Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4748

Tributi - Irpef - Avviso di accertamento - Art. 38, d.P.R. 600/1973

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 22 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da K.O. avverso la sentenza n. 1691/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2007/2008. La CTR osservava in particolare che la contribuente non aveva adeguatamente assolto al proprio onere contro probatorio rispetto alla presunzione legale data dall’art. 38, d.P.R. 600/1973.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un motivo unico.

L’Agenzia delle entrate intimata non si è difesa.

 

Considerato che

 

Con l’unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 38, d.P.R. 600/1973 in particolare perché la CTR non ha tenuto conto del fatto che l’incremento patrimoniale che principalmente ha basato l’atto impositivo impugnato (acquisto abitazione) non le ha comportato alcun esborso.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «Ai fini dell'accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui all'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo, vigente "ratione temporis", tra la legge 30 dicembre 1991, n. 413 e il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. nella legge 30 luglio 2010, n. 122) non è sufficiente l'acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall’adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un'attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica» (Sez. 5, Sentenza n. 19030 del 10/09/2014, Rv. 631973), essendo peraltro ancor più pertinente al caso di specie l’arresto ulteriore contenuto in Sez. 5, n. 15289/2015 (non massimata sul punto) laddove è affermato che «Ai fini dell'accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui all'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 "ratione temporis vigente", non è sufficiente l'acquisto di un bene, ove lo stesso sia stato pagato in parte in contanti ed in parte con emissione di cambiali; siffatto acquisto, invero, per la detta parte (e cioè per la parte del corrispettivo pagata con cambiali) non comporta un'attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica; il pagamento di un corrispettivo con cambiali non può infatti essere assimilato ad un pagamento in contanti, in quanto le cambiali costituiscono una promessa di pagamento futuro di una somma di denaro di cui il soggetto al momento dell'emissione non dispone (in senso conforme, sia pure per diversa ipotesi, Cass. 19030/2014)».

La sentenza impugnata non è conforme a questi principi di diritti e merita dunque cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.