Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TREVISO - Sentenza 12 settembre 2016, n. 325

Tributi - Riscossione - Aggio esattoriale - Remunerazione per l'attività svolta dal concessionario - Illegittimo l’addebito al contribuente - Configurazione di aiuto di Stato - Contrasto con la normativa europea - Divieto ex art. 107 del T.F.U.E.

 

Svolgimento del processo

 

La ditta (...) proponeva tempestivo ricorso nei confronti di Equitalia Nord agente della riscossione per la Provincia di Treviso avverso l'intimazione di pagamento n. 11320159008450410 ricevuta in data 12.08.2015 e riferita ad Iva, Ires, Irap, ritenute, addizionali, per gli anni 2008, 2009 e 2010. La parte ritiene l'intimazione di pagamento illegittima ed eccessiva la pretesa relativa ai compensi di riscossione, interessi moratori, e propone i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 in quanto l'atto impugnato non riporta l'indicazione relativa alle modalità, al termine, all'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa a cui è possibile ricorrere.

2) Violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 stante la mancata allegazione degli atti citati dal concessionario.

Invoca la norma in questione la quale impone che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". L'intimazione fa riferimento a delle cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito che però non vengono allegati all'atto impugnato. Ritiene la norma tassativa e quindi la sussistenza dell'obbligo.

3) Eccepisce che dalla lettura della intimazione non è possibile comprendere le somme richieste in atti e il titolo delle somme medesime nonché come e quando sono stati calcolati gli interessi moratori e gli altri compensi richiesti e infine il soggetto asseritamente creditore.

4) Illegittimità e sproporzionalità dei compensi di riscossione. Richiama l'ordinanza 147/15 a seguito dei dubbi sollevati dalla CTP di Torino e dalla CTP di Latina. In ordine: al criterio del calcolo dell'aggio di riscossione, eccessività dell'onere posto a carico del debitore rispetto al costo effettivo del servizio reso dal concessionario; all'assenza di una connessione tra aggio e capacità contributiva. Evidenzia come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non si sia ancora pronunciata in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell'aggio di riscossione. Chiede che la Commissione valuti un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale. Chiede la sospensione del giudizio in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, richiama la sentenza della CTR di Milano che ha già avuto modo di affermare la sproporzionalità del compenso e la sua non conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

5) Illegittimità e eccessività degli interessi moratori, mancanza di qualsiasi indicazione che permetta di comprendere come l'agente è pervenuto alla concreta determinazione e quantificazione degli interessi. Inoltre manifesta violazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 il quale prevede che il tasso degli interessi moratori deve essere terminato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze mentre nella fattispecie il tasso è stato calcolato in base ai "provvedimenti" emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Richiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità e illegittimità ed erroneità dell'intimazione di pagamento notificata oltre alla condanna dell'esattore al rimborso delle spese del giudizio come da nota che dimette con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del patrocinio delle spese anticipate e degli onorari non riscossi.

Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e risposta l'agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A. richiedendo il rigetto del ricorso.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente la Commissione ritiene che l'oggetto del presente giudizio, come evidenziato da Equitalia Nord S.p.A., debba essere limitato alle cartelle e agli avvisi che sono relativi a tributi e non quelle relative a contributi previdenziali.

Quanto alla omessa motivazione questa Commissione ritiene che la stessa non sia fondata poiché nell'atto impugnato sono espressamente precisati gli estremi delle cartelle esattoriali emesse, la data della relativa notifica e la descrizione degli elementi e dei relativi importi che danno origine alla pretesa esattoriale. E comunque a maggior chiarimento l'agente della riscossione ha prodotto in sede di costituzione gli estratti di ruolo dei crediti come documento n. 3.

In merito all'indicazione delle modalità di ricorso, anche tale motivo sollevato dalla parte è destituito di fondamento.

Va richiamata sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 7558/2003 la quale ha stabilito che la mancata indicazione dell'organo al quale dev'essere proposto il ricorso non determina la nullità dell'atto. E ciò a prescindere dalla circostanza che comunque la parte ha prodotto un ricorso all'autorità competente nei termini previsti.

Anche il motivo di ricorso relativo alla richiesta degli interessi di mora viene giudicato infondato. Nel caso di specie l'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che decorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data di notifica e fino alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato con decreto del Ministero delle Finanze. L'ultimo intervento risale al 28.08.2000 a mezzo del quale il ministero fissava la percentuale dell'8,4% del tasso di interesse di mora. Successivi provvedimenti sono stati resi dall'Agenzia delle Entrate la quale ha modificato i tassi. Tali provvedimenti adottati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie attribuzioni vanno considerati fonte normativa di natura secondaria tanto da essere oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 361 legge n. 244/2007 alla stregua delle norme legislative. Di conseguenza è stata fatta corretta applicazione.

