Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22550
Tributi locali - TARSU - Accertamento - Rifiuti speciali - Laboratorio artigianale per la lavorazione di prodotti ittici
Ritenuto che
- La società Centro I. s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, anni di imposta dal 2002 al 2006, per omessa denuncia e omesso versamento della TARSU con riferimento ai locali siti in San Benedetto del Tronto adibiti a laboratorio artigianale per la lavorazione di prodotti ittici, assumendo di non essere assoggettata alla tassa, provvedendo a proprie cure e spese allo smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanza sindacale n. 92 del 2001 ed alla successiva nota favorevole del Comune del 14.3.2002. La CTP di Ascoli Piceno accoglieva i ricorsi. La sentenza veniva impugnata e la CTR delle Marche accoglieva parzialmente l'appello del Comune, ritenendo dovuta la TARSU in relazione ai locali adibiti ad uffici, mentre confermava l'annullamento degli avvisi in relazione alle superfici destinati a laboratori. Il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, svolgendo due motivi. La società intimata non ha svolto difese.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell'art. 50 TUEL, nonché dell'art. 62 del d.lgs. 15.11.1993, n. 507, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., atteso che la sentenza impugnata ha annullato gli avvisi di accertamento relativi ai locali adibiti a laboratori ittici, sul presupposto della loro contrarietà all'ordinanza sindacale n. 92 del 21.8.2001 emessa per fronteggiare una situazione di emergenza e per un periodo limitato nel tempo. Parte ricorrente deduce che l'ordinanza e la comunicazione del 14.3.2002, relative alla esenzione temporanea, avevano cessato di avere efficacia decorso il termine di trenta giorni previsto dall'ordinanza sindacale stessa.
2. Con il secondo motivo di ricorso, ci censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per la risoluzione del giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Parte ricorrente argomenta che fin dal primo grado il Comune aveva dato atto di aver provveduto a rideterminare, riducendola, la tassa accertata, rettificando in diminuzione le superfici che erano risultate superiori rispetto a quanto accertato. La sentenza della CTR non considera affatto la circostanza della avvenuta rideterminazione della tassa e della rinuncia da parte del Comune a sanzioni ed interessi, con ciò incorrendo nella violazione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Se la CTR avesse tenuto in considerazione questa circostanza si sarebbe accorta che il Comune, in ossequio al principio del giusto imponibile, aveva provveduto a stralciare le superfici sulle quali si producono rifiuti cd. speciali e che, in ossequio al principio del legittimo affidamento ingenerato nella società dalla comunicazione del Comune del 14.3.2002, aveva disapplicato sanzioni ed interessi.
3. I motivi di ricorso, essendo inerenti alla medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. In tema di TARSU, l'imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016).
3.2. Ciò premesso, il primo motivo è fondato. In verità non è circostanza contestata in atti, essendo illustrato in ricorso e costituendo parte integrante della motivazione della sentenza impugnata, che il Centro I. non ha contestato la debenza della TARSU con riferimento alle superfici dei locali adibiti ad uffici, ha ritenuto, invece, di poter godere dell'esenzione dalla tassa per il locali adibiti a laboratori ittici, sulla base dell'ordinanza sindacale n. 92 del 2001, e sul parere conforme dell'Ufficio tributi del 14.3.2002. Parte ricorrente, invece, si duole del fatto che la CTR ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi ai locali adibiti a laboratori ittici, anni di imposta dal 2002 al 2006, sul presupposto della loro contrarietà all'ordinanza sindacale n. 92 del 21.8.2001 ed alla successiva comunicazione prot. N. 12050 del 14.3.2002, con la quale il Comune, su richiesta del Centro I. s.r.l., esprimeva il suo parere favorevole alla richiesta di esenzione per i locali/laboratori per lavorazione di prodotti ittici, atteso che tale ordinanza contingibile ed urgente era ormai divenuta inefficace.
L'ordinanza sindacale n. 92 del 2001, rinvenibile in atti, è una ordinanza contingibile ed urgente, emessa dal Comune di San Benedetto del Tronto a tutela della salute pubblica. Tale natura è chiaramente desumibile dalla piana lettura del contenuto del predetto atto amministrativo.
Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente è l'impossibilità di poter differire l'intervento ad altra data, nonché l'impossibilità ad effettuare con i normali mezzi previsti dalla legislazione ordinaria la situazione eccezionale verificatasi. Un elemento tipico di tali ordinanze è quindi l'efficacia temporale limitata. L'ordinanza rappresenta il frutto di una valutazione che ha avuto ad oggetto tanto la prevedibilità del danno o del pericolo per la salute e per l'ambiente, quanto la possibilità di adottare misure
diverse, nel rispetto della legge. La contingibilità ossia l'eccezionaiità della situazione di fatto generatasi e la correlativa eccezionale urgenza a provvedere, costituisce requisito imprescindibile per l'esercizio del potere specifico di ordinanza. Nell'ordinanza n. 92 del 2001 il limite temporale viene espressamente indicato, ed in particolare si precisa che l'efficacia della stessa è limitata a trenta giorni dalla data di emissione.
L'autorizzazione concessa alla società Centro I. S.n.c. in data 14.3.2002, con riferimento all'ordinanza suindicata, di esenzione TARSU, formulata con richiesta depositata in data 6.12.2001, non poteva avere efficacia anche per la TARSU degli anni in contestazione (anni dal 2002 al 2006), atteso che l'efficacia dell'ordinanza n. 92 del 2001, per la natura propria di tale provvedimento amministrativo, era venuta meno.
Pertanto, la tesi della società contribuente di esenzione o riduzione del pagamento della TARSU in ragione dell'ordinanza n. 92 del 2001, non è fondata, atteso che ha come presupposto un atto amministrativo ormai divenuto inefficace. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo.
3.3. Per quanto sopra, il ricorso va accolto, atteso che la CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, avendo affermato che il Comune non ha in alcun modo illustrato il contenuto e la natura dell'ordinanza "in termini tali da ricomprendere tale atto tra gli atti con scadenza (es ex art. 54 T.U.E.L.) ovvero necessitanti di ulteriori atti amministrativi di recepimento", e, quindi, la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito, tenuto conto dell'andamento della lite, vanno compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controparte, che liquida in complessivi euro 2,300, per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.