Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 settembre 2017, n. 22781

Gente di mare - Indennità Ipsema per inabilità temporanea assoluta al lavoro - Assoggettamento a tassazione - Indennità strettamente collegata al rapporto di lavoro

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'istanza di rimborso proposta da A.A., ritenendo che l'indennità allo stesso versata da IPSEMA a titolo di malattia temporanea fosse esente ai sensi dell'art. 24 r.d.l. n. 1918/1937, conv. nella I. n. 831/1938.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art. 6 c.2 dPR n. 917/1986 e degli artt. 24 e 191 del dpr n. 917/1986, è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in materia d'imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l'abrogazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, l'esenzione prevista dall'art. 24, comma 2, del r.d.l. n. 1918 del 1937, l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla "gente di mare" dall'ente previdenziale è soggetta a tassazione, poiché la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986- cfr. Cass. n. 8121/2012; Cass. n. 18022/2016-.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.

La causa non necessita di nessun accertamento fattuale ulteriore e, pertanto, giusta il disposto dell'art. 384 c.p.c., va decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso di primo grado del contribuente.

Le spese processuali dei giudizi di merito, di contro, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.