Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27810

Indennità di accompagnamento - Risultanze della consulenza tecnica - Principio di autosufficienza del ricorso - Onere di trascrizione integrale di atti o documenti ai quali venga fatto riferimento - Mancanza di specificità del fatto il cui omesso esame è dedotto come vizio - Inammissibilità

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 3.10.2011, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di N.L. volta a conseguire l'indennità di accompagnamento; che avverso tale pronuncia gli eredi di N.L. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura illustrato con memoria;

che l'INPS ha resistito con controricorso, mentre l'Avvocatura dello Stato ha depositato atto di costituzione senza svolgere ulteriore attività difensiva;

 

Considerato in diritto

 

che, con l'unico motivo di censura, parte ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di merito disatteso le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede di gravame, che aveva riconosciuto la sussistenza a carico del de cuius delle condizioni invalidanti utili ai fini del riconoscimento del beneficio fatto valere in giudizio, sul rilievo che non fossero emersi fatti obiettivi di rilievo rispetto a quelli accertati in prime cure, nonostante che in appello fossero stati depositati copia di cartella clinica relativa al ricovero del de cuius in data 10.1.2008, in cui si attestava che egli non deambulava autonomamente, e un certificato dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, che gli prescriveva un deambulatore su quattro ruote con appoggio antibrachiale; che, ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1, I. n. 18/1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua (cfr. da ult. Cass. n. 15882 del 2015), di talché in tanto si può al riguardo invocare l'omesso e/o insufficiente e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo in quanto il fatto possieda l'attitudine a caratterizzare come permanente l'incapacità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita; che dal tenore del ricorso non è dato comprendere se la non deambulazione fosse stata constatata all'atto del ricovero o era persistita all'atto delle dimissioni, né si specifica quanto tale ricovero sarebbe durato, mentre del certificato dell'Azienda Sanitaria Locale, di cui peraltro nemmeno si chiarisce in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte si troverebbe, non è dato sapere quando sarebbe stato rilasciato e in virtù di quale accertamento obiettivo; che codesta lacunosa esposizione della censura rende il motivo inammissibile per difetto di specificità, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere, imposto dall'art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. da ult. Cass. n. 19048 del 2016);

che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando il tenore del Protocollo di intesa sottoscritto dal Primo Presidente di questa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense in data 17.12.2015, secondo il quale «il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso o nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento», dal momento che, indipendentemente dalla vexata quaestio circa la rilevanza giuridica dei protocolli in materia processuale, il difetto dianzi riscontrato attiene alla mancanza di specificità del fatto il cui omesso esame è stato dedotto come avente rilievo decisivo ai fini del giudizio e lo stesso Protocollo cit. non manca naturalmente di precisare che «ciascun motivo di ricorso [deve] rispondere] ai criteri di specificità imposti dal codice di rito»;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.