Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 23 agosto 2016, n. 387

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Basilicata

 

Art. 1

Contributi a favore dei soggetti privati

 

1. All'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall'allegato 1 alla presente ordinanza.

 

Art. 2

Contributi a favore delle attività economiche e produttive

 

1. All'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall'allegato 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 3

Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento

 

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 4

Limiti di importo

 

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Basilicata, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all'art. 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 14.000.000,00.

 

Art. 5

Attività di monitoraggio

 

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013.

2. La Regione Basilicata assicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l'azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

 

Art. 6

Invarianza della spesa

 

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all'espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 agosto 2016, n. 198.