Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27088
Tributi - ICI - Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo - Decadenza - Termine biennale ex art. 12, D.Lgs. n. 504 del 1992 - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza
Ritenuto
che la controversia concerne l'impugnazione proposta da G. e F. T., comproprietari di un fabbricato costituito da più unità immobiliari, sito in Comune di Pescate, avverso le cartelle di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni dal 1993 al 1998, le quali facevano seguito ad avvisi di accertamento e liquidazione emessi dal predetto Comune, i quali erano stati fatti oggetto di separata impugnazione, conclusasi con esito parzialmente favorevole per i contribuenti, controversia peraltro a sua volta pregiudicata dalla opposizione proposta dai medesimi contribuenti avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, preso a riferimento per il calcolo della base imponibile;
che l'adita CTP di Lecco, accogliendo le ragioni dei contribuenti, dichiarava decaduto l'Ente impositore dalla potestà di riscuotere coattivamente degli importi di cui agli avvisi di accertamento, per mancato rispetto del termine biennale previsto dall'art. 12, D.lgs. n. 504 del 1992, e la CTR della Lombardia, con la sentenza n. 100/1/12, depositata il 18/6/2001, accogliendo - per quanto di ragione - l’appello del Comune di Pescate, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo invece "le cartelle impugnate compatibili con i termini di cui all'art. 12, D.lgs. n. 504 del 1992", non potendo le stesse "essere emesse nel giusto in quanto era in discussione l'importo delle rendite catastali";
che contro la sentenza, i contribuenti propongono ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il Comune, mentre Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto attività difensiva;
Considerato
che con il motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 504 del 1992 (ratione temporis applicabile), in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, giacché il Giudice di appello ha erroneamente ritenuto che il termine biennale di decadenza previsto dalla richiamata disposizione decorre non dalla notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione dell'imposta, atti prodromici alle cartelle esattoriali impugnate, ma dal passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Lombardia n. 38/31/09, divenuta definitiva il 28/7/2009, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto i ricorsi dei contribuenti avverso i predetti avvisi, agli stessi notificati a mezzo lettera raccomandata spedita dal Comune il 12/12/2000, e ricevuta il 4/1/2001, cosicché il ruolo avrebbe dovuto essere formato, e reso esecutivo, non oltre il 31 dicembre 2003, e cioè entro il "secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente", mentre il ruolo n. 2010/002078 è stato trasmesso dal Comune, all'Agente della Riscossione Equitalia Esatri s.p.a, soltanto il 5/2/2010;
che il motivo è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate;
che, giova premettere in fatto, il Comune di Pescate, a seguito di attribuzione della rendita, da parte dell'ufficio Tecnico Erariale, agli immobili di proprietà dei ricorrenti, emise, e notificò (il 4/1/2001) a questi ultimi, gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI per gli anni dal 1993 al 1998, che i contribuenti subito impugnarono, ed il relativo giudizio venne sospeso in appello, per pregiudizialità, in attesa della definizione dell'ancora pendente giudizio di opposizione al provvedimento di attribuzione della rendita, intentato dai medesimi contribuenti - conclusosi con l'attribuzione della classe 2 per le unità immobiliari inserite in categoria A/3 -, e poi riassunto e deciso dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 38/31/09, divenuta definitiva il 28/7/2009, di accoglimento parziale del ricorso dei contribuenti, avuto riguardo all'esito - in parte positivo - della causa pregiudicante, e di conferma per il resto degli avvisi impugnati; che, essendo rimaste inadempiute le intimazioni di pagamento, il Comune procedette alla formazione del ruolo, reso esecutivo e trasmesso, in data 5/2/2010, all'Agente della Riscossione Equitalia Esatri s.p.a., per l'avvio della fase di riscossione degli importi dovuti a titolo di ICI, sanzioni ed interessi, in danno dei contribuenti, ai quali furono notificate il 30/4/2010 le cartelle di pagamento delle quali qui si discute; che la ratio decidendi della sentenza impugnata si incentra proprio sulla ritenuta impossibilità per l'Ente impositore di avviare la fase di riscossione coattiva dell'imposta, non esigibile fin tanto che "era in discussione l'importo delle rendite catastali", ed in tale prospettiva, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del temine decadenziale di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 504 del 1992, assume rilievo decisivo il momento del "passaggio in giudicato della sentenza che ha definito le rendite catastali" delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Pescate;
che, secondo la CTR, la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata in data 30/4/2010, sarebbe tempestiva in quanto il termine decadenziale biennale di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 504 del 1992, entro il quale doveva essere formato il ruolo, dopo che "l'avviso di liquidazione e/o l'avviso di accertamento erano stati notificati al contribuente", era rimasto sospeso per effetto della iniziativa assunta dai fratelli T., i quali avevano posto in discussione "l'importo delle rendite catastali", dovendosi considerare le "sospensioni come richieste ed accordate nel corso dei processi, pregiudizievoli alla formazione del ruolo"; che, tuttavia, la tempestività della notifica delle cartelle esattoriali impugnate discende dall'applicazione dell'art. 1 della I. n. 296 del 2006, che ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 504 del 1992, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo, che si applicano, secondo quanto indicato dalla norma transitoria contenuta nel comma 171 del suddetto art. 1, anche a quelle ipotesi in cui sia già intervenuta la notifica dell'accertamento o del ruolo ed il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della citata legge (Cass. n. 13066/2017, n. 10958/2011); che, infatti, come questa Corte ha avuto modo di precisare la "L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, ha riordinato la disciplina dei tributi locali stabilendo, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12, che gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento ed i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo; che il comma 171 del medesimo art. 1 sopra citato ha poi previsto l'applicabilità delle cennate disposizioni "anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge"; che avuto riguardo al tenore letterale ed al significato delle parole usate, deve ritenersi che con esse il Legislatore abbia voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurite, dettando così una disciplina destinata a valere anche per il passato e cioè pure per quei casi in cui fosse già intervenuta la notificazione dell'accertamento o del ruolo ed il contribuente li avesse impugnati, instaurando al riguardo un giudizio non ancora concluso al momento di entrata in vigore della legge," (Cass. n. 10958/2011 citata); che le cartelle, nella specie, sono state comunque notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli accertamenti sono divenuti definitivi (28 luglio 2009), essendo passata in giudicato la sentenza n. 38/31/09 della CRT della Lombardia innanzi ricordata, e la Corte di Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, a norma dell'art 384 comma 4, c.p.c., quando l'errore riscontrato sia in iudicando e non in procedendo, il dispositivo sia conforme al diritto, e la sostituzione della motivazione sia solo in diritto, e non involga alcuna indagine o valutazione di fatto, ed infine, la sostituzione non importi violazione del principio dispositivo, cioè una pronunzia su eccezioni non proposte dalle parti e non rilevabili d'ufficio;
che alla reiezione del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'intimato Comune costituito;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente giudizio lite, liquidate in Euro 2.300,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed gli accessori di legge.