Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22551

Tributi locali - TARSU - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Contenzioso tributario

 

Ritenuto che

 

J.M.E. impugnava una intimazione di pagamento relativa a TARSU, anno di imposta 2000, assumendo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. La CTP di Roma accoglieva il ricorso. Equitalia Sud S.p.A. impugnava la sentenza innanzi alla CTR del Lazio, che rigettava l'appello, ritenendo non ammissibile la produzione documentale relativa alla prova della notifica della cartella di pagamento.

Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che erroneamente la CTR ha escluso la possibilità per le parti di produrre documenti nuovi rispetto a quelli prodotti in primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando error in procedendo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Parte ricorrente deduce che la distorta lettura dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha indotto la CTR a non pronunciarsi sulla domanda di accoglimento dell'appello e di infondatezza delle eccezioni della contribuente, basate sulla asserita omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta alla intimazione di pagamento.

3. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, in quanto inerenti alla medesima questione, sono fondati.

L'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., atteso che, secondo l'indirizzo ampliamente condiviso da questa Corte: "In materia di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza" (Cass. n. 22776 del 2015).

Ne consegue che l'accoglimento dei motivi ripone sulla piana lettura dell'art. 58, comma 2 sopra menzionato che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma precedente, sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione ad altre fonti di prova.

La sentenza impugnata fa malgoverno dell'ormai consolidato principio enunciato, ritenendo l'inammissibilità in appello della documentazione relativa alla prova della notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento, in quanto già disponibile.

4. Per i rilievi sopra espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.