Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 ottobre 2017, n. 25794

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Notifica diretta, a mezzo raccomandta a.r. - Costituzione in giudizio - Omesso deposito dell’avviso di ricevimento - Notifica inesistente

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 12 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto da La C. scarl avverso la sentenza n. 721/18/13 della Commissione tributarla provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro il fermo amministrativo disposto da Equitalia Polis spa. La CTR osservava in particolare che l’Agente della riscossione, a fronte delle eccezioni della società contribuente, non aveva provato il rituale perfezionamento della procedura notificatoria della cartella esattoriale prodromica all’atto cautelare impugnato.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud, già Equitalia Polis spa, deducendo un motivo unico.

L’intimata società non si è difesa.

La ricorrente ha presentato memoria.

Con ordinanza interlocutoria in data 16 febbraio 2017 si è disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

Successivamente la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

 

Considerato che

 

Con l’unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - l’Agente della riscossione ricorrente - affermata in via preliminare la tempestività dell’impugnazione, in applicazione dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la notifica del ricorso in appello - effettuata direttamente tramite il servizio postale ex art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 - doveva considerarsi inesistente, sicché non aveva avuto conoscenza del giudizio di secondo grado, se non dal 25 febbraio 2016, data nella quale la società contribuente aveva presentato istanza di rimborso, sulla base della sentenza impugnata - denuncia la nullità della sentenza medesima per violazione degli artt. 16, comma 3, 20, 53, comma 2, d.lgs. 546/1992.

La censura è fondata.

Va ribadito che «In tema di processo tributario, la notifica "diretta" del ricorso a mezzo posta "si considera fatta nella data di spedizione" anche per l'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546, che fa riferimento soltanto al deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza ex art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890» (Sez. 5, Sentenza n. 22932 del 29/10/2014, Rv. 633121 - 01).

Orbene, nel caso di specie -come potutosi appurare dall’esame del fascicolo del grado di appello, essendone consentito l’accesso dalla competenza a giudicare nel merito il "fatto processuale" oggetto del giudizio di legittimità- difetta il deposito dell’avviso di ricevimento del gravame, sicché, in applicazione del principio di diritto di cui a tale, consolidato, arresto giurisprudenziale, deve affermarsi l’inesistenza della notifica del gravame medesimo all’Agente della riscossione.

Ne consegue, allo stesso tempo, sia che il ricorso per cassazione in esame è ammissibile ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, non avendo avuto la ricorrente conoscenza dell’appello della società contribuente, il che ne giustifica e ne sana la tardività, sia che l’appello medesimo va considerato insanabilmente inammissibile.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 6.000 oltre curo 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.