Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 novembre 2017, n. 26635

Riscossione - Accertamento - Cessione di quota di proprietà di terreno edificabile - Plusvalenza - Maturazione al momento della vendita del terreno - Tassazione - art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, t.u.i.r. - Applicabilità

 

Fatti di causa

 

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, depositata il 19 febbraio 2010, con la quale, in accoglimento del ricorso di V.F., in riforma della decisione di primo grado, è stato annullato l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2004, era stata recuperata a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di quota di proprietà di terreno edificabile, pervenuta al contribuente per successione ereditaria.

2. Il giudice di appello escludeva che, nella fattispecie, fosse ravvisabile l'intento speculativo del venditore - ritenuto condizione per l'assoggettamento all'imposta - trattandosi di terreno che, al momento in cui era pervenuto pro-quota per successione al contribuente, era soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta.

3. Resiste con controricorso il contribuente.

 

Ragioni della decisione

 

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è tempestivo, essendo stato consegnato il piego per la spedizione a mezzo del servizio postale il 6 aprile 2011, ultimo giorno utile. Difatti, la sentenza impugnata - non notificata alla controparte - è stata pubblicata il 19 febbraio 2010, sicché il termine di un anno e quarantasei giorni, considerato il periodo feriale di sospensione dei termini, scadeva il 6 aprile 2011.

Si osserva, inoltre, che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all'ufficio postale (ex multis, Cass. civ., sez. III, 07-05-2014, n. 9861).

2. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, t.u.i.r., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la plusvalenza fosse maturata al momento della successione e non al momento della vendita.

Il ricorso è fondato.

La C.T.R. è giunta all'accoglimento dell'appello del contribuente sul rilievo che il bene al predetto pervenuto in successione pro quota fosse soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta, sicché doveva nella specie escludersi l'intento speculativo del contribuente, ritenuto dal giudice di appello condizione per l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza.

L'iter logico giuridico seguito dalla sentenza impugnata è manifestamente errato. Non essendo controverso tra le parti che il terreno era divenuto edificabile dopo l'acquisto per successione e prima della vendita, risulta di tutta evidenza che la plusvalenza è maturata al momento della vendita del terreno. Nella specie, difatti, trova applicazione il disposto dell'art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, t.u.i.r., in forza del quale sono soggette a tassazione «in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.