Inoltre il dettaglio del debito va constatato nella colonna interessi di mora e gli stessi non sono stati applicati alle sanzioni e agli interessi in quanto rispetto a dette voci l'importo interessi è zero.

L'ultima questione da affrontare è quella relativa al saggio di riscossione. Quest'ultimo costituisce il compenso spettante al concessionario-esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore. Sotto la voce compensi di riscossione sono indicate le richieste avanzate dall'agente della riscossione quale aggio. Si richiama in proposito la precedente sentenza della CTP di Treviso n. 84/08/12 la quale ha ben precisato come: "il creditore (Equitalia nel caso di specie) dovrà prima di tutto indicare in cosa è consistita l'attività per la quale pretende di essere compensato e in secondo luogo dovrà fornire la prova della concreta ed effettiva effettuazione dell'attività per la quale richiede un compenso a carattere retributivo ... così elevato". Parte ricorrente contesta il pagamento di tali "ulteriori compensi" che appaiono sotto un certo profilo una ulteriore sanzione comminata al contribuente, in tal senso richiamando CTR di Venezia sentenza n. 98/05/11. Trattasi di compensi che non trovano alcuna ragione d'essere e appaiono pretesi in violazione dei principi costituzionali in materia gravando senza una giustificazione e senza un collegamento all'attività effettivamente svolta, peraltro in questo giudizio non dimostrata, sul contribuente. Alla fine tale compenso finisce per divenire una ulteriore modalità di tassazione, come tale illegittima, o una sanzione "impropria" posta a carico del contribuente (in tal senso CTP di Torino ordinanza 147/2012, CTP di Latina ordinanza 40/2013). In primo luogo, questa Commissione rileva come il compenso in questione riporti a tutti gli effetti in capo al contribuente un onere proprio dell'Erario; in altri termini, l'aggio, rappresentando la remunerazione per l'attività svolta dal concessionario (Equitalia) nel riscuotere i tributi, attiene al rapporto tra l'ente impositore ed il concessionario del servizio stesso e non può dunque essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo a tale rapporto.

In secondo luogo e in via principale, la Commissione rileva come l' "aggio esattoriale", finisca per essere un compenso che viene stabilito dalla normativa italiana a favore di un'impresa italiana ed, essendo scollegato da una effettiva prestazione resa, detto aggio o compenso esattoriale, così come previsto dall'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 e sue modifiche e integrazioni, costituisce, in ultima analisi, un aiuto di Stato che si pone in contrasto con l'art. 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea il quale stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma, che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Nel concetto di aiuto deve intendersi ricompreso qualsiasi vantaggio concesso a favore di alcuni soggetti d'impresa ossia in maniera selettiva senza una reale contropartita o con una contropartita minima e non proporzionata all'effettivo vantaggio ricevuto. Cosa che, nel caso di specie, è pienamente ravvisabile. La normativa interna in sostanza attribuisce ad Equitalia, che è composta da soggetti comunque pubblici, un sussidio statale, cioè un aiuto, facendole conseguire un ingiusto vantaggio economico che è superiore e diverso da quello che conseguirebbe sul mercato o se fosse rapportato comunque ad un'attività effettivamente svolta. In altre parole Equitalia, essendo costituita in forma di società commerciale, non può beneficiare di finanziamenti che possano condizionare la libera concorrenza. Si rileva, altresì, che tale compenso è destinato a retribuire il servizio reso dal concessionario a prescindere dall'effettivo costo sostenuto per l'attività di riscossione rivolta al singolo contribuente e, pertanto, finisce per costituire una forma di aiuto. In buona sostanza attraverso l'imposizione del tributo e del suo gettito si viene collateralmente ad ottenere un finanziamento che costituisce un aiuto. Infatti in tutti i casi in cui Equitalia Nord interviene per recuperare un credito derivante da tributi si produce anche, a suo favore, l'aiuto, come nel caso di specie, per la sua attività. Dunque tale forma di sussidio economico finisce per rientrare nel divieto di cui all'art. 107 del T.F.U.E. il quale vieta che vi siano degli aiuti che incidono sugli scambi tra stati membri o minaccino di falsare la concorrenza. Ritiene, di conseguenza, questa Commissione che la normativa statale relativa all'aggio esattoriale sia in contrasto con l'art. 107 T.F.U.E.. e, quindi, che il pagamento di tale aggio debba essere escluso. In conseguenza il ricorso andrà accolto unicamente con riferimento alla richiesta di aggio mentre andrà escluso per tutte le altre richieste di pagamento contenute nell'atto impugnato con riferimento esclusivamente a quelle rientranti nella competenza del Giudice adito e riguardanti, pertanto, tributi. Stante la relativa novità della questione e la non uniformità di interpretazioni giurisprudenziali si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto l'aggio. Conferma nel resto. Spese compensate.