Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 aprile 2018

Modifiche al d.m. 4 gennaio 2017 - Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "legge n. 208/2015": la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" relativamente ai commi da 98 a 108 dell’articolo 1;

b) "decreto-legge n. 243/2016": il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

c) "PON": il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR;

d) "decreto 29 luglio 2016": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, recante l’assegnazione di risorse del PON alla misura credito d’imposta;

e) "decreto 4 gennaio 2017": il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2017;

f) "decreto 9 agosto 2017": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, recante modifiche al decreto 29 luglio 2016;

g) "circolare 3 agosto 2016": la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 3 agosto 2016;

h) "circolare 13 aprile 2017": la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 13 aprile 2017;

i) "provvedimento 14 aprile 2017": il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017;

l) "provvedimento 29 dicembre 2017": il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017;

m) "Regolamento di esenzione": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

n) "Regolamento n. 1303/2013": il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

o) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

p) "credito d’imposta": il credito d’imposta per gli investimenti delle piccole e medie imprese nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni;

q) "regioni meno sviluppate": le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

r) "regioni in transizione": le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;

s) "PMI beneficiarie": le piccole e medie imprese, come definite all’allegato 1 del Regolamento di esenzione, che hanno già ricevuto l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate; sono escluse dalle PMI beneficiarie le imprese aventi ad oggetto le attività economiche di cui alla sezione A della classificazione ATECO 2007;

t) "ambiti di specializzazione intelligente": gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016, elencati nell’allegato al decreto 29 luglio 2016;

u) "comunicazione": la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta presentata dalle PMI beneficiarie utilizzando l’apposito modello di comunicazione predisposto dall’Agenzia delle entrate e trasmessa dalla stessa Agenzia al Ministero a seguito dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta;

v) "investimenti": gli investimenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 99, della legge n. 208/2015 facenti parte di un progetto di investimento;

z) "progetto di investimento": l’insieme degli investimenti aventi le caratteristiche di progetto di investimento iniziale così come definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento di esenzione;

aa) "delocalizzazione" il trasferimento, come definito dall’articolo 2, "Definizioni", del Regolamento di esenzione, modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1084, della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

 

Art. 2

Finalità e ambito operativo

 

1. Il presente decreto disciplina la procedura di ammissione alle risorse del PON dei progetti di investimento delle PMI beneficiarie a seguito delle modifiche introdotte alla misura credito d’imposta dall’articolo 7-quater del decreto-legge n. 243/2016, dal provvedimento 14 aprile 2017 e dal provvedimento 29 dicembre 2017.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati dalle PMI beneficiarie a decorrere dalla data del 1° marzo 2017. La data di effettuazione degli investimenti è determinata secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della circolare 3 agosto 2016.

3. I progetti di investimento che comprendono esclusivamente investimenti effettuati precedentemente al 1° marzo 2017 restano disciplinati da quanto disposto dal decreto 4 gennaio 2017, salvo quanto previsto:

a) dal comma 5 del presente articolo relativamente agli investimenti effettuati nella regione Sardegna;

b) dall’articolo 5 del presente decreto riguardo agli adempimenti delle PMI beneficiarie.

4. In caso le PMI beneficiarie abbiano presentato la comunicazione all’Agenzia delle entrate in data precedente all’emanazione del provvedimento 14 aprile 2017, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo invio da parte delle PMI beneficiarie all’Agenzia delle entrate della comunicazione rettificativa di cui al paragrafo 2.2 della circolare 13 aprile 2017.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto della modifica apportata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, sono ammissibili al PON i progetti di investimento effettuati nell’intero territorio della regione Sardegna.

6. Ai progetti di investimento effettuati nell’intero territorio della regione Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 si applicano le disposizioni di cui al decreto 4 gennaio 2017.

 

Art. 3

Valutazione di ammissibilità alle risorse del PON

 

1. Ai fini della valutazione di ammissibilità al PON, i progetti di investimento sono sottoposti all’istruttoria del Ministero prevista dall’articolo 4 del decreto 29 luglio 2016. L’istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

b) valutazione dei progetti di investimento relativamente alle caratteristiche di innovatività e alla coerenza con gli ambiti di specializzazione intelligente.

2. La verifica di ammissibilità di cui al comma 1, lettera a), è volta a riscontrare che i progetti di investimento, secondo quanto dichiarato dall’impresa nella comunicazione, risultino:

a) non ultimati al momento della presentazione della comunicazione. La sussistenza di tale requisito è accertata con riferimento a quanto indicato al campo 7 "Data fine investimento", sezione II, del quadro A della comunicazione;

b) di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). La sussistenza di tale requisito è accertata con riferimento a quanto indicato al campo 1 "Investimento complessivo", sezione I, del quadro A della comunicazione;

c) riguardanti tutte le attività economiche, a eccezione di quelle di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca);

d) realizzati o da realizzare nelle regioni meno sviluppate e nelle zone assistite delle regioni in transizione.

