione dello studio di settore <<più evoluto>>.

4. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l'impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.