Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22575

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Condono

 

Atteso che

 

- L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso l'annullamento in Commissione tributaria centrale della cartella esattoriale emessa nei confronti di M.L. s.d.f. (oggi M. s.r.l.) a riliquidazione della domanda di condono per gli anni d'imposta 1976/1981.

- I primi due motivi di ricorso denunciano violazione degli artt. 15 e 19 d.l. 429/1982, conv. I. 516/1982, l'ultimo motivo denuncia vizio logico, per aver il terzo giudice qualificato come errore riconoscibile l'indicazione nella dichiarazione integrativa di un codice di condono (codice 50 per condono con definizione automatica) diverso da quello realmente voluto (codice 52 per condono senza definizione automatica).

- Ai fini del condono, la dichiarazione integrativa non è inficiata dagli errori materiali riconoscibili, la sussistenza dei quali compete al giudice di merito accertare con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 21 aprile 1997, n. 3410, Rv. 503814; Cass. 16 maggio 2002, n. 7172, Rv. 554486; Cass. 28 giugno 2006, n. 14955, Rv. 591283; Cass. 10 dicembre 2007, n. 25712, Rv. 600994).

- Nella specie, il giudice di merito ha osservato che l'«imposta integrativa versata è pari a quella stabilita per usufruire dell'integrazione semplice», traendone la conseguenza che «l'errore nell'indicazione del codice deve considerarsi un errore formale», motivazione logicamente sostenibile, rispetto alla quale le censure erariali si risolvono in un'inammissibile istanza di riedizione del giudizio di fatto.

- Il ricorso deve essere respinto per inammissibilità dei motivi; le spese di questo giudizio sono regolate per soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.