3. Il Ministero, per i soli progetti di investimento per i quali le attività di verifica di ammissibilità di cui al comma 2 si sono concluse con esito positivo, svolge le attività di valutazione di cui al comma 1, lettera b), riscontrando che:

a) il progetto di investimento sia in grado di implementare processi produttivi coerenti con gli ambiti di specializzazione intelligente. A tal fine sono esaminate:

1) le informazioni riportate nel campo "Codice attività", sezione I, del quadro B della comunicazione, in merito all’attività svolta dall’impresa beneficiaria nella struttura produttiva in cui si realizza il progetto di investimento, e nel campo "Tipologia Progetto", sezione II, quadro A della comunicazione;

2) la coerenza tra il progetto di investimento di cui al quadro A, sezione IV "Descrizione del progetto di investimento" della comunicazione e uno o più degli ambiti di specializzazione intelligente;

b) il progetto di investimento di cui al quadro A, sezione IV "Descrizione del progetto di investimento" della comunicazione sia caratterizzato, anche parzialmente, dalla presenza di immobilizzazioni rientranti tra gli investimenti innovativi elencati nell’allegato n. 1, coerentemente con quanto indicato nel quadro B, sezione III, righi da B24 a B28 della comunicazione.

 

Art. 4

Provvedimento di utilizzo delle risorse del PON

 

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 29 luglio 2016 e con riferimento alle PMI beneficiarie per le quali l’attività istruttoria di cui all’articolo 3 si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all’adozione e alla trasmissione alla PMI beneficiaria, tramite posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON, recante:

a) l’importo, a valere sulle risorse del PON, del credito d’imposta;

b) l’indicazione della struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento;

c) gli obblighi della PMI beneficiaria, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse PON;

d) le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse, ai sensi dell’articolo 7 del decreto 29 luglio 2016.

 

Art. 5

Adempimenti della PMI beneficiaria

 

1. A seguito della realizzazione dei progetti di investimento oggetto del provvedimento di utilizzo di cui all’articolo 4, la PMI beneficiaria è tenuta a rendicontare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto 29 luglio 2016 e secondo le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste nella comunicazione ed effettivamente sostenute, utilizzando il modulo "Dichiarazione di spesa" di cui all’allegato n. 2.

2. Alla dichiarazione di spesa di cui al comma 1 la PMI beneficiaria deve allegare:

a) copia delle fatture di acquisto, i cui originali devono riportare il timbro ovvero la dicitura: "Spesa di € ____ rendicontata, ai fini dell’utilizzo delle risorse del PON IC 2014-2020, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 del ...". In alternativa, la predetta dicitura può essere riportata nelle causali dei pagamenti, purché sia indicato il riferimento al corrispondente titolo di spesa. Relativamente alle spese sostenute in data antecedente all’emanazione del presente decreto, la PMI beneficiaria che non possa apporre il timbro sull’originale delle fatture di acquisto o sulla causale dei pagamenti deve riportare l’elenco delle fatture di acquisto oggetto di agevolazione nella nota integrativa allegata al primo bilancio successivo all’emissione delle fatture stesse. Nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, deve essere allegata la documentazione di spesa attestante l’effettivo pagamento dei canoni;

b) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, RIBA ovvero assegno bancario non trasferibile e copia del relativo estratto conto;

c) dichiarazione liberatoria dei fornitori, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, attestante anche il requisito di novità dei beni come definito nella circolare 3 agosto 2016, paragrafo 3;

d) nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia del relativo contratto;

e) copia del modello di pagamento unificato F24 relativo al credito d’imposta ammesso alle risorse PON e utilizzato in compensazione secondo le modalità previste dal paragrafo 6 della circolare 3 agosto 2016;

f) copia del registro dei beni ammortizzabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero registro IVA acquisti), dal quale si evinca l’annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del progetto di investimento acquisite;

g) per le imprese non costituite in forma di società di capitali, copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti all’avvio dell’investimento;

h) quadro riassuntivo dell’investimento, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4, recante la descrizione:

1) dell’attività produttiva oggetto del progetto di investimento realizzato e delle motivazioni per cui il progetto è ascrivibile ad uno o più ambiti di specializzazione intelligente, secondo quanto indicato dalla PMI beneficiaria nella sezione III "Ambito attività" o nella sezione IV "Descrizione del progetto di investimento" del quadro A della comunicazione, con specifico riferimento ad uno dei sotto-ambiti di attività indicati nell’allegato al decreto 29 luglio 2016;

2) delle caratteristiche tecnico-produttive delle immobilizzazioni materiali acquisite, della funzionalità di ciascuna di esse rispetto al progetto di investimento realizzato e, laddove pertinente, delle motivazioni relative alla riconducibilità dei singoli beni alle tipologie di cui all’allegato n. 1 al presente decreto indicate nei righi da B24 a B28 del quadro B, sezione III della comunicazione;

i) per i soli progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore della PMI beneficiaria, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5, relativa agli importi degli ammortamenti di beni strumentali ubicati presso la struttura produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato, ascrivibili alle medesime categorie di beni di investimento acquisiti prima del 1° marzo 2017 in cui è articolato il progetto di investimento realizzato, che siano stati dedotti nel periodo d’imposta di acquisizione dei beni stessi.

