Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 maggio 2017, n. 104380

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati dei finanziamenti erogati, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45

 

Dispone:

 

1. Trasmissione dei dati

1.1 I soggetti finanziatori di cui all’articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trasmettono all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, i dati relativi ai finanziamenti, erogati ai sensi dello stesso comma 3 e del successivo comma 4 del medesimo articolo 11, e al loro utilizzo nonché i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento e i relativi importi.

1.2 I dati sono trasmessi esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche, sezioni I e II, riportate in allegato e approvate con il presente provvedimento.

1.2 I dati relativi alla sezione I delle specifiche tecniche sono trasmessi entro il 30 aprile 2018 e il 30 aprile 2019, rispettivamente, per i finanziamenti erogati ai sensi del comma 3 e per quelli erogati ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017. I dati relativi alla sezione II delle specifiche tecniche sono trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.

 

2. Cessione del credito d’imposta

2.1 Il credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 8 del 2017 è recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

 

Motivazioni

L’articolo 11 comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede che i titolari di reddito d’impresa, i titolari di reddito di lavoro autonomo, gli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono chiedere un finanziamento per il pagamento dei tributi sospesi di cui all’articolo 48 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 da erogare entro il 30 novembre 2017.

Il successivo comma 4 del citato articolo 11 prevede che per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, i soggetti sopra indicati possono chiedere il finanziamento di cui al citato comma 3 dell’articolo 11, ovvero un’integrazione del medesimo da erogare entro il 30 novembre 2018.

Il comma 5 del citato articolo 11 prevede che per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente necessarie alla loro gestione è corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d’imposta di importo pari all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento di cui ai citati commi 3 e 4 dell’articolo 11 rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

Con lo scopo di agevolare il tempestivo recupero del credito da parte dei soggetti finanziatori, con il presente provvedimento si prevede che il credito d’imposta di cui al citato comma 5 dell’articolo 11 - utilizzabile ai sensi del predetto comma 5 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero cedibile secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - possa essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Il successivo comma 7 del citato articolo 11 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, e i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo di riscossione, con gli interessi di mora.

Con il presente provvedimento sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai finanziamenti erogati e quelli relativi all’utilizzo del credito d’imposta, nonché i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti dal piano di ammortamento e i relativi importi.

 

Riferimenti normativi:

 

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI EROGATI - SEZ. I

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI EROGATI E AL LORO UTILIZZO E DI QUELLI RELATIVI AI SOGGETTI CHE OMETTONO I PAGAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI AMMORTAMENTO - SEZ. II

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

TRACCIATO RECORD DI TESTA - FINANZIAMENTI SISMA CENTRO ITALIA - SEZ. I

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

TRACCIATO RECORD DI CODA - FINANZIAMENTI SISMA CENTRO ITALIA - SEZ. II

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato il 31 maggio 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.