3. La dichiarazione di spesa di cui al comma 1 deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale della PMI beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 24 del "Codice dell’amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, deve essere allegata copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero da parte della PMI beneficiaria:

a) entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ognuno degli esercizi in cui la PMI beneficiaria ha sostenuto le spese, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

b) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo reso disponibile dal Ministero nella sezione dedicata del sito internet www.mise.gov.it;

c) in un’unica soluzione per ciascun anno di realizzazione del progetto di investimento.

 

Art. 6

Verifiche per la conferma di utilizzo delle risorse PON

 

1. Il Ministero esamina la documentazione di cui all’articolo 5, al fine di accertare:

a) la regolarità e completezza della documentazione prodotta;

b) la coerenza tra le immobilizzazioni materiali rendicontate e il progetto di investimento di cui alla comunicazione, con riferimento al carattere innovativo del predetto progetto ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto 29 luglio 2016;

c) la riconducibilità del progetto di investimento realizzato agli ambiti di specializzazione intelligente.

2. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 diano esito negativo, ovvero negli altri casi previsti all’articolo 7 del decreto 29 luglio 2016, il Ministero provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le risorse PON a copertura del credito d’imposta autorizzato in fruizione dall’Agenzia delle entrate e a darne comunicazione alla stessa Agenzia e alla PMI beneficiaria.

 

Art. 7

Ulteriori obblighi delle PMI beneficiarie, controlli e ispezioni

 

1. La PMI beneficiaria è tenuta altresì a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento dei controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche ai sensi dell’articolo 125 del Regolamento n. 1303/2013, nonché da organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;

b) per le PMI beneficiarie che hanno realizzato il progetto di investimento nelle regioni meno sviluppate, non cedere né rilocalizzare l’attività produttiva fuori delle regioni meno sviluppate entro tre anni dall’ultima fruizione del credito d’imposta;

c) per le PMI beneficiarie che hanno realizzato il progetto di investimento nelle zone assistite delle regioni in transizione, non cedere né rilocalizzare l’attività produttiva fuori dell’ambito territoriale di intervento del PON entro tre anni dall’ultima fruizione del credito d’imposta;

d) non apportare modifiche sostanziali all’investimento che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, per almeno tre anni dal completamento del progetto di investimento, così come previsto all’articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento n. 1303/2013;

e) con riferimento alle sole comunicazioni presentate a decorrere dall’11 gennaio 2018, dichiarare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la comunicazione, e di impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento del progetto di investimento;

f) con riferimento ai progetti di investimento consistenti in un cambiamento fondamentale del processo di produzione ovvero finalizzati alla diversificazione di uno stabilimento esistente, rispettare quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 7, del Regolamento di esenzione;

g) corrispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti di investimento;

h) conservare, ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del Regolamento n. 1303/2013, la documentazione attestante le spese per immobilizzazioni materiali sostenute ai fini della fruizione del credito d’imposta nelle modalità previste all’articolo 6, comma 3, del decreto 29 luglio 2016 e per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto di investimento;

i) rispettare quanto disposto in tema di cumulo delle agevolazioni dall’articolo 65, paragrafo 11, del Regolamento n. 1303/2013: i progetti di investimento finanziati con le risorse PON possono ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma;

l) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto di investimento, ferme restando le norme contabili nazionali;

m) rispettare gli obblighi fissati, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato XII al Regolamento n. 1303/2013, in materia di responsabilità di informazione e comunicazione, adeguandosi alle linee guida adottate dal Ministero con il decreto direttoriale 6 marzo 2017, reperibili all’indirizzo http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee_guida_beneficiario/PONIC.

2. Il Ministero, ai sensi dell’articolo 6 del decreto 29 luglio 2016, può disporre, in ogni fase del procedimento, verifiche e controlli di natura documentale sull’avvenuta realizzazione e sull’ammissibilità di ciascun progetto di investimento finanziato con le risorse del PON, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche in loco su un campione di imprese agevolate, determinato anche sulla base delle risultanze dei predetti controlli documentali.

 

Art. 8

Oneri informativi

 

1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 6 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le PMI beneficiarie ai fini dell’ammissione dei progetti di investimento alle risorse del PON, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina. Nell’apposita sezione del sito del Ministero, all’indirizzo http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese, è pubblicato l’elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti dal decreto 29 luglio 2016, come modificato dal decreto 9 agosto 2017, e dal presente provvedimento.

 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI INNOVATIVI

 

1. Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti.

2. Sistemi di automazione della produzione che prevedono l’utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive.

3. Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche.

4. Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali, quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico.

5. Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo.

 

 

Allegato 2

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 5

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 6

 

(Testo dell’allegato)